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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 06667/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11069/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A R.L. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 65693/2018 depositata il17.

2. 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ordinanzaex art. 702 ter c.p.c. dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma in composizione collegiale dichiarava cessata la materia del contendere e compensate le spese del procedimento n.65693/2018 RG, che era stato promosso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 702 bis c.p.c., nonché ex art. 28 della L. 13.6.1942 n. 794 ed ai sensi degli articoli 3, 4 e 14 del D. Lgs. 1.9.2011 n.150, contro la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi per brevità Cattolica) quale coobbligata in via solidale ex art. 13 comma 8° della [OSCURATO:PERSONA].

La domanda aveva ad oggetto il pagamento dei compensi professionali spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per avere quest’ultimo patrocinato fino alla revoca del mandato del 12.2.2018 (effettuata quando già la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'accordo transattivo era pressoché raggiunto) [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio civile (procedimento n. 4178/2014 RG del Tribunale di Roma) di risarcimento danni dalla stessa promosso contro [OSCURATO:PERSONA] e contro la Cattolica, giudizio che era stato, poi , dichiarato estinto ex artt. 181 e 309 c.p.c. il 10.10.2018 a seguito dell'accordo transattivo per € 34.000,00 raggiunto dal nuovo difensore della sua ex cliente.

Avendo la Cattolica rifiutato di pagare il compenso professionale all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'accordo transattivo, comprensivo anche di € 7.000,00 per spese processuali corrisposti alla Chaouachi, era stato raggiunto con un altro legale, e la predetta si era obbligata a tenere indenne la Cattolica rispetto ad eventuali richieste di pagamento del compenso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva promosso per il pagamento delle sue spettanze due separati procedimenti sommari:uno contro la sua ex cliente (procedimento n.16763/2018 RG), rimasta contumace ed irreperibile, conclusosi con l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, che aveva condannato la Chaouachi al pagamento in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di € 1.434,42 per spese (di cui € 130,32 per spese esenti) e di € 5.160,05 per compensi (negando l'aumento richiesto del 25% per la conciliazione), oltre oneri di legge; e l'altro , successivo , nei confronti della Cattolica, nel quale aveva poi prodotto, per consentire al Tribunale di verificare l'esito dell'altro giudizio, la citata ordinanza, palesando che il compenso non gli era stato pagato dalla ex cliente, e che la Cattolica, proprio in forza dell'obbligo di manleva assunto nei suoi confronti dalla Chaouachi nell'atto di transazione rispetto ad eventuali pretese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sapeva perfettamente che lo stesso non era stato soddisfatto, e poteva rivalersi verso di lei in caso di pagamento del compenso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non avendo partecipato alla transazione, non poteva vedersi opporre gli effetti negoziali della stessa, né aveva rinunciato alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8° della [OSCURATO:PERSONA]. 2) L'ordinanza del Tribunale di Roma dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento del compenso professionale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cattolica, in quanto la domanda di pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta era già stata accolta nel separato procedimento promosso dallo stesso professionista contro la sua ex cliente, per cui si doveva presumere che il diritto al compenso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato già soddisfatto, sia pure nella misura ridotta riconosciutagli dall'ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, mentre ai fini della soccombenza virtuale relativa alle spese processuali, riteneva infondata l'eccezione della Cattolica di inopponibilità nei suoi confronti da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] della solidarietà professionale ex art. 13 comma 8° della [OSCURATO:PERSONA] perché non più legale della Chaouachi all'atto della transazione raggiunta, valendo quella solidarietà in favore di tutti gli avvocati costituiti che avessero prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultassero ancora creditori, e quindi anche per i legali come l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il cui mandato era stato revocato. 3) Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso straordinario alla Corte di Cassazione, notificato alla Cattolica, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste la Cattolica con controricorso.

Ilsolo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4) Col primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., per la violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 1292 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per l'omessa considerazione che il pagamento del compenso, per il quale con l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 30.7/7.8.2019 a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed a carico della sua ex cliente [OSCURATO:PERSONA], non era mai intervenuto, in relazione all'art. 112 c.p.c. per la nullità del provvedimento impugnato per la non corrispondenza della pronuncia adottata alle conclusioni delle parti, ed in relazione all'art. 132 comma primo n.4) c.p.c., all'art. 111 della Costituzione ed all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per difetto di motivazione.

Osserva il ricorrente che la decisione impugnata dalla semplice produzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 30.7/7.8.2019 nel separato procedimento promosso dallo stesso professionista contro la sua ex cliente, contenente una mera condanna della stessa al pagamento del compenso riconosciuto dovuto, produzione che egli aveva compiuto solo perché il Tribunale aveva in precedenza disposto un rinvio per conoscere l'esito di quel procedimento, ha ritenuto erroneamente che fosse venuto meno l'interesse delle parti alla decisione di merito, benché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse insistito nelle conclusioni precisate nella richiesta di condanna al pagamento del suo compenso della Cattolica, e quest'ultima nella richiesta di chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] per essere dalla stessa manlevata in forza della previsione della transazione tra loro intercorsa, permanendo quindi palesemente il contrasto tra le parti in quanto nessun pagamento di compenso a favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto.

Aggiunge il ricorrente che l'ordinanza impugnata ha, altresì , violato il principio sancito dall'art. 1292 cod. civ. per le obbligazioni solidali, ritenendo che il creditore nelle obbligazioni solidali, una volta ottenuto il titolo contro uno dei coobbligati, possa solo agire esecutivamente nei confronti dello stesso, come se gli altri coobbligati potessero a quel punto vantare una sorta di beneficium excussionis, e non agire anche nei confronti degli altri condebitori solidali con l'unico limite derivante dall'impossibilità di ricevere una somma superiore a quella complessivamente dovutagli dai condebitori. 5) Il primo motivo è fondato, fatta eccezione per la doglianza relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche in assenza di una specifica domanda in tal senso delle parti, purché risulti giudizialmente comprovato e non controverso il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione di merito.

La cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudice dal pronunziarsi sulle richieste delle parti (ma non anche, in difetto di alcuno specifico accordo delle stesse, in ordine alle spese, il cui regolamento va compiuto in base al criterio della c.d.

"soccombenza virtuale"), può essere dichiarata, infatti, solo nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite, spontanea adesione di una parte alla domanda dell'altra o per altri motivi, anche estranei al comportamento dei contendenti (quali sopravvenuti provvedimenti dell'autorità e simili), sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell'interesse delle stesse alla decisione di merito (al riguardo Cass.18.7.2008 n. 19991; Cass. n. 271/2006; Cass. n.909/2006; Cass.n. 11962/2005).

Nessuna situazione di tal genere si era verificata nella specie, in quanto l'ordinanza impugnata ha desunto il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione di merito solo dal fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per soddisfare l'esigenza manifestata in precedenza dal Giudice di verificare l'esito del separato procedimento sommario n. 16763/2018 RG che lo stesso professionista aveva originariamente promosso per ottenere il pagamento del suo compenso professionale contro la sua ex cliente [OSCURATO:PERSONA], aveva prodotto l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, che aveva condannato la contumace Chaouachi al pagamento del compenso per la causa risarcitoria da lei promossa col patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contro l'ATAC e la Cattolica (procedimento n. 4178/2014 RG), quantificato in € 5.160,05 oltre accessori, senza che da tale provvedimento risultasse l'effettivo pagamento del compenso al professionista.

L'ordinanza impugnata non solo non ha in alcun modo spiegato come da una condanna giudiziale al pagamento di una somma possa essere desunta la prova dell'effettiva esecuzione del pagamento da parte dell'obbligato, per giunta contumace, ma non ha tenuto affatto conto delle conclusioni, che malgrado l'indicata produzione, le parti avevano rassegnato, posto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito per la condanna della Cattolica, responsabile in solido ex art. 13 comma 8° della [OSCURATO:PERSONA] (responsabilità peraltro riconosciuta dall'ordinanza impugnata nell'ambito della valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese), al pagamento in suo favore del compenso, e la stessa Cattolica, evidentemente perché convinta di essere ancora esposta al rischio del pagamento del compenso in favore del professionista ricorrente, aveva ribadito la sua richiesta di chiamata in causa in manleva di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'impegno dalla stessa assunto nell'atto di transazione di tenerla indenne rispetto alle pretese di compenso professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidentemente non ancora soddisfatte benché la Cattolica con l'atto transattivo avesse pagato alla Chaouachi, oltre all'indennizzo concordato, anche € 7.000,00 per spese processuali, sicché entrambe le parti processuali implicitamente avevano continuato a considerare non ancora intervenuto alcun pagamento dei compensi professionali a favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il patrocinio in causa civile prestato a favore della Chaouachi contro l'[OSCURATO:PERSONA] e la Cattolica nel procedimento n. 4178/2014 RG del Tribunale di Roma.

L'ordinanza impugnata ha, quindi , fornito una motivazione meramente apparente della dichiarata cessazione della materia del contendere, non avendo in alcun modo spiegato come abbia potuto ritenere provato il pagamento del compenso liquidato nel provvedimento giudiziale prodotto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della sua ex cliente [OSCURATO:PERSONA], o per suo conto, il quale solo avrebbe potuto determinare l'estinzione dell'obbligazione solidale gravante sulla Cattolica ed il venir meno dell'interesse del professionista ad ottenere un titolo esecutivo per il pagamento del compenso nei confronti della suddetta compagnia, posto che secondo l'art. 1292 cod. civ. nelle obbligazioni solidali ciascun coobbligato può essere costretto all'adempimento per la totalità, salvo il regresso interno. 6) L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo sull'erronea compensazione delle spese, che è stato proposto solo in via subordinata per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo.

L'ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, as

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11069/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A R.L. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 65693/2018 depositata il17. 2. 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ordinanzaex art. 702 ter c.p.c. dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma in composizione collegiale dichiarava cessata la materia del contendere e compensate le spese del procedimento n.65693/2018 RG, che era stato promosso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 702 bis c.p.c., nonché ex art. 28 della L. 13.6.1942 n. 794 ed ai sensi degli articoli 3, 4 e 14 del D. Lgs. 1.9.2011 n.150, contro la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi per brevità Cattolica) quale coobbligata in via solidale ex art. 13 comma 8° della [OSCURATO:PERSONA]. La domanda aveva ad oggetto il pagamento dei compensi professionali spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per avere quest’ultimo patrocinato fino alla revoca del mandato del 12.2.2018 (effettuata quando già la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'accordo transattivo era pressoché raggiunto) [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio civile (procedimento n. 4178/2014 RG del Tribunale di Roma) di risarcimento danni dalla stessa promosso contro [OSCURATO:PERSONA] e contro la Cattolica, giudizio che era stato, poi , dichiarato estinto ex artt. 181 e 309 c.p.c. il 10.10.2018 a seguito dell'accordo transattivo per € 34.000,00 raggiunto dal nuovo difensore della sua ex cliente. Avendo la Cattolica rifiutato di pagare il compenso professionale all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'accordo transattivo, comprensivo anche di € 7.000,00 per spese processuali corrisposti alla Chaouachi, era stato raggiunto con un altro legale, e la predetta si era obbligata a tenere indenne la Cattolica rispetto ad eventuali richieste di pagamento del compenso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva promosso per il pagamento delle sue spettanze due separati procedimenti sommari:uno contro la sua ex cliente (procedimento n.16763/2018 RG), rimasta contumace ed irreperibile, conclusosi con l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, che aveva condannato la Chaouachi al pagamento in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di € 1.434,42 per spese (di cui € 130,32 per spese esenti) e di € 5.160,05 per compensi (negando l'aumento richiesto del 25% per la conciliazione), oltre oneri di legge; e l'altro , successivo , nei confronti della Cattolica, nel quale aveva poi prodotto, per consentire al Tribunale di verificare l'esito dell'altro giudizio, la citata ordinanza, palesando che il compenso non gli era stato pagato dalla ex cliente, e che la Cattolica, proprio in forza dell'obbligo di manleva assunto nei suoi confronti dalla Chaouachi nell'atto di transazione rispetto ad eventuali pretese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sapeva perfettamente che lo stesso non era stato soddisfatto, e poteva rivalersi verso di lei in caso di pagamento del compenso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non avendo partecipato alla transazione, non poteva vedersi opporre gli effetti negoziali della stessa, né aveva rinunciato alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8° della [OSCURATO:PERSONA]. 2) L'ordinanza del Tribunale di Roma dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento del compenso professionale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cattolica, in quanto la domanda di pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta era già stata accolta nel separato procedimento promosso dallo stesso professionista contro la sua ex cliente, per cui si doveva presumere che il diritto al compenso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato già soddisfatto, sia pure nella misura ridotta riconosciutagli dall'ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, mentre ai fini della soccombenza virtuale relativa alle spese processuali, riteneva infondata l'eccezione della Cattolica di inopponibilità nei suoi confronti da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] della solidarietà professionale ex art. 13 comma 8° della [OSCURATO:PERSONA] perché non più legale della Chaouachi all'atto della transazione raggiunta, valendo quella solidarietà in favore di tutti gli avvocati costituiti che avessero prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultassero ancora creditori, e quindi anche per i legali come l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il cui mandato era stato revocato. 3) Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso straordinario alla Corte di Cassazione, notificato alla Cattolica, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste la Cattolica con controricorso. Ilsolo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4) Col primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., per la violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 1292 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per l'omessa considerazione che il pagamento del compenso, per il quale con l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 30.7/7.8.2019 a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed a carico della sua ex cliente [OSCURATO:PERSONA], non era mai intervenuto, in relazione all'art. 112 c.p.c. per la nullità del provvedimento impugnato per la non corrispondenza della pronuncia adottata alle conclusioni delle parti, ed in relazione all'art. 132 comma primo n.4) c.p.c., all'art. 111 della Costituzione ed all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per difetto di motivazione. Osserva il ricorrente che la decisione impugnata dalla semplice produzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 30.7/7.8.2019 nel separato procedimento promosso dallo stesso professionista contro la sua ex cliente, contenente una mera condanna della stessa al pagamento del compenso riconosciuto dovuto, produzione che egli aveva compiuto solo perché il Tribunale aveva in precedenza disposto un rinvio per conoscere l'esito di quel procedimento, ha ritenuto erroneamente che fosse venuto meno l'interesse delle parti alla decisione di merito, benché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse insistito nelle conclusioni precisate nella richiesta di condanna al pagamento del suo compenso della Cattolica, e quest'ultima nella richiesta di chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] per essere dalla stessa manlevata in forza della previsione della transazione tra loro intercorsa, permanendo quindi palesemente il contrasto tra le parti in quanto nessun pagamento di compenso a favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto. Aggiunge il ricorrente che l'ordinanza impugnata ha, altresì , violato il principio sancito dall'art. 1292 cod. civ. per le obbligazioni solidali, ritenendo che il creditore nelle obbligazioni solidali, una volta ottenuto il titolo contro uno dei coobbligati, possa solo agire esecutivamente nei confronti dello stesso, come se gli altri coobbligati potessero a quel punto vantare una sorta di beneficium excussionis, e non agire anche nei confronti degli altri condebitori solidali con l'unico limite derivante dall'impossibilità di ricevere una somma superiore a quella complessivamente dovutagli dai condebitori. 5) Il primo motivo è fondato, fatta eccezione per la doglianza relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche in assenza di una specifica domanda in tal senso delle parti, purché risulti giudizialmente comprovato e non controverso il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione di merito. La cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudice dal pronunziarsi sulle richieste delle parti (ma non anche, in difetto di alcuno specifico accordo delle stesse, in ordine alle spese, il cui regolamento va compiuto in base al criterio della c.d. "soccombenza virtuale"), può essere dichiarata, infatti, solo nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite, spontanea adesione di una parte alla domanda dell'altra o per altri motivi, anche estranei al comportamento dei contendenti (quali sopravvenuti provvedimenti dell'autorità e simili), sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell'interesse delle stesse alla decisione di merito (al riguardo Cass.18.7.2008 n. 19991; Cass. n. 271/2006; Cass. n.909/2006; Cass.n. 11962/2005). Nessuna situazione di tal genere si era verificata nella specie, in quanto l'ordinanza impugnata ha desunto il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione di merito solo dal fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per soddisfare l'esigenza manifestata in precedenza dal Giudice di verificare l'esito del separato procedimento sommario n. 16763/2018 RG che lo stesso professionista aveva originariamente promosso per ottenere il pagamento del suo compenso professionale contro la sua ex cliente [OSCURATO:PERSONA], aveva prodotto l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, che aveva condannato la contumace Chaouachi al pagamento del compenso per la causa risarcitoria da lei promossa col patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contro l'ATAC e la Cattolica (procedimento n. 4178/2014 RG), quantificato in € 5.160,05 oltre accessori, senza che da tale provvedimento risultasse l'effettivo pagamento del compenso al professionista. L'ordinanza impugnata non solo non ha in alcun modo spiegato come da una condanna giudiziale al pagamento di una somma possa essere desunta la prova dell'effettiva esecuzione del pagamento da parte dell'obbligato, per giunta contumace, ma non ha tenuto affatto conto delle conclusioni, che malgrado l'indicata produzione, le parti avevano rassegnato, posto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito per la condanna della Cattolica, responsabile in solido ex art. 13 comma 8° della [OSCURATO:PERSONA] (responsabilità peraltro riconosciuta dall'ordinanza impugnata nell'ambito della valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese), al pagamento in suo favore del compenso, e la stessa Cattolica, evidentemente perché convinta di essere ancora esposta al rischio del pagamento del compenso in favore del professionista ricorrente, aveva ribadito la sua richiesta di chiamata in causa in manleva di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'impegno dalla stessa assunto nell'atto di transazione di tenerla indenne rispetto alle pretese di compenso professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidentemente non ancora soddisfatte benché la Cattolica con l'atto transattivo avesse pagato alla Chaouachi, oltre all'indennizzo concordato, anche € 7.000,00 per spese processuali, sicché entrambe le parti processuali implicitamente avevano continuato a considerare non ancora intervenuto alcun pagamento dei compensi professionali a favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il patrocinio in causa civile prestato a favore della Chaouachi contro l'[OSCURATO:PERSONA] e la Cattolica nel procedimento n. 4178/2014 RG del Tribunale di Roma. L'ordinanza impugnata ha, quindi , fornito una motivazione meramente apparente della dichiarata cessazione della materia del contendere, non avendo in alcun modo spiegato come abbia potuto ritenere provato il pagamento del compenso liquidato nel provvedimento giudiziale prodotto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della sua ex cliente [OSCURATO:PERSONA], o per suo conto, il quale solo avrebbe potuto determinare l'estinzione dell'obbligazione solidale gravante sulla Cattolica ed il venir meno dell'interesse del professionista ad ottenere un titolo esecutivo per il pagamento del compenso nei confronti della suddetta compagnia, posto che secondo l'art. 1292 cod. civ. nelle obbligazioni solidali ciascun coobbligato può essere costretto all'adempimento per la totalità, salvo il regresso interno. 6) L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo sull'erronea compensazione delle spese, che è stato proposto solo in via subordinata per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo. L'ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, as
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