CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA] ODDO, nell'interesse della costituita parte civile, Giovanni GALIOTO, ha concluso per il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di lesioni personali commesse in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], giudicate guaribili in 10 giorni, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni in favore della costituita parte civile - ha ridotto l'importo della provvisionale, alla quale sono stati condannati in solido i ricorrenti. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è dedotto un preliminare motivo con cui è denunciata violazione di legge processuale per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado laddove, a seguito della modificazione, in udienza, da parte del P.M., della data di commissione del fatto, non era stata effettuata la notifica del verbale all'imputato, giacchè trattasi di elemento incidente sul nucleo essenziale e sostanziale dell'addebito, donde la lesione del diritto di difesa. Vengono poi formulati altri tre motivi, che sono comuni anche al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], formulati con analoghi argomenti. 2.2. Violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio e vizi della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, non adeguatamente scrutinate dal primo giudice, e condivise dalla Corte di appello senza vaglio critico delle deduzioni degli appellanti. Ci si duole, inoltre, della valorizzazione dei riscontri costituiti dalle dichiarazioni di un cugino e di un amico della persona offesa e, per converso, della mancata valutazione delle dichiarazioni difensive degli imputati, riscontrate dalla testimonianza della moglie di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato dalla Corte di appello su un apprezzamento generico senza considerare validi elementi positivamente valutabili, come il corretto comportamento degli imputati, la incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], e il contributo processuale offerto,, alla ricostruzione dei fatti, da [OSCURATO:PERSONA] durante l'esame dibattimentale al quale si è sottoposto. 2.4. Analoghi vizi sono dedotti con riguardo alla entità della pena inflitta, eccessivamente severa e comunque immotivatamente lontana dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorsi sono inammissibili, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen. comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. In estrema sintesi, la Corte di appello si è determinata, con riguardo all'eccezione di nullità proposta da [OSCURATO:PERSONA], coerentemente con il consolidato canone ermeneutico, espressamente richiamato, dal quale non v'è ragione di dissociarsi, a tenore del quale la diversa indicazione della data del commesso reato non costituisce modifica dell'imputazione rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. allorchè non apporti una significativa modificazione della contestazione, tale da incidere sul diritto di difesa, ponendo in evidenza come, nel caso specifico, già nella querela fosse stata indicata la data del commissi delicti in quella del 24 maggio 2012, conformemente corretta all'udienza, alla presenza di entrambi i difensori di fiducia. 3. Allo stesso modo, la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa è stata condotta secondo corrette coordinate ermeneutiche, essendo noto che, nella giurisprudenza di legittimità, si è chiarito da tempo che le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod.proc.pen , relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigorosa rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). La Corte di appello ha motivato le ragioni della ritenuta credibilità personale della persona offesa, ponendone in risalto linearità, coerenza e precisione del racconto, immune da fratture logiche, ed anche apprezzandole per l'assenza di animosità e astio nei confronti dei ricorrenti. Inoltre, sono stati evidenziati i riscontri - come detto, non necessari - provenienti dai testi presenti al momento dei fatti, cosicchè le doglianze difensive risultano meramente contestative del ragionamento, non implausibile, svolto dai giudici di merito nelle due conformi decisioni. Giova ricordare, che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; conf. a Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Discende da tali consolidati principi che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi"(Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). A tanto deve aggiungersi la sentenza impugnatlintegra, con quella di primo grado, una c.d. doppia conforme di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Come si è già detto, alle generiche deduzioni del ricorrente fanno da contraltare le specifiche e conferenti motivazioni offerte dalla Corte nella sentenza impugnata che concretizza, pertanto, una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La cd. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede(Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nullo di ciò è ravvisabile nel caso di specie. 4. Attingono, inammissibilmente, il merito, le ulteriori doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, sia perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha condiviso le valutazioni del primo giudice evidenziando le modalità della condotta e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], anche i suoi precedenti, sia perché il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 4.1. Nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannanti alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile. Poiché la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020 ), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo