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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 27418/2023

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13849/2020 proposto da: Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] XIII –Milano; -intimato - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 234/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 9 aprile 2003 intervenne una C onvenzione tra il Comune di Milano e l’Impresa di [OSCURATO:PERSONA] in forza della quale fu costituito a favore di quest’ultima(e dei suoi aventi causa) il diritto di superficie per la durata di 90 anninel sottosuolo dell’area pubblica di via Leone XIII per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo residenziale. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva ( art. 4 ) che il parcheggio sarebbe stato costruito a totale cura e spese del Concessionario, e che i lavori erano da eseguirsia regola d’arte.

A garanzia della corretta esecuzione delle opere l’Impresa di [OSCURATO:PERSONA] stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] a favore del Comune di Milano la polizza fideiussoria a prima richiesta n.

F40/71900112, per un importo pari ad euro 5.346.202,83.

In data 25 maggio 2003 i lavori ebbero inizio.

In data 4 giugno 2004 furono ultimate le opere del parcheggio nel sottosuolo, e in data 11 dicembre 2006 le restanti ; i n data 7 agosto 2008 fu redatto certificato di collaudo dei lavori, nel quale si davadato atto che la garanzia rilasciata dalla Compagnia è stata ridotta al 50% a completamento delle opere strutturali …La rimanente quota del 50% della polizza di cui sopra è stata svincolata a seguito della ultimazione delle opere in soprasuolo .

Successivamente, l’Impresa di [OSCURATO:PERSONA] ce deva la proprietà superficiaria di quanto realizzato in favore di soggetti terzi, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] XIII.2.

Nel novembre 2010 il [OSCURATO:PERSONA] XIII, quale acquirente dei box realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], promuoveva un accertamento tecnico preventivo nei confronti del Comune di Milano (che chiamava in causa la compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e della [OSCURATO:PERSONA].,all’esito del quale era risultata la presenza di vizi esecutivi e costruttivi nella realizzazione del parcheggio sotterraneo residenziale imputabili alla [OSCURATO:PERSONA], venendo quantifica ti i n euro 181.342,42 i costi dei necessari ripristini.

Nel gennaio 2011 l’impresa Gelpi veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia.

Sulla base delle risultanze della espletata atp, il Comune di Milano con lettera del 14 luglio 2011 avviava formalmente il procedimento per l’escussione della polizza 900112, di cui era beneficiario, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; con determina dirigenziale del 17 ottobre 2012 non approvava il certificato di collaudo delle opere di sistemazione superficiarie del parcheggio; con lettera del 18 ottobre 2012 notificava la suddetta determina alla [OSCURATO:PERSONA].p.a., invitandola ad effettuare il versamento delle somme stimate dal ctu come necessarie per i ripristini (in forza della polizza fideiussoria emessa dalla stessa società assicuratrice a garanzia della corretta esecuzione delle opere); con nota del 4 aprile 2013 (indirizzata per conoscenza all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) sollecitava la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ad adempiere.

3. Con atto notificato nel dicembre 2013, sulla base delle risultanze della espletata atp il [OSCURATO:PERSONA] k conveniva avanti al Tribunale di Milano il Comune, chiedendo che, previo accertamento della responsabilità dello stesso (contrattuale ex art. 1375 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni subiti.

In sostanza la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] si fondava sull’inerzia del Comune nell’escutere la polizza (rectius, sulla mancata tempestiva escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta) e sulla conseguente compromissione del godimento del diritto di proprietà superficiaria in considerazione dei vizi di costruzione accertati in sede di atp, e del fatto che la impresa Gelpi era stata dichiarata fallita Il Comune di Milanosi costituiva in giudizio, e: -in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo estraneo al rapporto intercorso tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il Comune; nonché chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nei confronti di quest’ultima società, tuttavia, successivamente rinunciava all’azione) per l’adempimento e la garanzia; -in via di merito: allegava, da un lato, il suo comportamento corretto ed il fatto che su di non esso non gravava alcun obbligo di escutere la polizza fideiussoria, avendo in ogni caso sollecitato più volte al pagamento la compagnia assicurativa; e, dall’altro il fatto che il Condominio non aveva neppure tentato di ottenere il risarcimento dei danni con le azioni a sua disposizione (quale l’insinuazione al passivo del fallimento Gelpi, l’azione surrogatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e l’escussione di polizza decennale postuma che era stata emessa dalla Zurich); -sempre in via principale e nel merito, ma nei confronti della compagnia chiamata in causa, chiedeva accertarsi in ogni caso gli inadempimenti della [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli obblighi assunti nelle polizze per cui era causa e conseguentemente la condanna della stessa alla corresponsione in suo favore della somma di euro 767, 43 in forza della polizza 900114 e della somma di euro 181.342,42 in virtù della polizza 900112, oltre per entrambe interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] estendeva la domanda originariamente posta nei confronti del Comune di Milano alla [OSCURATO:PERSONA].p.a. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , chiamata in causa, si costituiva in giudizio e: - quanto alla domanda del condominio, ne chiedeva il rigetto, contestandola in fatto e in diritto: in particolare, al riguardo, la compagnia allegava che le polizze: a) erano state emesse solo per la tutela del Comune senza prevedere una “copertura assicurativa” per il caso di comportamento colposo del Comune in fase di escussione; b) erano state svincolate dal Comune di Milano mediante certificato di collaudo 7 agosto 2008; -quanto invece alla domanda svolta in via principale nei suoi confronti dal Comune di Milano, ne eccepiva la inammissibilità trattandosi di domanda indipendente dalle domande attrici.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 11847/2016 rigettava le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione delle spese processuali nei confronti sia del convenuto Comune di Milano che della compagnia dallo stesso chiamata in causa.

4. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione ilComune di Milano, che articolava tre motivi, nei quali lamentava: -omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda che in quel giudizio esso comune aveva formulato nei confronti della compagnia di assicurazione;-ingiustizia ed erroneità della sentenza nella parte in cui non era intervenuta pronuncia sulla domanda svolta in via principale dal Comune nei confronti della compagnia; -ingiustizia ed erroneità della sentenza nella parte in cui era stato affermato come intervenuto lo svincolo delle polizze fideiussorie e nella parte in cui era stato richiamato l’art. 6 della convenzione ed il collaudo delle opere superficiarie. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva nel giudizio di appello, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello e nel merito contestando tutte le domande formulate dal Comune di Milano nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva nel giudizio di appello e veniva dichiarato contumace.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 234/2020, pur ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia denunciato dal Comune, rigettava l’appello per insussistenza dell’interesse ad agire del comunestesso.

5. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difesa è stata svolta dall’intimato [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del Comune di Milano è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 e dell’art. 111 sesto comma Cost. per motivazione perplessa, incomprensibile e contraddittoria nella parte in cui la corte territoriale, da un lato, ha qualificato la polizza per cui è causa come polizza a garanzia della corretta esecuzione delle opere di realizzazione del parcheggio interrato, con beneficiario il Comune di Milano (come d’altronde pacifico tra le parti), e, d’altra parte, ha trattato la stessa come polizza a copertura dei danni derivanti a terzi (e, quindi, al Condominio ParkLeone) dalla realizzazione del parcheggio e, su tale presupposto, poiché la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] era stata rigettata in primo grado e non è stata riproposta in appello, ha ritenuto insussistente il suo interesse ad agire.

Sottolinea che nel caso di specie – a fronte della circostanza pacifica che i lavori di realizzazione del parcheggio interrato erano stati mal eseguiti, come risultava dall’espletato accertamento tecnico preventivo – indubbio era ed è suo interesse ad azionare la polizza, quale beneficiario della stessa, in virtù della circostanza che, alla scadenza del termine di 90 anni contrattualmente previsto all’art. 2 della Convenzione costitutiva del diritto di superficie, il parcheggio diverrà di sua proprietà.

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c.), nella parte in cui la corte territoriale, affermando che la polizza per cui è causa era polizza stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] a suo favore proprio per tenerlo indenne da danni conseguenti alla realizzazione dei lavori di costruzione del parcheggio [OSCURATO:PERSONA] XIII , ha travisato il contenuto della polizza a garanzia della corretta esecuzione delle opere quale emerge non soltanto da alcune affermazioni contenute nella stessa sentenza impugnata e dal tenore della stessa polizza, ma anche da altri documenti, ritualmente acquisiti al fascicolo processuale.

Aggiunge che la violazione e falsa applicazione degli articoli sopra indicati consegue anche al fatto che la natura della polizza in esame, quale polizza posta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, è sempre stata pacifica durante tutto il giudizio di primo e di secondo grado, in quanto non soltanto non contestata da nessuna delle parti, ma, anzi, comunemente ammessa.

In definitiva, secondo il C omune la corte territoriale non soltanto ha travisato completamente le inequivoche risultanze emergenti dalla mera lettura de plano della polizza ma ha anche disatteso la norma in virtù della quale il g iudice deve porre a fondamento della propria decisionesolo i fatti pacifici, non oggetto di contestazione.

1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. (che pongono il generale principio per cui “in claris non fit interpretatio”) nella parte in cui la corte territoriale, nell’interpretare la polizza in esame, non ha tenuto conto del tenore letterale della stessa (quale risulta dalla sua intestazione, dagli estremi della pratica edilizia e dall’oggetto della garanzia) indicativa del fatto che essa era stata rilasciata a garanzia della corretta esecuzione delle opere.

Osserva che tale conclusione trova ulteriore conferma nel testo della C onvenzione con la società Gelpi per la realizzazione del parcheggio per cui è causa, con riferimento alla quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha rilasciato la polizza per cui è causa.

2. Il primo motivo è fondato.

Invero, secondo la corte territoriale, il Comune di Milano, a fronte dell’intervenuto rigetto in primo grado della domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] e della mancata impugnazione di quest’ultimo, essendo rimasta esclusa qualsivoglia inadempienza del Comune, non aveva più interesse ad escutere la polizza, di cui era beneficiario.

In particolare, a pag. 11 della sentenza impugnata si legge testualmente: il Comune di Milano …non può ritenersi portatore di un interesse a vedersi accertato il suo eventuale diritto alla escussione della polizza stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] a suo favore proprio per tenerlo indenne da danni conseguenti alla realizzazione dei lavori di costruzione del parcheggio [OSCURATO:PERSONA] XIII .

Orbene, la Corte d’Appello ha ravvisato la carenza di interesse del Comune sul presupposto che la portata della polizza per cui è causa fosse a copertura dei danni derivanti dalla realizzazione del parcheggio.

Senonché la stessa corte territoriale in altripunti della sentenza impugnata (cfr. pp. 8, 9, 10 ed 11) ha affermato che la polizza per cui è causa era a garanzia della corretta realizzazione delle opere.

Sotto questo profilo, impregiudicata ogni valutazione nel merito della domanda, l’autonomo interesse del Comune di Milano ad agire va senz’altro ravvisato nel fatto che alla scadenza del termine di 90 anni, previsto dall’art. 2 della convenzione costitutiva del dirit to di superficie, il parcheggio diverrà di proprietà del Comune di Milano.

In sintesi, dal tenore della sentenza impugnata non si riesce a comprendere per quale ragione, a fronte dell’accertata sussistenza di difetti costruttivi nella realizzazione del parcheggio, la Corte territoriale abbiaritenuto che il Comune di Milano – che, si ribadisce, è beneficiario di una polizza rilasciata a garanzia della corretta realizzazione di opere (pag. 8 della sentenza) ed è destinato a riacquisire la piena proprietà delle opere stesse alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie di 90 anni - non a bbia interesse ad escutere la predetta polizza.

Irrilevante è sul punto la circostanza per cui il Comune non sia stato condannato a risarcire il [OSCURATO:PERSONA] dei danni derivanti dalla presenza di difetti nelle opere: l’insussistenza di tale obbligo risarcitorio, invero, non significa affatto insussistenza del diritto all’escussione rilasciata dalla VittoriaAssicurazioni.

Quanto poi al passaggio motivazionale, svolto dalla corte territoriale nel primo periodo della pagina 10 ( l’art. 6 della Convenzione prevedeva la riduzione della polizza al 50% del valore dell’opera al completamento delle opere strutturali, risultante dal Comitato di Vigilanza; l’ulteriore riduzione al 20% del valore alla ultimazione delle opere del parcheggio, inclusa la sistemazione superficiale, risultante dal verbale del Comitato; e la restante quota restituita a seguito dell’approvazione da parte del Comune degli atti di collaudo che sarebbe dovuta intervenire entro 60 giorni dal deposito del collaudo, deposito avvenuto in data 7 agosto 2008, mentre risulta documentato che solo in data17 ottobre 2012 il Comune di Milano non ha approvato il certificato di collaudo doc. 7 ), occorre rilevare che detto passaggio, relativo allo svincolo della polizza, non costituisce affatto un capo della pronuncia della Corte d’Appello, bensì, come si desume dall’incipit contenuto nella pagina precedente ( Nel caso di specie il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti qualsivoglia inadempimento da parte del Comune di Milano, come allo stesso contestati dal Condominio attoreo, in quanto… ) il riassunto dei contenuti della sentenza di primo grado del Tribunale, operato dalla Corte territoriale, che su questi ultimi non si è espressa, avendo ritenuto che l’insussistenza dell’interesse ad agire del Comune comportasse l’assorbimento di ogni altra questione (pag. 13 della sentenza).

3. In accoglimento del primo motivo di ricorso nei suindicati termini e limiti, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi , dell’impugnata sentenza va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio Corte d’Appello di Milano , che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame.

Il giudice d el rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13849/2020 proposto da: Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] XIII –Milano; -intimato - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 234/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 9 aprile 2003 intervenne una C onvenzione tra il Comune di Milano e l’Impresa di [OSCURATO:PERSONA] in forza della quale fu costituito a favore di quest’ultima(e dei suoi aventi causa) il diritto di superficie per la durata di 90 anninel sottosuolo dell’area pubblica di via Leone XIII per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo residenziale. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva ( art. 4 ) che il parcheggio sarebbe stato costruito a totale cura e spese del Concessionario, e che i lavori erano da eseguirsia regola d’arte. A garanzia della corretta esecuzione delle opere l’Impresa di [OSCURATO:PERSONA] stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] a favore del Comune di Milano la polizza fideiussoria a prima richiesta n. F40/71900112, per un importo pari ad euro 5.346.202,83. In data 25 maggio 2003 i lavori ebbero inizio. In data 4 giugno 2004 furono ultimate le opere del parcheggio nel sottosuolo, e in data 11 dicembre 2006 le restanti ; i n data 7 agosto 2008 fu redatto certificato di collaudo dei lavori, nel quale si davadato atto che la garanzia rilasciata dalla Compagnia è stata ridotta al 50% a completamento delle opere strutturali …La rimanente quota del 50% della polizza di cui sopra è stata svincolata a seguito della ultimazione delle opere in soprasuolo . Successivamente, l’Impresa di [OSCURATO:PERSONA] ce deva la proprietà superficiaria di quanto realizzato in favore di soggetti terzi, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] XIII.2. Nel novembre 2010 il [OSCURATO:PERSONA] XIII, quale acquirente dei box realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], promuoveva un accertamento tecnico preventivo nei confronti del Comune di Milano (che chiamava in causa la compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e della [OSCURATO:PERSONA].,all’esito del quale era risultata la presenza di vizi esecutivi e costruttivi nella realizzazione del parcheggio sotterraneo residenziale imputabili alla [OSCURATO:PERSONA], venendo quantifica ti i n euro 181.342,42 i costi dei necessari ripristini. Nel gennaio 2011 l’impresa Gelpi veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia. Sulla base delle risultanze della espletata atp, il Comune di Milano con lettera del 14 luglio 2011 avviava formalmente il procedimento per l’escussione della polizza 900112, di cui era beneficiario, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; con determina dirigenziale del 17 ottobre 2012 non approvava il certificato di collaudo delle opere di sistemazione superficiarie del parcheggio; con lettera del 18 ottobre 2012 notificava la suddetta determina alla [OSCURATO:PERSONA].p.a., invitandola ad effettuare il versamento delle somme stimate dal ctu come necessarie per i ripristini (in forza della polizza fideiussoria emessa dalla stessa società assicuratrice a garanzia della corretta esecuzione delle opere); con nota del 4 aprile 2013 (indirizzata per conoscenza all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) sollecitava la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ad adempiere. 3. Con atto notificato nel dicembre 2013, sulla base delle risultanze della espletata atp il [OSCURATO:PERSONA] k conveniva avanti al Tribunale di Milano il Comune, chiedendo che, previo accertamento della responsabilità dello stesso (contrattuale ex art. 1375 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni subiti. In sostanza la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] si fondava sull’inerzia del Comune nell’escutere la polizza (rectius, sulla mancata tempestiva escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta) e sulla conseguente compromissione del godimento del diritto di proprietà superficiaria in considerazione dei vizi di costruzione accertati in sede di atp, e del fatto che la impresa Gelpi era stata dichiarata fallita Il Comune di Milanosi costituiva in giudizio, e: -in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo estraneo al rapporto intercorso tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il Comune; nonché chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nei confronti di quest’ultima società, tuttavia, successivamente rinunciava all’azione) per l’adempimento e la garanzia; -in via di merito: allegava, da un lato, il suo comportamento corretto ed il fatto che su di non esso non gravava alcun obbligo di escutere la polizza fideiussoria, avendo in ogni caso sollecitato più volte al pagamento la compagnia assicurativa; e, dall’altro il fatto che il Condominio non aveva neppure tentato di ottenere il risarcimento dei danni con le azioni a sua disposizione (quale l’insinuazione al passivo del fallimento Gelpi, l’azione surrogatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e l’escussione di polizza decennale postuma che era stata emessa dalla Zurich); -sempre in via principale e nel merito, ma nei confronti della compagnia chiamata in causa, chiedeva accertarsi in ogni caso gli inadempimenti della [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli obblighi assunti nelle polizze per cui era causa e conseguentemente la condanna della stessa alla corresponsione in suo favore della somma di euro 767, 43 in forza della polizza 900114 e della somma di euro 181.342,42 in virtù della polizza 900112, oltre per entrambe interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] estendeva la domanda originariamente posta nei confronti del Comune di Milano alla [OSCURATO:PERSONA].p.a. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , chiamata in causa, si costituiva in giudizio e: - quanto alla domanda del condominio, ne chiedeva il rigetto, contestandola in fatto e in diritto: in particolare, al riguardo, la compagnia allegava che le polizze: a) erano state emesse solo per la tutela del Comune senza prevedere una “copertura assicurativa” per il caso di comportamento colposo del Comune in fase di escussione; b) erano state svincolate dal Comune di Milano mediante certificato di collaudo 7 agosto 2008; -quanto invece alla domanda svolta in via principale nei suoi confronti dal Comune di Milano, ne eccepiva la inammissibilità trattandosi di domanda indipendente dalle domande attrici. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 11847/2016 rigettava le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione delle spese processuali nei confronti sia del convenuto Comune di Milano che della compagnia dallo stesso chiamata in causa. 4. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione ilComune di Milano, che articolava tre motivi, nei quali lamentava: -omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda che in quel giudizio esso comune aveva formulato nei confronti della compagnia di assicurazione;-ingiustizia ed erroneità della sentenza nella parte in cui non era intervenuta pronuncia sulla domanda svolta in via principale dal Comune nei confronti della compagnia; -ingiustizia ed erroneità della sentenza nella parte in cui era stato affermato come intervenuto lo svincolo delle polizze fideiussorie e nella parte in cui era stato richiamato l’art. 6 della convenzione ed il collaudo delle opere superficiarie. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva nel giudizio di appello, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello e nel merito contestando tutte le domande formulate dal Comune di Milano nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva nel giudizio di appello e veniva dichiarato contumace. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 234/2020, pur ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia denunciato dal Comune, rigettava l’appello per insussistenza dell’interesse ad agire del comunestesso. 5. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difesa è stata svolta dall’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del Comune di Milano è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 e dell’art. 111 sesto comma Cost. per motivazione perplessa, incomprensibile e contraddittoria nella parte in cui la corte territoriale, da un lato, ha qualificato la polizza per cui è causa come polizza a garanzia della corretta esecuzione delle opere di realizzazione del parcheggio interrato, con beneficiario il Comune di Milano (come d’altronde pacifico tra le parti), e, d’altra parte, ha trattato la stessa come polizza a copertura dei danni derivanti a terzi (e, quindi, al Condominio ParkLeone) dalla realizzazione del parcheggio e, su tale presupposto, poiché la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] era stata rigettata in primo grado e non è stata riproposta in appello, ha ritenuto insussistente il suo interesse ad agire. Sottolinea che nel caso di specie – a fronte della circostanza pacifica che i lavori di realizzazione del parcheggio interrato erano stati mal eseguiti, come risultava dall’espletato accertamento tecnico preventivo – indubbio era ed è suo interesse ad azionare la polizza, quale beneficiario della stessa, in virtù della circostanza che, alla scadenza del termine di 90 anni contrattualmente previsto all’art. 2 della Convenzione costitutiva del diritto di superficie, il parcheggio diverrà di sua proprietà. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c.), nella parte in cui la corte territoriale, affermando che la polizza per cui è causa era polizza stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] a suo favore proprio per tenerlo indenne da danni conseguenti alla realizzazione dei lavori di costruzione del parcheggio [OSCURATO:PERSONA] XIII , ha travisato il contenuto della polizza a garanzia della corretta esecuzione delle opere quale emerge non soltanto da alcune affermazioni contenute nella stessa sentenza impugnata e dal tenore della stessa polizza, ma anche da altri documenti, ritualmente acquisiti al fascicolo processuale. Aggiunge che la violazione e falsa applicazione degli articoli sopra indicati consegue anche al fatto che la natura della polizza in esame, quale polizza posta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, è sempre stata pacifica durante tutto il giudizio di primo e di secondo grado, in quanto non soltanto non contestata da nessuna delle parti, ma, anzi, comunemente ammessa. In definitiva, secondo il C omune la corte territoriale non soltanto ha travisato completamente le inequivoche risultanze emergenti dalla mera lettura de plano della polizza ma ha anche disatteso la norma in virtù della quale il g iudice deve porre a fondamento della propria decisionesolo i fatti pacifici, non oggetto di contestazione. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. (che pongono il generale principio per cui “in claris non fit interpretatio”) nella parte in cui la corte territoriale, nell’interpretare la polizza in esame, non ha tenuto conto del tenore letterale della stessa (quale risulta dalla sua intestazione, dagli estremi della pratica edilizia e dall’oggetto della garanzia) indicativa del fatto che essa era stata rilasciata a garanzia della corretta esecuzione delle opere. Osserva che tale conclusione trova ulteriore conferma nel testo della C onvenzione con la società Gelpi per la realizzazione del parcheggio per cui è causa, con riferimento alla quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha rilasciato la polizza per cui è causa. 2. Il primo motivo è fondato. Invero, secondo la corte territoriale, il Comune di Milano, a fronte dell’intervenuto rigetto in primo grado della domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] e della mancata impugnazione di quest’ultimo, essendo rimasta esclusa qualsivoglia inadempienza del Comune, non aveva più interesse ad escutere la polizza, di cui era beneficiario. In particolare, a pag. 11 della sentenza impugnata si legge testualmente: il Comune di Milano …non può ritenersi portatore di un interesse a vedersi accertato il suo eventuale diritto alla escussione della polizza stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] a suo favore proprio per tenerlo indenne da danni conseguenti alla realizzazione dei lavori di costruzione del parcheggio [OSCURATO:PERSONA] XIII . Orbene, la Corte d’Appello ha ravvisato la carenza di interesse del Comune sul presupposto che la portata della polizza per cui è causa fosse a copertura dei danni derivanti dalla realizzazione del parcheggio. Senonché la stessa corte territoriale in altripunti della sentenza impugnata (cfr. pp. 8, 9, 10 ed 11) ha affermato che la polizza per cui è causa era a garanzia della corretta realizzazione delle opere. Sotto questo profilo, impregiudicata ogni valutazione nel merito della domanda, l’autonomo interesse del Comune di Milano ad agire va senz’altro ravvisato nel fatto che alla scadenza del termine di 90 anni, previsto dall’art. 2 della convenzione costitutiva del dirit to di superficie, il parcheggio diverrà di proprietà del Comune di Milano. In sintesi, dal tenore della sentenza impugnata non si riesce a comprendere per quale ragione, a fronte dell’accertata sussistenza di difetti costruttivi nella realizzazione del parcheggio, la Corte territoriale abbiaritenuto che il Comune di Milano – che, si ribadisce, è beneficiario di una polizza rilasciata a garanzia della corretta realizzazione di opere (pag. 8 della sentenza) ed è destinato a riacquisire la piena proprietà delle opere stesse alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie di 90 anni - non a bbia interesse ad escutere la predetta polizza. Irrilevante è sul punto la circostanza per cui il Comune non sia stato condannato a risarcire il [OSCURATO:PERSONA] dei danni derivanti dalla presenza di difetti nelle opere: l’insussistenza di tale obbligo risarcitorio, invero, non significa affatto insussistenza del diritto all’escussione rilasciata dalla VittoriaAssicurazioni. Quanto poi al passaggio motivazionale, svolto dalla corte territoriale nel primo periodo della pagina 10 ( l’art. 6 della Convenzione prevedeva la riduzione della polizza al 50% del valore dell’opera al completamento delle opere strutturali, risultante dal Comitato di Vigilanza; l’ulteriore riduzione al 20% del valore alla ultimazione delle opere del parcheggio, inclusa la sistemazione superficiale, risultante dal verbale del Comitato; e la restante quota restituita a seguito dell’approvazione da parte del Comune degli atti di collaudo che sarebbe dovuta intervenire entro 60 giorni dal deposito del collaudo, deposito avvenuto in data 7 agosto 2008, mentre risulta documentato che solo in data17 ottobre 2012 il Comune di Milano non ha approvato il certificato di collaudo doc. 7 ), occorre rilevare che detto passaggio, relativo allo svincolo della polizza, non costituisce affatto un capo della pronuncia della Corte d’Appello, bensì, come si desume dall’incipit contenuto nella pagina precedente ( Nel caso di specie il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti qualsivoglia inadempimento da parte del Comune di Milano, come allo stesso contestati dal Condominio attoreo, in quanto… ) il riassunto dei contenuti della sentenza di primo grado del Tribunale, operato dalla Corte territoriale, che su questi ultimi non si è espressa, avendo ritenuto che l’insussistenza dell’interesse ad agire del Comune comportasse l’assorbimento di ogni altra questione (pag. 13 della sentenza). 3. In accoglimento del primo motivo di ricorso nei suindicati termini e limiti, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi , dell’impugnata sentenza va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio Corte d’Appello di Milano , che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame. Il giudice d el rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, di
Sentenza Cassazione n. 27418/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris