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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 03643/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi soffermata sulla mancata considerazione del certificato medico depositato in appello, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 25 gennaio 2018 dal Tribunale di Aosta in relazione a fattispecie di danneggiamento.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione in relazione al diniego di accertamento peritale sulla capacità di intendere e volere del ricorrente.

La difesa evidenzia come dal testo della motivazione risulti che la Corte territoriale non ha nemmeno preso in considerazione la documentazione medica prodotta ed in particolare il certificato medico attestante una situazione clinica alla data del 15 settembre 2016 compatibile con una sintomatologia psicotica non ancora evoluto, verso lo stato schizofrenico. 2.2.

Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non potendosi a tal fine a ritenere rilevante la condotta in sede di messa alla prova.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA])

1. Il ricorso è fondato.

2. Manca, nella esposizione in fatto e nella motivazione del provvedimento impugnato, una esplicita valutazione della rilevanza della documentazione depositata ai fini dell'espletamento di perizia in punto capacità di intendere e volere dell'imputato né appaiono sussistere elementi da cui desumere che tali emergenze siano state implicitamente disattese.

La motivazione della sentenza resa in grado di appello afferma l'insussistenza di "Alcun elemento concreto è stato allegato dalla difesa a sostegno della richiesta di un accertamento peritale sulla capacità psichica del MAMMOLIT.r.

Al contrario, la documentazione medica attestante la presenza di "percezioni deliranti a carattere persecutorio ... [e] la comparsa di voci poco strutturate" risulta depositata in data 2 febbraio 2021 con PEC indirizzata all'account [OSCURATO:EMAIL] in vista dell'udienza del 12 febbraio.

Nemmeno è possibile individuare profili fondanti un rigetto implicito in difetto di qualsivoglia considerazione aliunde desumibile da cui desumere la concreta irrilevanza della documentazione de qua.

3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata co rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per il giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi soffermata sulla mancata considerazione del certificato medico depositato in appello, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 25 gennaio 2018 dal Tribunale di Aosta in relazione a fattispecie di danneggiamento. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione al diniego di accertamento peritale sulla capacità di intendere e volere del ricorrente. La difesa evidenzia come dal testo della motivazione risulti che la Corte territoriale non ha nemmeno preso in considerazione la documentazione medica prodotta ed in particolare il certificato medico attestante una situazione clinica alla data del 15 settembre 2016 compatibile con una sintomatologia psicotica non ancora evoluto, verso lo stato schizofrenico. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non potendosi a tal fine a ritenere rilevante la condotta in sede di messa alla prova. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è fondato. 2. Manca, nella esposizione in fatto e nella motivazione del provvedimento impugnato, una esplicita valutazione della rilevanza della documentazione depositata ai fini dell'espletamento di perizia in punto capacità di intendere e volere dell'imputato né appaiono sussistere elementi da cui desumere che tali emergenze siano state implicitamente disattese. La motivazione della sentenza resa in grado di appello afferma l'insussistenza di "Alcun elemento concreto è stato allegato dalla difesa a sostegno della richiesta di un accertamento peritale sulla capacità psichica del MAMMOLIT.r. Al contrario, la documentazione medica attestante la presenza di "percezioni deliranti a carattere persecutorio ... [e] la comparsa di voci poco strutturate" risulta depositata in data 2 febbraio 2021 con PEC indirizzata all'account [OSCURATO:EMAIL] in vista dell'udienza del 12 febbraio. Nemmeno è possibile individuare profili fondanti un rigetto implicito in difetto di qualsivoglia considerazione aliunde desumibile da cui desumere la concreta irrilevanza della documentazione de qua. 3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata co rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per il giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2021
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