CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2021 il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.500 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un motociclo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico accertato pari a 1,36 g/l, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, cod. strada, nella parte in cui non è stata indicata in dispositivo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoriamente conseguente al riconoscimento della penale responsabilità per il reato indicato. Evidenzia il Pubblico ministero ricorrente come nella parte motiva dell'impugnata sentenza sia stato dato atto, comunque, dell'erronea omissione presente in dispositivo, espressamente precisando che «va applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, omessa per errore in dispositivo, nella misura di mesi otto». 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa all'omessa statuizione della sanzione accessoria, con diretta adozione da parte di questa Corte della sospensione della patente di guida nella misura già desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, imponendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida. 2. Come osservato, infatti, l'impugnata sentenza ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, cod. strada, per cui, giusta previsione del suddetto comma 2 lett. b), «all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno». Tale ultimo dettato non è stato rispettato dal giudice di merito, che nella parte decisoria del suo provvedimento nulla ha disposto in ordine alla dovuta applicazione della sospensione della patente di guida. 3. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida. In ordine all'individuazione del giudice del rinvio, il Collegio ritiene di conformarsi all'indirizzo ermeneutico per il quale, in caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (c.d. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 34998 del 20/10/2020, P., Rv. 279985-01; Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Ruberti, Rv. 279918-01; Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Faye, Rv. 279075-01). Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 593-bis cod. proc. pen., infatti, il Procuratore generale presso la Corte di appello può appellare «soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza». Orbene, entrambe le ipotesi non sono ravvisabili nel caso di specie, non sussistendo una situazione di avocazione e non potendosi, al contempo, configurare alcuna ipotesi di acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica, avendo il Procuratore generale proposto appello quando ancora non era decorso il termine per la presentazione di analoga impugnazione da parte del P.M. di primo grado. Ne deriva, pertanto, l'insussistenza di una fattispecie di ricorso ex art. 569 cod. proc. pen., con conseguente necessità di effettuazione del rinvio allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata. 4. Con riguardo all'omessa sospensione della patente di guida, l'annullamento della sentenza impugnata non può essere effettuato senza rinvio, come pure invocato dal Procuratore generale - nella ritenuta possibilità da parte di questo Collegio di disporre la sospensione della patente di guida nella misura evincibile dal corpo del provvedimento impugnato -, osservato che sul punto deve essere svolto un nuovo giudizio, rimesso al competente giudice di merito in diversa persona fisica, cui spetta, in esercizio del proprio potere discrezionale, lo specifico compito di determinare la durata dell'applicanda sanzione amministrativa, stabilendone l'entità entro i limiti previsti dall'art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada. 5. Conclusivamente, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio sul punto. Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità di tale sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 3 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side