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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 32388/2026

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ibunale del riesame di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso;sentita l' avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento deimotivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17 febbraio 2026, il Tribunale di Palermo rigettaval’istanza di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del GIPin sede del 31 gennaio 2026 che gli aveva applicato la misura cautelare dellacustodia in carcere avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza inordine al reato di omicidio aggravato dalla premeditazione ai danni di La PumaVito, nonché di detenzione e porto illegale di arma in luogo pubblico.Respingeva le eccezioni preliminari di natura processuale sollevate dalladifesa e relative, per quanto oggi di interesse:- alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare peravere il Pubblico ministero trasmesso prima al GIP e, poi, al Tribunaledel riesame i frames estrapolati dai sistemi di videosorveglianzaanziché l’intera videoripresa, con conseguente violazione del diritto didifesa;- all’inutilizzabilità dei frames in questione per l’impossibilità divisionare i video integrali.Nel merito,rigettava le eccezioni relative alla sussistenza dei graviindizi di colpevolezza fondate sull’inverosimiglianza della ricostruzionefattuale in relazione al tempo di commissione del delitto (3-4 secondi),sull’incompatibilità temporale tra l’ora del decesso stimata dal medicolegale e l’orario del passaggio dell’autovettura con a bordo l’omicida (circadue ore di differenza), sul carattere meramente congetturale dellacondotta di spegnimento del telefono cellulare, sulla mancanza di indizi inordine al movente e confermava la valutazione di adeguatezza dellamisura a soddisfare le esigenze cautelari.2.

Avverso la misura propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente sulla base di un unico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

In particolare, la difesa, premesso dilimitare il ricorso alla misura applicata per il delitto di omicidio, in quanto quellarelativa alle armi è divenuta inefficace per decorrenza del termine di fase, in rito,eccepisce quanto segue.2.1 L’argomento dell’ordinanza che ha rigettato la richiesta diinefficacia della misura in relazione alla parziale trasmissione delmateriale videoregistrato è erroneo in quanto non tiene conto del fattoche la difesa aveva argomentato in ordine al pregiudizio derivante alleesigenze difensive dalla parzialità dell'allegazione; pregiudizio consistentenell’impossibilità di verificare l'esattezza dell’assunto accusatorio in ordineal fatto che solo il Doblò dell’indagato sarebbe transitato nella mattinatadel 14.1.2026 sul luogo del delitto, al disallineamento temporale tra levideocamere, allo scarto temporale del c.d. dvr Miraglia nonché allaimpossibilità di ricercare elementi utili alla difesa.

Osserva che nonsoddisfa l’esigenza difensiva quanto argomentato dal Pubblico ministero erecepito dal Tribunale in ordine al fatto che i dvr contenenti le ripresenella loro interezza erano sequestrati e la difesa e, all’occorrenza, ilTribunale, potevano richiederne copia, posto che il Pubblico ministerodeve trasmettere tutti gli atti sui quali si fonda la richiesta cautelare.Richiama, a conferma, la sentenza di questa Corte n. 30454 del 25 luglio2024.2.2 La circostanza che del contenuto dei video si facciamenzione nell’informativa di [OSCURATO:PERSONA] non è idonea a sopperirealla mancanza dei video integrali.2.3 L’allegazione parziale dei video effettuata sulla base diuna selezione arbitraria compiuta dall’accusa rende l’elemento probatorioinutilizzabile nel giudizio cautelare, non potendo il Pubblico ministero e laP.G. farsi “giudici della pertinenza” in modo esclusivo.

Richiama inproposito il disposto dell’art. 291 cod. proc. pen. che impone alla pubblicaaccusa la trasmissione al GIP di tutti gli atti sui quali si fonda la misura apena di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.2.4 Rileva che il porre a carico della difesa l’onere dirichiedere i video comporta, di fatto, l’impossibilità di esercitare il diritto didifesa, stante i ristretti tempi del riesame e i tempi di rilascio delle copie.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivi infondati, deve essererigettato.2.

In tema di riesame delle misure cautelari, si è affermato che l’ordinanzaperde efficacia soltanto in conseguenza della mancata trasmissione nei termini ditutti gli atti presentati con la richiesta al GIP, mentre non opera quando l’omessoo parziale invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per leindagini preliminari (Sez. 2, n. 10431 del 04/03/2026, Rv. 289613 – 01; Sez. 1,n. 29036 del 06/02/2018, Rv. 273296-01; Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, dep.2006, Rv. 273296-01).

Ed infatti, l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309,comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il Pubblico ministero ha“selezionato” per sostenere la richiesta (oltre agli elementi a favore dell'indagatoe – dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 - all’interrogatorio digaranzia preventivo).

Non esiste, invece, nessun obbligo in capo al Pubblicoministero di tramettere “tutto” il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n.5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436 – 01; Sez. 2, n. 11033del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728 - 01).Ne consegue che la sanzione di inefficacia prevista dall’art. 309, comma 10,cod. proc. pen. è riservata esclusivamente alla omessa trasmissione degli atti aborigine allegati alla richiesta avanzata al Giudice per le indagini preliminari e nonpuò ritenersi estesa alla mancata trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corsodelle indagini.

«L’inefficacia può dunque essere riconosciuta solo se viene violatala “catena di trasmissione” prevista dal combinato disposto degli artt. 291, 309,comma 5 e 310, comma 9 cod. proc. pen.

È infatti il Pubblico ministero che“sceglie” quali atti inviare al Giudice per le indagini preliminari per sostenere lasua richiesta; ed è tale originaria selezione a generare – e circoscrivere –l’obbligo di trasmissione al tribunale per il riesame che – si ribadisce - riguarda“solo” quegli atti e non tutto il fascicolo delle indagini preliminari» ( Sez. 2, n.10431 del 04/03/2026, Rv. 289613 – 01).Ne consegue che la eccezione di inefficacia della misura sollevata dalladifesa è infondata non essendo neanche contestato che il Pubblico ministeroabbia trasmesso al Tribunale del riesame atti parziali rispetto a quelli trasmessial GIP.Si osserva, inoltre, che la censura contrasta con il disposto dell’art. 291,comma 1 cod. proc. pen., il quale prevede che il pubblico ministero trasmetta algiudice competente gli elementi sui quali si fonda la richiesta nonché tutti glielementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive giàdepositate.

Non è previsto, invece, che il Pubblico ministero, ai fini della richiestacautelare, debba inviare l’intero compendio probatorio raccolto, essendo,comunque, salvaguardata la posizione dell’imputato sia dal fatto che la misuracautelare, ove emessa, potrà fondarsi unicamente sul materiale trasmesso, ilquale, quindi, verrà conosciuto dalla difesa a seguito del deposito nell’ufficio delGIP, sia dal fatto che, ove dal residuo materiale probatorio emergano elementi afavore dell’imputato, il Pubblico ministero ha comunque l’obbligo di depositarli.Non supporta, peraltro, la tesi difensiva il richiamo alla sentenza n. 19979del 15.2.2024 invocata dalla difesa, la quale attiene al ben diverso caso in cui laparziale trasmissione riguardi gli atti trasmessi al Tribunale del riesame rispetto aquelli presentati al GIP.3.

Quanto esposto sarebbe già sufficiente a rigettare il ricorso.Tuttavia, per completezza si aggiunge che legittima è la scelta del Pubblicoministero di allegare alla richiesta di misura cautelare solo parte dei frames dellavideoregistrazione ovvero quelli ritenuti rilevanti quali indizi di colpevolezza suiquali fondare la misura.

Tanto in forza del disposto dell’art. 291, comma 1, cod.proc. pen., in precedenza citato.Il diritto della difesa ad ottenere la copia integrale del video attiene,piuttosto, ad una fase successiva ovvero a quella nella quale, sopravvenuta larichiesta ed emessa la misura cautelare e, quindi, realizzatasi la relativadiscovery, la difesa abbia interesse ad esaminare il video nella sua interezza,proprio per soddisfare le esigenze di approfondimento e verifica menzionate inricorso.

A tal fine, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, ladifesa potrà fare richiesta di estrazione di copia degli atti e solo nel caso in cui glivenga negata potrà determinarsi la violazione del diritto di difesa.

Secondoquanto argomentato da questa Corte con la sentenza n. 9158 del 2016, espressain relazione proprio ai video delle telecamere di videosorveglianza, ma sulla basedi argomenti già espressi con riferimento a parti di intercettazioni telefoniche,detta violazione «non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo,legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della suarichiesta dal P.M.; non comporta la inutilizzabilità degli esiti delle captazionieffettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall'art. 271, primocomma, cod. proc. pen.; non comporta la perdita di efficacia della misura,giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solonelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303,309, decimo comma, cod. proc. pen.).

Determina, invece, un vizio nelprocedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione deldiritto di difesa e non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultatoprobatorio, in sé considerati».

Esso comporta, quindi, una nullità di ordinegenerale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. 5 proc. pen.,soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e183 cod. proc. pen.

Ne consegue che, ove tale vizio sia stato ritualmentededotto in sede di riesame ed il Giudice definitivamente lo ritenga, egli non potràfondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delleintercettazioni con conseguente nullità di ordine generale.Tuttavia, nel caso di specie, la questione sollevata è del tutto infondata,posto che la difesa non ha dedotto né, tantomeno, provato, di aver richiesto alPubblico ministero la copia integrale dei video sequestrati, sicché del tuttoinsussistente è la lesione del diritto di difesa denunciata.

Ed infatti, «deveaffermarsi che in tanto può esser denunciata - e, se del caso, ravvisata -un'effettiva lesione/compressione del diritto di difesa (con le citate conseguenze,nel caso di specie, in tema di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.), inquanto dello stesso sia stato illegittimamente ed immotivatamente negatol'esercizio, sia pur sollecitato nei termini e nei modi consentiti» (sent. n. 9158 del2016 citata).

Nel caso in esame, invece, pacificamente tale richiesta non è maistata formulata.

Dal che, l'infondatezza della doglianza difensiva, già in sede diriesame, in quanto proposta senza individuare alcuna effettiva lesione patita inordine al diritto di difesa, ma fondata apoditticamente, ex se, sul solo mancatodeposito, da parte del Pubblico ministero, del file video o supporto simile.Da ultimo, ma non certo per importanza, deve osservarsi che il codiceprevede una espressa disposizione, quella di cui all’art. 309, comma 9-bis cod.proc. pen., per superare l’eventuale eccessiva brevità del termine di cui la difesapossa disporre, riconoscendo all’indagato personalmente la possibilità dichiedere, entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il differimento della datadell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi sianogiustificati motivi.4.

Alla luce di quanto esposto, la censura di inutilizzabilità del materialeprobatorio si palesa infondata con conseguente rigetto del ricorso e condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale del riesame di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso;sentita l' avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento deimotivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 febbraio 2026, il Tribunale di Palermo rigettaval’istanza di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del GIPin sede del 31 gennaio 2026 che gli aveva applicato la misura cautelare dellacustodia in carcere avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza inordine al reato di omicidio aggravato dalla premeditazione ai danni di La PumaVito, nonché di detenzione e porto illegale di arma in luogo pubblico.Respingeva le eccezioni preliminari di natura processuale sollevate dalladifesa e relative, per quanto oggi di interesse:- alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare peravere il Pubblico ministero trasmesso prima al GIP e, poi, al Tribunaledel riesame i frames estrapolati dai sistemi di videosorveglianzaanziché l’intera videoripresa, con conseguente violazione del diritto didifesa;- all’inutilizzabilità dei frames in questione per l’impossibilità divisionare i video integrali.Nel merito,rigettava le eccezioni relative alla sussistenza dei graviindizi di colpevolezza fondate sull’inverosimiglianza della ricostruzionefattuale in relazione al tempo di commissione del delitto (3-4 secondi),sull’incompatibilità temporale tra l’ora del decesso stimata dal medicolegale e l’orario del passaggio dell’autovettura con a bordo l’omicida (circadue ore di differenza), sul carattere meramente congetturale dellacondotta di spegnimento del telefono cellulare, sulla mancanza di indizi inordine al movente e confermava la valutazione di adeguatezza dellamisura a soddisfare le esigenze cautelari.2. Avverso la misura propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente sulla base di un unico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. In particolare, la difesa, premesso dilimitare il ricorso alla misura applicata per il delitto di omicidio, in quanto quellarelativa alle armi è divenuta inefficace per decorrenza del termine di fase, in rito,eccepisce quanto segue.2.1 L’argomento dell’ordinanza che ha rigettato la richiesta diinefficacia della misura in relazione alla parziale trasmissione delmateriale videoregistrato è erroneo in quanto non tiene conto del fattoche la difesa aveva argomentato in ordine al pregiudizio derivante alleesigenze difensive dalla parzialità dell'allegazione; pregiudizio consistentenell’impossibilità di verificare l'esattezza dell’assunto accusatorio in ordineal fatto che solo il Doblò dell’indagato sarebbe transitato nella mattinatadel 14.1.2026 sul luogo del delitto, al disallineamento temporale tra levideocamere, allo scarto temporale del c.d. dvr Miraglia nonché allaimpossibilità di ricercare elementi utili alla difesa. Osserva che nonsoddisfa l’esigenza difensiva quanto argomentato dal Pubblico ministero erecepito dal Tribunale in ordine al fatto che i dvr contenenti le ripresenella loro interezza erano sequestrati e la difesa e, all’occorrenza, ilTribunale, potevano richiederne copia, posto che il Pubblico ministerodeve trasmettere tutti gli atti sui quali si fonda la richiesta cautelare.Richiama, a conferma, la sentenza di questa Corte n. 30454 del 25 luglio2024.2.2 La circostanza che del contenuto dei video si facciamenzione nell’informativa di [OSCURATO:PERSONA] non è idonea a sopperirealla mancanza dei video integrali.2.3 L’allegazione parziale dei video effettuata sulla base diuna selezione arbitraria compiuta dall’accusa rende l’elemento probatorioinutilizzabile nel giudizio cautelare, non potendo il Pubblico ministero e laP.G. farsi “giudici della pertinenza” in modo esclusivo. Richiama inproposito il disposto dell’art. 291 cod. proc. pen. che impone alla pubblicaaccusa la trasmissione al GIP di tutti gli atti sui quali si fonda la misura apena di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.2.4 Rileva che il porre a carico della difesa l’onere dirichiedere i video comporta, di fatto, l’impossibilità di esercitare il diritto didifesa, stante i ristretti tempi del riesame e i tempi di rilascio delle copie.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivi infondati, deve essererigettato.2. In tema di riesame delle misure cautelari, si è affermato che l’ordinanzaperde efficacia soltanto in conseguenza della mancata trasmissione nei termini ditutti gli atti presentati con la richiesta al GIP, mentre non opera quando l’omessoo parziale invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per leindagini preliminari (Sez. 2, n. 10431 del 04/03/2026, Rv. 289613 – 01; Sez. 1,n. 29036 del 06/02/2018, Rv. 273296-01; Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, dep.2006, Rv. 273296-01). Ed infatti, l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309,comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il Pubblico ministero ha“selezionato” per sostenere la richiesta (oltre agli elementi a favore dell'indagatoe – dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 - all’interrogatorio digaranzia preventivo). Non esiste, invece, nessun obbligo in capo al Pubblicoministero di tramettere “tutto” il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n.5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436 – 01; Sez. 2, n. 11033del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728 - 01).Ne consegue che la sanzione di inefficacia prevista dall’art. 309, comma 10,cod. proc. pen. è riservata esclusivamente alla omessa trasmissione degli atti aborigine allegati alla richiesta avanzata al Giudice per le indagini preliminari e nonpuò ritenersi estesa alla mancata trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corsodelle indagini. «L’inefficacia può dunque essere riconosciuta solo se viene violatala “catena di trasmissione” prevista dal combinato disposto degli artt. 291, 309,comma 5 e 310, comma 9 cod. proc. pen. È infatti il Pubblico ministero che“sceglie” quali atti inviare al Giudice per le indagini preliminari per sostenere lasua richiesta; ed è tale originaria selezione a generare – e circoscrivere –l’obbligo di trasmissione al tribunale per il riesame che – si ribadisce - riguarda“solo” quegli atti e non tutto il fascicolo delle indagini preliminari» ( Sez. 2, n.10431 del 04/03/2026, Rv. 289613 – 01).Ne consegue che la eccezione di inefficacia della misura sollevata dalladifesa è infondata non essendo neanche contestato che il Pubblico ministeroabbia trasmesso al Tribunale del riesame atti parziali rispetto a quelli trasmessial GIP.Si osserva, inoltre, che la censura contrasta con il disposto dell’art. 291,comma 1 cod. proc. pen., il quale prevede che il pubblico ministero trasmetta algiudice competente gli elementi sui quali si fonda la richiesta nonché tutti glielementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive giàdepositate. Non è previsto, invece, che il Pubblico ministero, ai fini della richiestacautelare, debba inviare l’intero compendio probatorio raccolto, essendo,comunque, salvaguardata la posizione dell’imputato sia dal fatto che la misuracautelare, ove emessa, potrà fondarsi unicamente sul materiale trasmesso, ilquale, quindi, verrà conosciuto dalla difesa a seguito del deposito nell’ufficio delGIP, sia dal fatto che, ove dal residuo materiale probatorio emergano elementi afavore dell’imputato, il Pubblico ministero ha comunque l’obbligo di depositarli.Non supporta, peraltro, la tesi difensiva il richiamo alla sentenza n. 19979del 15.2.2024 invocata dalla difesa, la quale attiene al ben diverso caso in cui laparziale trasmissione riguardi gli atti trasmessi al Tribunale del riesame rispetto aquelli presentati al GIP.3. Quanto esposto sarebbe già sufficiente a rigettare il ricorso.Tuttavia, per completezza si aggiunge che legittima è la scelta del Pubblicoministero di allegare alla richiesta di misura cautelare solo parte dei frames dellavideoregistrazione ovvero quelli ritenuti rilevanti quali indizi di colpevolezza suiquali fondare la misura. Tanto in forza del disposto dell’art. 291, comma 1, cod.proc. pen., in precedenza citato.Il diritto della difesa ad ottenere la copia integrale del video attiene,piuttosto, ad una fase successiva ovvero a quella nella quale, sopravvenuta larichiesta ed emessa la misura cautelare e, quindi, realizzatasi la relativadiscovery, la difesa abbia interesse ad esaminare il video nella sua interezza,proprio per soddisfare le esigenze di approfondimento e verifica menzionate inricorso. A tal fine, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, ladifesa potrà fare richiesta di estrazione di copia degli atti e solo nel caso in cui glivenga negata potrà determinarsi la violazione del diritto di difesa. Secondoquanto argomentato da questa Corte con la sentenza n. 9158 del 2016, espressain relazione proprio ai video delle telecamere di videosorveglianza, ma sulla basedi argomenti già espressi con riferimento a parti di intercettazioni telefoniche,detta violazione «non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo,legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della suarichiesta dal P.M.; non comporta la inutilizzabilità degli esiti delle captazionieffettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall'art. 271, primocomma, cod. proc. pen.; non comporta la perdita di efficacia della misura,giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solonelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303,309, decimo comma, cod. proc. pen.). Determina, invece, un vizio nelprocedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione deldiritto di difesa e non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultatoprobatorio, in sé considerati». Esso comporta, quindi, una nullità di ordinegenerale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. 5 proc. pen.,soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e183 cod. proc. pen. Ne consegue che, ove tale vizio sia stato ritualmentededotto in sede di riesame ed il Giudice definitivamente lo ritenga, egli non potràfondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delleintercettazioni con conseguente nullità di ordine generale.Tuttavia, nel caso di specie, la questione sollevata è del tutto infondata,posto che la difesa non ha dedotto né, tantomeno, provato, di aver richiesto alPubblico ministero la copia integrale dei video sequestrati, sicché del tuttoinsussistente è la lesione del diritto di difesa denunciata. Ed infatti, «deveaffermarsi che in tanto può esser denunciata - e, se del caso, ravvisata -un'effettiva lesione/compressione del diritto di difesa (con le citate conseguenze,nel caso di specie, in tema di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.), inquanto dello stesso sia stato illegittimamente ed immotivatamente negatol'esercizio, sia pur sollecitato nei termini e nei modi consentiti» (sent. n. 9158 del2016 citata). Nel caso in esame, invece, pacificamente tale richiesta non è maistata formulata. Dal che, l'infondatezza della doglianza difensiva, già in sede diriesame, in quanto proposta senza individuare alcuna effettiva lesione patita inordine al diritto di difesa, ma fondata apoditticamente, ex se, sul solo mancatodeposito, da parte del Pubblico ministero, del file video o supporto simile.Da ultimo, ma non certo per importanza, deve osservarsi che il codiceprevede una espressa disposizione, quella di cui all’art. 309, comma 9-bis cod.proc. pen., per superare l’eventuale eccessiva brevità del termine di cui la difesapossa disporre, riconoscendo all’indagato personalmente la possibilità dichiedere, entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il differimento della datadell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi sianogiustificati motivi.4. Alla luce di quanto esposto, la censura di inutilizzabilità del materialeprobatorio si palesa infondata con conseguente rigetto del ricorso e condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]