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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18775/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 maggio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, in ordine alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza SIEP n. 2019/883.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Con comunicazione del 12 ottobre 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, rappresentando l'avvenuta concessione in suo favore della misura dell'affidamento in prova.

4. La Corte preso atto della dedotta emergenza sopravvenuta/rileva che deve dichiarare inammissibile il ricorso, non potendo ritenersi sussistente un interesse a coltivare l'impugnazione del ricorrente, che ha ottenuto la misura più favorevole tra quelle alle quali era diretta la sua richiesta.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità non consegue la condanna al pagamento né delle spese né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale e non essendo individuabili profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interessez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 maggio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, in ordine alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza SIEP n. 2019/883. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 3. Con comunicazione del 12 ottobre 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, rappresentando l'avvenuta concessione in suo favore della misura dell'affidamento in prova. 4. La Corte preso atto della dedotta emergenza sopravvenuta/rileva che deve dichiarare inammissibile il ricorso, non potendo ritenersi sussistente un interesse a coltivare l'impugnazione del ricorrente, che ha ottenuto la misura più favorevole tra quelle alle quali era diretta la sua richiesta. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità non consegue la condanna al pagamento né delle spese né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale e non essendo individuabili profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interessez
Sentenza Cassazione n. 18775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris