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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18579/2026

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a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge inordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina consumata anziché tentata,quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante dell’utilizzo dell’arma, oltre che manifestamenteinfondati, non sono formulati in termini consentiti in questa sede, poiché risultano riproduttividi doglianze in fatto, già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dallaCorte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 -01;Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207 – 01; Sez. 2, n. 35006del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611 - 01);che, dunque, le suddette censure devono ritenersi anche prive di specificità, nonconnotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazionilogiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata (si veda pag. 2 e pag. 3 ove si èspecificato come l’intervento dei Carabinieri fosse avvenuto mentre l’odierno ricorrenteprocedeva ad allontanarsi dal supermercato, dopo essersi già impossessato del denaro, aseguito delle minacce rivolte alla cassiera con l’uso di un taglierino che, diversamente daquanto sostenuto dalla difesa, non era riposto nella tasca al momento della minaccia, inquanto tenuto in mano sia all’entrata nel supermercato, che all’uscita, dal che è stato dedottoche fosse stato brandito anche nel mezzo di questi due momenti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge inordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina consumata anziché tentata,quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante dell’utilizzo dell’arma, oltre che manifestamenteinfondati, non sono formulati in termini consentiti in questa sede, poiché risultano riproduttividi doglianze in fatto, già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dallaCorte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 -01;Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207 – 01; Sez. 2, n. 35006del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611 - 01);che, dunque, le suddette censure devono ritenersi anche prive di specificità, nonconnotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazionilogiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata (si veda pag. 2 e pag. 3 ove si èspecificato come l’intervento dei Carabinieri fosse avvenuto mentre l’odierno ricorrenteprocedeva ad allontanarsi dal supermercato, dopo essersi già impossessato del denaro, aseguito delle minacce rivolte alla cassiera con l’uso di un taglierino che, diversamente daquanto sostenuto dalla difesa, non era riposto nella tasca al momento della minaccia, inquanto tenuto in mano sia all’entrata nel supermercato, che all’uscita, dal che è stato dedottoche fosse stato brandito anche nel mezzo di questi due momenti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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