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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40986/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, c.so Garibaldi n. 124.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Verona n. 9.

Controricorrente avverso la sentenza n. 556/2016 della Corte di appello di L'Aquila, depositata il 3.

6. 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.

9. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 1426/2017.

La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. n. 556 del 3.

6. 2020 della Corte di appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 33.701,68, oltre interessi; letto il controricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente con atto depositato in data 9.

8. 2021, sottoscritto dal suo procuratore e da lui personalmente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in calce all'atto, tale rinuncia è stata accettata personalmente dal controricorrente; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l'art.391 cod. proc. civ.

P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. /Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, c.so Garibaldi n. 124. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Verona n. 9. Controricorrente avverso la sentenza n. 556/2016 della Corte di appello di L'Aquila, depositata il 3. 6. 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 9. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 1426/2017. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. n. 556 del 3. 6. 2020 della Corte di appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 33.701,68, oltre interessi; letto il controricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente con atto depositato in data 9. 8. 2021, sottoscritto dal suo procuratore e da lui personalmente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in calce all'atto, tale rinuncia è stata accettata personalmente dal controricorrente; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l'art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. /Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]A
Sentenza Cassazione n. 40986/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris