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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21219/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI, in data 20/09/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli rt. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti.

Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato e, comunque, generico.

La Corte territoriale risulta, infatti, avere fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte a mente del quale in tema di cognizione del giudice di appello non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui si censurava l'omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva da parte del giudice di appello, investito della sola cognizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio).(Sez. 7, Ordinanza n. 14140 del 09/02/2018, Rv. 272679; Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Rv. 279673).

La censura addotta con i motivi aggiunti è stata, dunque, dichiarata inammissibile difettando la necessaria connessione con i motivi originariamente proposti (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 4, n. 12995 del 5/2/2016, Rv. 266295).

Inoltre, il motivo è generico, in quanto alla censura di omessa valutazione del motivo aggiunto sulla recidiva non si accompagna la necessaria specificazione - in questa sede - delle ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito alla esclusione della circostanza aggravante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI, in data 20/09/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli rt. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato e, comunque, generico. La Corte territoriale risulta, infatti, avere fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte a mente del quale in tema di cognizione del giudice di appello non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui si censurava l'omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva da parte del giudice di appello, investito della sola cognizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio).(Sez. 7, Ordinanza n. 14140 del 09/02/2018, Rv. 272679; Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Rv. 279673). La censura addotta con i motivi aggiunti è stata, dunque, dichiarata inammissibile difettando la necessaria connessione con i motivi originariamente proposti (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 4, n. 12995 del 5/2/2016, Rv. 266295). Inoltre, il motivo è generico, in quanto alla censura di omessa valutazione del motivo aggiunto sulla recidiva non si accompagna la necessaria specificazione - in questa sede - delle ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito alla esclusione della circostanza aggravante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 21219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris