CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che D'[OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 14 maggio 2020), a mezzo del difensore e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo in data 15 febbraio 2023, che ha assolto Cracolici, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal reato ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in punto di valutazione delle dichiarazioni della parte civile, deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità, posto che in terna di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575); manifeste contraddizioni che neppure la ricorrente ha debitamente allegato e documentato, puntualmente indicando specifici, inopinabili e decisivi travisamenti del contenuto delle dichiarazioni stesse, riportate in questa sede in maniera completa in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata acquisizione della produzione documentale richiesta (all'udienza del 15 febbraio 2023) dal difensore della parte civile, è manifestamente infondato, posto che, pur avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessità, sia attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo, tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.» (Sez. 5, Sentenza n. 5806 del 16/04/1998, Rv. 210532), nel caso di specie il diniego di acquisizione dei documenti presentati all'udienza del 15 febbraio 2023 dal difensore della parte civile, perché non necessari ai fini del decidere, risulta corredato da argomentazione congrua, il cui merito non può essere sindacato in questa sede, tanto più perché la ricorrente ha dedotto solo in maniera generica ed assertiva le ragioni di decisività della documentazione non acquisita agli atti del processo; - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ot