Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22908/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 29/06/2021, confermava la condanna del Tribunale di Udine, in data 06/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 628 co. 2, c.p.

Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628 c.p., in relazione alkart. 606 c.p.p., lett.

B), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta ìillogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., lett.

E) per quanto riguarda la sussistenza degli elementi integranti il delitto di rapina impropria, in particolare in ordine all'unitarietà dell'azione; deduce che non sia integrato il delitto di rapina impropria, stante la mancanza di unitarietà dell'azione posta in essere tra la fase della sottrazione del bene e quella della violenza volta ad assicurarsi l'impunità.

Per contro, l'interruzione dell'unitarietà della condotta escluderebbe la configurabilità del reato di rapina impropria, trattandosi della più favorevole ipotesi di furto, consumato o tentato, ex art. 624 c.p. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett.

B), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., lett.

E) per quanto concerne la sussistenza della violenza quale elemento integrante il reato di rapina impropria.

Si contesta la sussistenza della violenza quale elemento integrante il reato di rapina impropria giacché, ove l'azione violenta sia limitata al punto da non costituire una significativa coazione nei riguardi della vittima, dovrebbe ritenersi esclusa l'ipotesi di cui all'art. 628 co. 2, c.p.

Il ricorso è inammissibile.

Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pagg. 4 e 5 ha già evidenziato come, la condotta del DONNARUMMA rientri incontestabilmente nell'alveo dell'art. 628 co. 2, c.p., atteso che sussiste all'evidenza nesso di stretta connessione spazio/temporale tra tentato furto e la violenza esercitata per garantirsi da parte del DONNARUMMA per assicurarsi l'impunità una volta appreso che erano già stati avvertiti i carabinieri ed invitato ad attendere il loro invito.

Ne consegue che tali considerazioni appaiono prive del lamentato vizio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 29/06/2021, confermava la condanna del Tribunale di Udine, in data 06/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 628 co. 2, c.p. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628 c.p., in relazione alkart. 606 c.p.p., lett. B), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta ìillogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. E) per quanto riguarda la sussistenza degli elementi integranti il delitto di rapina impropria, in particolare in ordine all'unitarietà dell'azione; deduce che non sia integrato il delitto di rapina impropria, stante la mancanza di unitarietà dell'azione posta in essere tra la fase della sottrazione del bene e quella della violenza volta ad assicurarsi l'impunità. Per contro, l'interruzione dell'unitarietà della condotta escluderebbe la configurabilità del reato di rapina impropria, trattandosi della più favorevole ipotesi di furto, consumato o tentato, ex art. 624 c.p. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. B), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. E) per quanto concerne la sussistenza della violenza quale elemento integrante il reato di rapina impropria. Si contesta la sussistenza della violenza quale elemento integrante il reato di rapina impropria giacché, ove l'azione violenta sia limitata al punto da non costituire una significativa coazione nei riguardi della vittima, dovrebbe ritenersi esclusa l'ipotesi di cui all'art. 628 co. 2, c.p. Il ricorso è inammissibile. Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pagg. 4 e 5 ha già evidenziato come, la condotta del DONNARUMMA rientri incontestabilmente nell'alveo dell'art. 628 co. 2, c.p., atteso che sussiste all'evidenza nesso di stretta connessione spazio/temporale tra tentato furto e la violenza esercitata per garantirsi da parte del DONNARUMMA per assicurarsi l'impunità una volta appreso che erano già stati avvertiti i carabinieri ed invitato ad attendere il loro invito. Ne consegue che tali considerazioni appaiono prive del lamentato vizio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris