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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29254/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di PORDENONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato alla pena di euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 192 e 256, comma 2, d. igs. n. 152 del 2006 (capo 5) per avere abbandonato, o comunque non impedito che altri abbandonassero, rifiuti inerti da demolizione di cantieri edili, con dichiarazione di prescrizione per i capi 1 e 2, mentre per i restanti capi di imputazione è stata pronunciata sentenza di assoluzione.

La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., posto che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.

Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

Con il secondo motivo lamenta il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Con il terzo motivo chiede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice a quo.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo e il secondo motivo non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Le doglianze trascurano che il giudice a quo ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come dai sopralluoghi effettuati dalla PG e da dichiarazioni testimoniali, sul terreno acquistato dalla società di cui il ricorrente risulta socio e amministratore, erano presenti dei rifiuti non pericolosi; che, sebbene il precedente proprietario si fosse impegnato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ivi sversati, non vi aveva ottemperato e che il [OSCURATO:PERSONA] si attivava solo in seguito agli accertamenti condotti dalla PG, provvedendo alla rimozione e allo smaltimento; che, dall'istruttoria dibattimentale, era emerso che almeno in quattro episodi la condotta di abbandono era stata posta in essere dallo stesso ricorrente (ad uno dei quali ha assistito personalmente la teste [OSCURATO:PERSONA]).

In ordine al secondo motivo, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo 2comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato la sussistenza di almeno quattro episodi penalmente rilevanti che, considerati complessivamente, escludono la particolare tenuità.

In ordine al terzo motivo, si osserva che non è consentito dalla legge, in sede di legittimità, poiché inerente al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, trattandosi, nel caso di specie, di doglianza fondata sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] svolge attività lavorative che, potenzialmente, lo espongono a fattispecie di reato punite anche con pena detentiva.

Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne (Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013, Germani, Rv. 256698 - 01).

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M// ,[OSCURATO:PERSONA] CANCELLERiA Sezinne VII Penale 3 - AGO 2026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di PORDENONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato alla pena di euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 192 e 256, comma 2, d. igs. n. 152 del 2006 (capo 5) per avere abbandonato, o comunque non impedito che altri abbandonassero, rifiuti inerti da demolizione di cantieri edili, con dichiarazione di prescrizione per i capi 1 e 2, mentre per i restanti capi di imputazione è stata pronunciata sentenza di assoluzione. La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., posto che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Con il secondo motivo lamenta il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con il terzo motivo chiede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice a quo. Il ricorso è inammissibile. Il primo e il secondo motivo non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Le doglianze trascurano che il giudice a quo ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come dai sopralluoghi effettuati dalla PG e da dichiarazioni testimoniali, sul terreno acquistato dalla società di cui il ricorrente risulta socio e amministratore, erano presenti dei rifiuti non pericolosi; che, sebbene il precedente proprietario si fosse impegnato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ivi sversati, non vi aveva ottemperato e che il [OSCURATO:PERSONA] si attivava solo in seguito agli accertamenti condotti dalla PG, provvedendo alla rimozione e allo smaltimento; che, dall'istruttoria dibattimentale, era emerso che almeno in quattro episodi la condotta di abbandono era stata posta in essere dallo stesso ricorrente (ad uno dei quali ha assistito personalmente la teste [OSCURATO:PERSONA]). In ordine al secondo motivo, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo 2comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato la sussistenza di almeno quattro episodi penalmente rilevanti che, considerati complessivamente, escludono la particolare tenuità. In ordine al terzo motivo, si osserva che non è consentito dalla legge, in sede di legittimità, poiché inerente al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, trattandosi, nel caso di specie, di doglianza fondata sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] svolge attività lavorative che, potenzialmente, lo espongono a fattispecie di reato punite anche con pena detentiva. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne (Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013, Germani, Rv. 256698 - 01). Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M// ,[OSCURATO:PERSONA] CANCELLERiA Sezinne VII Penale 3 - AGO 2026 3
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