CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso, allegando nota spese; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], su appello sia della parte civile che dell’imputato, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi con cui l’imputato era stato condannato per il reato di ricettazione della autovettura della parte civile [OSCURATO:PERSONA], dichiarando al tempo stesso inammissibile l’appello presentato da quest’ultimo, che veniva altresì condannato al pagamento delle spese del grado. 2. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 541, comma 1, 592, comma 4, cod. proc. pen. e 91, cod. proc. civ.)nella parte in cui “ha dichiarato infondati i motivi di appello proposti dall’imputato in merito alla sua responsabilità ed alla connessa domanda risarcitoria, ha confermato la sentenza appellata, ma non lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali da lui sostenute, da porre a favore dell’erario” (pg. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Occorre in primo luogo evidenziare che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è risultato totalmente soccombente nell’appello presentato avverso la sentenza che lo condannava per la ricettazione della vettura della parte civile. Ciòsolo, in presenza di una parte civile che aveva esercitato in giudizio le proprie prerogative difensive,avrebbe imposto la condanna dell’imputato (oltre che alle spese del giudizio, come previsto dall’art. 592 cod. proc. pen.) alla rifusione de gli oneri sostenutidalla parte civile per la difesa in appello. Un tanto , a prescindere dal fatto che l’indipendente appello presentato dalla parte civile stessa, sia stato dichiarato inammissibile, come nel caso specifico è avvenuto, e salva, in ogni caso, la possibilità per il giudice di compensare tra le parti le spese di causa. Dirimente, sul punto, è il principio espresso dalla sentenza di questa Corte (menzionata, peraltro,nel ricorso per Cassazione) S ez. 5, n. 40274 del 05/10/2021 , Catalano, Rv. 282090 –05. Con tale pronuncia è stato superatoun risalente orientamento contrario (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 223443 – 01 ) che , sul punto , però, si era limita to , ad affermare, senza alcuna elaborazione ed in chius ura di sentenza, che “l a soccombenza delle parti civili come ricorrenti impedisce la rifusione a loro favore delle spese del procedimento…, rendendo ininfluente la loro parziale vittoria per il mancato accoglimento del ricorso dell'imputato”. Per contro, la pronuncia 40274/2021, che oggi si intende valorizzare, per confermarne la rilevanza in termini di precedente autorevole, e perciò meritevole di seguito, evidenzia la necessità di tenere distinte le spese di causa ( ‘anticipate’ dallo Stato) dalle spese di difesa sostenute dalla parte civile (il cui onere vieneanticipato, in linea generale, dalla parte civile stessa). Trattandosi di due distinte ‘voci’, con rationon sovrapponibili, che operano su due livelli differenti, risulta precluso qualsivoglia automatismo che comporti, nel caso di soccombenza della stessa parte civile, oltre che dell’imputato, il diniego al primo del ristoro delle spese di difesa sostenute, che trovano fondamento nella soccombenza altrui. Infatti, si è precisato (Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Paez,Rv. 278040 – 01 ) che la reciproca soccombenza nel giudizio di appello legittima la compensazione delle spese sostenute dalle parti contrapposte, ma non per questo la compensazione costituisce un obbligo per il giudice, che può - senza violare la legge - condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile allorché, come nella specie, la sua impugnazione risulti infondata. In talcaso, invero, la condanna segue la soccombenza dell'imputato, sia pure parziale. Nel caso concreto, la Corte di appello, pur libera di decretare eventualmente la compensazione delle spese a fronte della (parziale) reciproca soccombenza di entrambe le parti, ha omesso di esprimersi sulla sorte delle spese, incorrendo pertanto nella denunciata violazione di legge.Né può ipotizzarsi si tratti di motivazione implicita, non essendovi alcuna espressione o spunto da cui poter desumere, seppure in via presuntiva, che la Corte abbia preso in considerazione il tema. 2. La sentenza va pertanto annullata sul punto, rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rivalutazione del punto omesso, attenendosi ai principi sopra indicati. Alla Corte è altresì rimessa la sorte delle spese del presente grado, secondo i principi generali. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Spese del presente grado di giudizio al definitivo. Così deciso, 23dicembre 202 5 Il Consigliere relatore IlPresid