CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25898/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico eletto all’indirizzo della casella pec [OSCURATO:EMAIL] , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilian. 1242/30/2015, depositata il 24.03.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , esercente l’attività Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, anno d’imposta 200 4 , con il quale erano stati recuperati a tassazione ricavi non dichiarati , desumibili dall’applicazione degli studi di settore, pari ad € 192.161,00, con conseguente rettifica del reddito d’impresa , determinatoin € 54.531,00, in luogo della perdita di € 137.630,00; - la CTP rideterminava la perdita del reddito d’impresa in € 22.965,00, dopo avere dedotto dai ricavi recuperati a tassazione l’importo di € 77.496,00, corrispondente all’ammontare delle fatture emesse dalla contribuente per la restituzione di merce alla fornitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia acc oglieva l’appello proposto dal l’Agenzia delle Entrate, evidenziando che la cessione di beni , anche sottocosto, costituivauna componente positiva di reddito e, pertanto, non p ote va essere utilizzata per ridurre l’ammontare complessivo dei ricavi, non avendo la contribuente dimostrato, peraltro, né che il cessionario fosse fornitore dell’impresa né il va l ore di carico della merce né il periodo di formazione della giacenza; -a seguito della decurtazione operata dal primo giudice, peraltro, era stata riconosciuta alla contribuente una doppia deduzione dello stesso costo: la prima con riferimento all’acquisto della merce e la seconda per effetto della retrocessione della stessa; -la CTR non si pronunciava sull’appello incidentale della contribuente, in quanto non era stata formulata alcuna domanda di riforma della sentenza di primo grado di cui la contribuente aveva chiesto, invece, la conferma; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ;- l’Agenzia delle Entrate si è costituita al sono fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] - N el premettere che, per mero errore materiale, era stato riportato nell’appello incidentale, nella parte relativa al petitum , il termine “confermare”, in luogo di “riformare”, c on il primo motivo, la ricorrente, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo dell’appello incidentale, con il quale era stata censurata l’illegittimità dell’avviso di accertamento, per mancanza e/o insufficienza di motivazione in ordine alle ragioni per cui l’Ufficio aveva ritenuto di discostarsi dalle giustificazioni fornite dalla contribuente e d alla documentazione da lei prodotta in sede di contraddittorio preventivo; -con il secondo motivo, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo dell’appello incidentale riguardante la insufficienza delle presunzioni semplici derivanti dall’applicazione degli studi di settore, non suffragate da ulteriori elementi e i n contrasto con quanto dedotto e comprovato dallacontribuente; -entrambi i motivi sono inammissibili; - l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), infatti, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; - il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - nella specie, invece, la parte ricorrente non solo non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbero l’allegazione di tali fatti e la loro discussione, ma non ha neppure precisato chiaramente quali fatti risultano non esaminati, limitandosi a censurare genericamente la mancata considerazione delle giustificazioni e della documentazione prodotta in sede di contraddittorio preventivo; - con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , cod. proc . civ. , per non avere la CTR annullato l’avviso di accertamento per il mancato corretto svolgimento del contraddittorio, in quanto, non avendo l’Ufficio considerato le contestazioni mosse dalla contribuente, non si è attenuto al rispetto del principio di collaborazione e buona fede; - con il quarto motivo, de duce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la mancanza di prova del maggiore reddito accertato, stante la totale inerzia dell’Amministrazione nel dimostrare l’applicabilità degli studi di settore al caso concreto,e per avere disatteso le giustificazioni fornite dalla contribuente; - con il quinto motivo, de duce la violazione e/o f alsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’accogliere l’appello principale, atteso che l’accertamento si fondava solo sullo scostamento desumibile dall’applicazione degli studi di settore e, quindi, su una presunzione semplice, da sola insufficiente per legittimare il recupero fiscale; -anche questi motivi sono inammissibili per difetto di specifi ci tà; - come è stato recentemente osservato da questa Corte, “ In tema diricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui ilricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo diricorso faccia rinvio agli att i allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia delricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione” (Cass.1.03.2022, n. 6769); - il ricorrente si è limitato a riportare le proprie doglianze, senza riportare nel ricorso, anche solo nelle parti essenziali, i motivi del ricorso originario e le conseguenti censure inserite n ell’appello incidentale;- tale adempimento sarebbe stato necessario, ai fini della specificità del ricorso, non solo per dimostrare che le doglianz e era no stat e riportatenell’atto di gravame, ma anche per verificare il complessivo contenuto dell’atto difensivo presentato in appello e, quindi, chiarire se la richiesta di conferma della sentenza di primo grado fosse effettivamente un errore materiale; -il ricorso va, pertanto, rigettato ; - nulla va disposto sulle spese di legittimità, perché l’Agenzia delle Entrate non si è tempestivamente costituita. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il