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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04304/2026

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso 11666-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 530/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 966/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 11666/20 Rilevato che: Oggetto R.G.N.11666/2020 Cron.

Rep.

Ud.13/01/2026 Con sentenza del giorno 17.9.2019 n. 530, la Corte d'appello di Salerno respingeva il gravame proposto dall'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la reiscrizione neglielenchi bracciantili per l'anno 2008, in considerazione del rapporto di lavoro agricolo subordinato svolto alle dipendenze dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenziale erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, per gli stessi anni.

Il tribunale ha ritenuto che potesse essere riconosciuto il diritto del lavoratore all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, in applicazione dell'art. 6 del DL n. 92/79, che consente alle aziende inquadrate in settori diversi da quello agricolo di pagare la contribuzione agricola per quei dipendenti effettivamente addetti alle mansioni agricole.

La Corte d'appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell'Inps, ha ritenuto che il re-inquadramento previdenziale operato dall'Inps, dei dipendenti della società datrice [OSCURATO:SOCIETA], come dipendenti di azienda industriale e non come lavoratori agricoli - che nell'ottica dell'Istituto giustificava la mancata corresponsione alla ricorrente delle prestazioni previste per tale ultima categoria di lavoratori (in virtù del principio, propugnato dall'Istituto, secondo cui non vi potrebbe esservi una asimmetria tra il regime contributivo imposto all'azienda e quello del singolo lavoratore) -non doveva ritenersi retroattivo, in ragione del principio di non retroattività delle riclassificazioni, che è teso a tutelare l'affidamento delle imprese e dei lavoratori nella correttezza delle fattispecie previdenziali maturate e che prevede come unica deroga (con conseguente retroattività di tale riclassificazione), la circostanza che l'inquadramento iniziale fosse stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (fattispecie non ricorrente), mentre la deroga all'irretroattività non ricorre -ad avviso della Corte del merito - nel caso in cui l'inquadramento successivo, fosse dovuto a variazioni non comunicate dal datore di lavoro, e ciò perché nella specie, si era potuto giungere alla riclassificazione solo a seguito di non facili accertamenti ispettivi che avevano consentito di rilevare una prevalenza dell'attività industriale: ad avviso della Corte d'appello, l'art. 3 comma 8 della legge n. 335 del 1995, nel disciplinare gli effetti dei provvedimenti di variazione di inquadramento previdenziale non impone alcun obbligo a carico del datore di lavoro di informare l'ente, con apposita dichiarazione preventiva, della variazione di inquadramento a seguito del mutamento dell'attività svolta.

Pertanto, in virtù degli anni di competenza al quale l'indennità di disoccupazione richiesta si riferiva, l'Inps era tenuta a corrisponderla alla lavoratrice, perché in tali anni l'azienda era classificata come agricola e solo successivamente era stata inquadrata come azienda industriale.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 352/78 e dell'art. 44 bis del DL. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva sostenuto l'irretroattività della riclassificazione dell'attività aziendale a fini contributivi, in ragione del fatto che l'inquadramento iniziale non era avvenuto sulla base di dichiarazioni inesatte del datore di lavoro e ciò, perché il medesimo datore di lavoro, ad avviso dell'Istituto aveva, comunque, omesso di comunicare ,successivamente, ulteriori circostanze relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che avevano indotto l'Istituto a un nuovo inquadramento dell'attività dell'azienda, a fini contributivi, come azienda industriale e non più come azienda agricola.

Il motivo è infondato.

L'orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall'art.3, co.8

1. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell'Inps di variazione della classificazione ai sensi dell'art.49

1. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand'anche la riclassificazione sia svolta d'ufficio dall'Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

L'orientamento appena citato resiste alle critiche avanzate col motivo di ricorso, poiché, come già rilevato da Cass.568/22, la predetta lettura dell'art.3, co.8 1 . n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori.

La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall'esigenza dell'impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, ma la mancata predisposizione di difese scritte da parte di [OSCURATO:PERSONA] esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'Istituto previdenziale, dell'ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 11666-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 530/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 966/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 11666/20 Rilevato che: Oggetto R.G.N.11666/2020 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 Con sentenza del giorno 17.9.2019 n. 530, la Corte d'appello di Salerno respingeva il gravame proposto dall'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la reiscrizione neglielenchi bracciantili per l'anno 2008, in considerazione del rapporto di lavoro agricolo subordinato svolto alle dipendenze dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenziale erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, per gli stessi anni. Il tribunale ha ritenuto che potesse essere riconosciuto il diritto del lavoratore all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, in applicazione dell'art. 6 del DL n. 92/79, che consente alle aziende inquadrate in settori diversi da quello agricolo di pagare la contribuzione agricola per quei dipendenti effettivamente addetti alle mansioni agricole. La Corte d'appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell'Inps, ha ritenuto che il re-inquadramento previdenziale operato dall'Inps, dei dipendenti della società datrice [OSCURATO:SOCIETA], come dipendenti di azienda industriale e non come lavoratori agricoli - che nell'ottica dell'Istituto giustificava la mancata corresponsione alla ricorrente delle prestazioni previste per tale ultima categoria di lavoratori (in virtù del principio, propugnato dall'Istituto, secondo cui non vi potrebbe esservi una asimmetria tra il regime contributivo imposto all'azienda e quello del singolo lavoratore) -non doveva ritenersi retroattivo, in ragione del principio di non retroattività delle riclassificazioni, che è teso a tutelare l'affidamento delle imprese e dei lavoratori nella correttezza delle fattispecie previdenziali maturate e che prevede come unica deroga (con conseguente retroattività di tale riclassificazione), la circostanza che l'inquadramento iniziale fosse stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (fattispecie non ricorrente), mentre la deroga all'irretroattività non ricorre -ad avviso della Corte del merito - nel caso in cui l'inquadramento successivo, fosse dovuto a variazioni non comunicate dal datore di lavoro, e ciò perché nella specie, si era potuto giungere alla riclassificazione solo a seguito di non facili accertamenti ispettivi che avevano consentito di rilevare una prevalenza dell'attività industriale: ad avviso della Corte d'appello, l'art. 3 comma 8 della legge n. 335 del 1995, nel disciplinare gli effetti dei provvedimenti di variazione di inquadramento previdenziale non impone alcun obbligo a carico del datore di lavoro di informare l'ente, con apposita dichiarazione preventiva, della variazione di inquadramento a seguito del mutamento dell'attività svolta. Pertanto, in virtù degli anni di competenza al quale l'indennità di disoccupazione richiesta si riferiva, l'Inps era tenuta a corrisponderla alla lavoratrice, perché in tali anni l'azienda era classificata come agricola e solo successivamente era stata inquadrata come azienda industriale. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 352/78 e dell'art. 44 bis del DL. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva sostenuto l'irretroattività della riclassificazione dell'attività aziendale a fini contributivi, in ragione del fatto che l'inquadramento iniziale non era avvenuto sulla base di dichiarazioni inesatte del datore di lavoro e ciò, perché il medesimo datore di lavoro, ad avviso dell'Istituto aveva, comunque, omesso di comunicare ,successivamente, ulteriori circostanze relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che avevano indotto l'Istituto a un nuovo inquadramento dell'attività dell'azienda, a fini contributivi, come azienda industriale e non più come azienda agricola. Il motivo è infondato. L'orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall'art.3, co.8 1. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell'Inps di variazione della classificazione ai sensi dell'art.49 1. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand'anche la riclassificazione sia svolta d'ufficio dall'Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. L'orientamento appena citato resiste alle critiche avanzate col motivo di ricorso, poiché, come già rilevato da Cass.568/22, la predetta lettura dell'art.3, co.8 1 . n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall'esigenza dell'impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati. Conclusivamente il ricorso va rigettato, ma la mancata predisposizione di difese scritte da parte di [OSCURATO:PERSONA] esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'Istituto previdenziale, dell'ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per
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