CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 14509/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20330/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.1577/2023 depositata il 21/04/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, giacché nel verbale di conciliazione allegato all’atto di rinuncia si dà atto dell’accettazione della stessa da parte del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20330/2023 Numero sezionale 476/2025 Numero di raccolta generale 14509/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20330/2023 Numero sezionale 476/2025 Numero di raccolta generale 14509/2025 Data pubblicazione 30/05/2025