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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32720/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],ITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A) e C), perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando in mitius la pena, ma ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di furto, di cui al capo B) dell'imputazione; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si richiede la declaratoria di improcedibilità in ordine al reato di cui al capo B) per difetto di querela - è manifestamente infondato perché nel caso di specie è stata ritenuta l'aggravante di cui all'ad 627, n.7, cod. pen., essendo il fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio e da ciò scaturisce la procedibilità d'ufficio del reato in conformità al dato normativo di cui dell'art. 624, comma 3, cod. pen., che chiarisce che «si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» ; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B), in particolare la mancata prova dell'elemento soggettivo - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è del tutto generico nella parte in cui ha inteso muovere censure inerenti all'elemento soggettivo del reato; considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. - sono manifestamente infondati e versati in fatto, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante in esame, rendendo una motivazione congrua e logica, in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],ITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A) e C), perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando in mitius la pena, ma ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di furto, di cui al capo B) dell'imputazione; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si richiede la declaratoria di improcedibilità in ordine al reato di cui al capo B) per difetto di querela - è manifestamente infondato perché nel caso di specie è stata ritenuta l'aggravante di cui all'ad 627, n.7, cod. pen., essendo il fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio e da ciò scaturisce la procedibilità d'ufficio del reato in conformità al dato normativo di cui dell'art. 624, comma 3, cod. pen., che chiarisce che «si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» ; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B), in particolare la mancata prova dell'elemento soggettivo - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è del tutto generico nella parte in cui ha inteso muovere censure inerenti all'elemento soggettivo del reato; considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. - sono manifestamente infondati e versati in fatto, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante in esame, rendendo una motivazione congrua e logica, in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle amme
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