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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 23855/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato la memoria difensiva di replica degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 04/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, impeditivo - quanto alla struttura aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto di reato in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 cod.pen. e 8 d.

Igs. 74/2000, contestati all'indagato; dichiarava, poi, inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore del Notari con riferimento al sequestro preventivo disposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della struttura aziendale della medesima società.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.

Con l'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.

Con il primo motivoysi deduce violazione di legge in relazione dell'art. 416 cod.pen. con riferimento alla sussistenza del reato associativo e violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost. per motivazione apparente.

Si argomenta che il Tribunale non aveva motivato adeguatamente in ordine alla configurabilità del reato associativo e, in particolare, alla sussistenza degli elementi del pactum sceleris, della stabilità dell'organizzazione e dell'affectio societatis; il Tribunale nel richiamare ed esaminare il contenuto delle intercettazioni costituenti il compendio probatorio si era adagiato in maniera acritica sulla conclusione del Giudice per le indagini preliminari, senza spiegare quale sarebbe stato il contributo consapevole del Notari all'operatività dell'associazione e senza valutare l'intero compendio probatorio; il Tribunale era incorso nel vizio di travisamento della prova ed, inoltre, non aveva considerato che proprio grazie al Notari era avvenuta la disgregazione dei presunti piani del sodalizio.

Con il secondo motivo/ si deduce violazione delle norme di cui alla I 212/2020 e violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost. per motivazione apparente.

Si argomenta che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame in contrasto evidente con le emergenze oggettive evidenziate e comprovate dalla difesa (proposizione di querela dopo il disconoscimento della polizza fideiussoria da parte di BPER, interposizione di ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale, richieste alle Agenzie delle Entrate ed agli istituti di credito) , senza valutarle e senza dare puntuale conto delle ragioni che l'avevano indotto a confermare la gravità del quadro indiziario.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 12-bis d.lgs 74/200, 19 d.lgs 231/2001, 240 cod.pen. e 321 cod.proc.pen. e omessa motivazione in relazione alle doglianze difensive.

Si argomenta che il Tribunale aveva giustificato il sequestro, sia diretto che per equivalente, sulla presunta partecipazione del Notari al sodalizio criminoso, richiamando l'iter motivazionale, che, secondo quanto prospettato nei primi due motivi di ricorso, risultava carente e in violazione di legge.

Con l'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.

Con il primo motivofsi deduce violazione dell art. 40, comma 2, cod.pen. e radicale assenza di motivazione in ordine alla vigilanza, lamentando che il Tribunale, pur evidenziando che il sistema fraudolento sarebbe stato realizzato attraverso l'omessa vigilanza del legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale destinatario registrato che avrebbe permesso il differimento dell'Iva alle cessionarie senza la verifica dei requisiti previsti dalla legge, aveva espresso su tale punto una motivazione carente e in violazione di legge; il Tribunale non aveva considerato che l'art. 1, comma 940, I 205/2017 prevedeva che l'accesso al differimento dell'Iva potesse avvenire sulla base di due requisiti alternativi (requisiti di affidabilità o idonea garanzia) e che, quindi, in presenza di idonea garanzia, quale la polizza fideiussoria trasmessa dalle società cessionarie non occorreva controllare l'affidabilità; inoltre, non era condivisibile l'assunto del Tribunale che faceva discendere dall'accertamento ex post della falsità della polizza fideiussoria la condotta di omessa vigilanza del Notari, difettando indizi circa un preventivo accordo con correi; inoltre, era emerso che il Notari aveva inviato all'Amministrazione finanziaria tutte le polizze ricevute per il controllo e si era premurato di verificare la veridicità dei documenti ricevuti presso gli istituti di credito; tale elementi evidenziavano la buona fede del Notari, come riconosciuto anche in sede di ricorso alla Commissione Tributaria, ed escludevano l'omessa vigilanza del Notari; inoltre, le conversazioni captate con gli altri indagati evidenziavano i controlli posti in essere dal Notari; in maniera non condivisibile ed illogica, infine, il Tribunale riteneva che le verifiche sulle polizze fideiussorie effettuate dal Notari erano in realtà fittizie e comprovavano la necessità di crearsi un "alibi" Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 416 cod.pen. e 125, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di una consapevole partecipazione del Notari al sodalizio criminoso interpretando in maniera erronea il contenuto delle captazioni richiamate nell'ordinanza impugnata, con argomentazioni carenti e contraddittorie.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 125, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva espresso in ordine alla sussistenza del periculum in mora gli stessi argomenti esposti per ritenere sussistente il fumus commissi delicti; inoltre, era stato dato rilievo ad un elemento (continuazione del meccanismo fraudolento con Notari e Licata), non oggetto di contestazione e relativa ad una fase temporale successiva ed avulsa dal contesto associativo oggetto di imputazione; la motivazione era, pertanto, apparente.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Va, poi, ricordato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01).

2. Tanto premesso, va osservato quanto segue.

3. I tre motivi dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed i primi due motivi dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che vanno esaminati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi perché tutti afferenti alla sussistenza del fumuscommissi delicti, sono inammissibili.

Le doglianze si sostanziano, infatti, in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione al fumus commissi delicti, evidenziando come le risultanze probatorie comprovassero che il Notari, attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, della quale era legale rappresentante, aveva operato in un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, costituendone il fulcro con il ruolo centrale di omessa vigilanza sull'utilizzo delle società cartiere, interposte fittiziamente tra il venditore e l'acquirente finale con emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire il "lavaggio" dell'IVA, così ponendo in essere un ruolo operativo fondamentale della complessa rete organizzativa destinata ad operare con carattere di stabilità con il coinvolgimento di una pluralità di società interposte cedenti e con realizzazione di condotte illecite secondo uno schema prestabilito e ripetuto (pagine 17-22 dell'ordinanza impugnata).

Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.4.

Il quarte( motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla sussistenza del periculum in mora è, del pari, inammissibile.

Il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine al presupposto del periculum in mora giustificativo dell'ablazione anticipata, rimarcando come il ricorrente avesse continuato ad operare in maniera illecita anche dopo la disgregazione del sodalizio criminoso, con analoghe modalità ed attraverso un nuovo canale operativo, tanto da doversi ritenere concreto il pericolo di dispersione dei beni per sottrarli all'ablazione.

Le doglianze mosse dal ricorrente si sostanziano nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, che, alla luce dei principi suesposti, non sono proponibili in questa sede di legittimità.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato la memoria difensiva di replica degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 04/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, impeditivo - quanto alla struttura aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto di reato in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 cod.pen. e 8 d. Igs. 74/2000, contestati all'indagato; dichiarava, poi, inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore del Notari con riferimento al sequestro preventivo disposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della struttura aziendale della medesima società. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. Con l'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. Con il primo motivoysi deduce violazione di legge in relazione dell'art. 416 cod.pen. con riferimento alla sussistenza del reato associativo e violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost. per motivazione apparente. Si argomenta che il Tribunale non aveva motivato adeguatamente in ordine alla configurabilità del reato associativo e, in particolare, alla sussistenza degli elementi del pactum sceleris, della stabilità dell'organizzazione e dell'affectio societatis; il Tribunale nel richiamare ed esaminare il contenuto delle intercettazioni costituenti il compendio probatorio si era adagiato in maniera acritica sulla conclusione del Giudice per le indagini preliminari, senza spiegare quale sarebbe stato il contributo consapevole del Notari all'operatività dell'associazione e senza valutare l'intero compendio probatorio; il Tribunale era incorso nel vizio di travisamento della prova ed, inoltre, non aveva considerato che proprio grazie al Notari era avvenuta la disgregazione dei presunti piani del sodalizio. Con il secondo motivo/ si deduce violazione delle norme di cui alla I 212/2020 e violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost. per motivazione apparente. Si argomenta che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame in contrasto evidente con le emergenze oggettive evidenziate e comprovate dalla difesa (proposizione di querela dopo il disconoscimento della polizza fideiussoria da parte di BPER, interposizione di ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale, richieste alle Agenzie delle Entrate ed agli istituti di credito) , senza valutarle e senza dare puntuale conto delle ragioni che l'avevano indotto a confermare la gravità del quadro indiziario. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 12-bis d.lgs 74/200, 19 d.lgs 231/2001, 240 cod.pen. e 321 cod.proc.pen. e omessa motivazione in relazione alle doglianze difensive. Si argomenta che il Tribunale aveva giustificato il sequestro, sia diretto che per equivalente, sulla presunta partecipazione del Notari al sodalizio criminoso, richiamando l'iter motivazionale, che, secondo quanto prospettato nei primi due motivi di ricorso, risultava carente e in violazione di legge. Con l'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. Con il primo motivofsi deduce violazione dell art. 40, comma 2, cod.pen. e radicale assenza di motivazione in ordine alla vigilanza, lamentando che il Tribunale, pur evidenziando che il sistema fraudolento sarebbe stato realizzato attraverso l'omessa vigilanza del legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale destinatario registrato che avrebbe permesso il differimento dell'Iva alle cessionarie senza la verifica dei requisiti previsti dalla legge, aveva espresso su tale punto una motivazione carente e in violazione di legge; il Tribunale non aveva considerato che l'art. 1, comma 940, I 205/2017 prevedeva che l'accesso al differimento dell'Iva potesse avvenire sulla base di due requisiti alternativi (requisiti di affidabilità o idonea garanzia) e che, quindi, in presenza di idonea garanzia, quale la polizza fideiussoria trasmessa dalle società cessionarie non occorreva controllare l'affidabilità; inoltre, non era condivisibile l'assunto del Tribunale che faceva discendere dall'accertamento ex post della falsità della polizza fideiussoria la condotta di omessa vigilanza del Notari, difettando indizi circa un preventivo accordo con correi; inoltre, era emerso che il Notari aveva inviato all'Amministrazione finanziaria tutte le polizze ricevute per il controllo e si era premurato di verificare la veridicità dei documenti ricevuti presso gli istituti di credito; tale elementi evidenziavano la buona fede del Notari, come riconosciuto anche in sede di ricorso alla Commissione Tributaria, ed escludevano l'omessa vigilanza del Notari; inoltre, le conversazioni captate con gli altri indagati evidenziavano i controlli posti in essere dal Notari; in maniera non condivisibile ed illogica, infine, il Tribunale riteneva che le verifiche sulle polizze fideiussorie effettuate dal Notari erano in realtà fittizie e comprovavano la necessità di crearsi un "alibi" Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 416 cod.pen. e 125, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di una consapevole partecipazione del Notari al sodalizio criminoso interpretando in maniera erronea il contenuto delle captazioni richiamate nell'ordinanza impugnata, con argomentazioni carenti e contraddittorie. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 125, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva espresso in ordine alla sussistenza del periculum in mora gli stessi argomenti esposti per ritenere sussistente il fumus commissi delicti; inoltre, era stato dato rilievo ad un elemento (continuazione del meccanismo fraudolento con Notari e Licata), non oggetto di contestazione e relativa ad una fase temporale successiva ed avulsa dal contesto associativo oggetto di imputazione; la motivazione era, pertanto, apparente. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Va, poi, ricordato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01). 2. Tanto premesso, va osservato quanto segue. 3. I tre motivi dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed i primi due motivi dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che vanno esaminati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi perché tutti afferenti alla sussistenza del fumuscommissi delicti, sono inammissibili. Le doglianze si sostanziano, infatti, in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione al fumus commissi delicti, evidenziando come le risultanze probatorie comprovassero che il Notari, attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, della quale era legale rappresentante, aveva operato in un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, costituendone il fulcro con il ruolo centrale di omessa vigilanza sull'utilizzo delle società cartiere, interposte fittiziamente tra il venditore e l'acquirente finale con emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire il "lavaggio" dell'IVA, così ponendo in essere un ruolo operativo fondamentale della complessa rete organizzativa destinata ad operare con carattere di stabilità con il coinvolgimento di una pluralità di società interposte cedenti e con realizzazione di condotte illecite secondo uno schema prestabilito e ripetuto (pagine 17-22 dell'ordinanza impugnata). Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.4. Il quarte( motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla sussistenza del periculum in mora è, del pari, inammissibile. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine al presupposto del periculum in mora giustificativo dell'ablazione anticipata, rimarcando come il ricorrente avesse continuato ad operare in maniera illecita anche dopo la disgregazione del sodalizio criminoso, con analoghe modalità ed attraverso un nuovo canale operativo, tanto da doversi ritenere concreto il pericolo di dispersione dei beni per sottrarli all'ablazione. Le doglianze mosse dal ricorrente si sostanziano nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, che, alla luce dei principi suesposti, non sono proponibili in questa sede di legittimità. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
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