CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 21649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Brasile) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 59/21 del Presidente della Corte di appello di Venezia del 17/08/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Presidente della Corte di appello di Venezia ha convalidato l'arresto a fini estradizionali di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria brasiliana, disponendo nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare in carcere, successivamente sostituita dagli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, deducendo l'illegittimità dell'arresto sotto vari profili, la nullità dell'ordinanza e la violazione dell'art. 13, ultimo comma, cod. pen. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di estradizione. 3. Nelle more della fissazione del ricorso è, tuttavia, intervenuta ordinanza della Corte di appello di Venezia che, in data 27 settembre 2021, ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva in atto, disponendo la remissione in libertà dell'estradando. [OSCURATO:PERSONA] 1. La mancata tempestiva presentazione della domanda di estradizione da parte delle autorità dello Stato richiedente ha indotto la Corte territoriale a revocare la misura coercitiva e rimettere in libertà l'estradando. Viene, pertanto, a mancare ogni concreto interesse alla coltivazione del ricorso per cassazione, per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza addebito di spese. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, i 5 maggio 2022 Il consigli [OSCURATO:PERSONA] nte Orì ![OSCURATO:PERSONA] Angel