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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 09242/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per reati di bancarotta fraudolenta inerenti alla gestione della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, dichiarata fallita il 10 maggio 2012, nonché per reati fiscali ex art.. 10 d.

Igs. n. 74 del 2000 accertati nel giugno del 2013 (capi C e D); Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la prescrizione dei reati fiscali, è manifestamente infondata in quanto non tiene conto del disposto dell'art. 17, comma 1-bis.

D. Igs. n. 74 del 2000 (in vigore all'epoca dei fatti), secondo cui «I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»; di talché i delitti di occultamento in contestazione, consumati alla data dell'accertamento "giugno 2013" (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898), si prescriveranno in dieci anni e quindi in data 1 giugno 2023; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che lamentano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 24) e inoltre poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 24); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per reati di bancarotta fraudolenta inerenti alla gestione della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, dichiarata fallita il 10 maggio 2012, nonché per reati fiscali ex art.. 10 d. Igs. n. 74 del 2000 accertati nel giugno del 2013 (capi C e D); Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la prescrizione dei reati fiscali, è manifestamente infondata in quanto non tiene conto del disposto dell'art. 17, comma 1-bis. D. Igs. n. 74 del 2000 (in vigore all'epoca dei fatti), secondo cui «I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»; di talché i delitti di occultamento in contestazione, consumati alla data dell'accertamento "giugno 2013" (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898), si prescriveranno in dieci anni e quindi in data 1 giugno 2023; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che lamentano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 24) e inoltre poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 24); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d
Decreto Cassazione n. 09242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris