CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 37035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 19 giugno 2023, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; in subordine, ha richiesto rinvio per verificare una possibile remissione di querela degli eredi della persona offesa deceduta; in ulteriore subordine la estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 settembre 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in data 26 febbraio 2019 dal Tribunale cittadino in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 cpv cod. pen.L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di giustizia per avere minacciato di morte [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali, non essendo state comunicate, ai sensi della disciplina emergenziale ed in particolare dell'art.23 bis 1.176/2020, in via telematica, alla difesa le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero con conseguente nullità della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla inattendibilità della persona offesa e alla mancanza di contenuto intimidatorio contenuto nella minaccia. 3. In data 19 giugno 2023, sono pervenute conclusioni del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; in subordine ha richiesto rinvio per verificare una possibile remissione di querela degli eredi della persona offesa deceduta; in ulteriore subordine la estinzione per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va preliminarmente osservato che la richiesta di rinvio come prospettata dal difensore di fiducia del ricorrente non può essere accolta. La fattispecie di cui all'art. 612 cpv. cod. pen., oggetto di contestazione, era già procedibile a querela prima della introduzione del D. 1gs. 150/2022 (cd. [OSCURATO:PERSONA]). Appare evidente, dunque, che la richiesta di rinvio dell'udienza fissata, al fine di verificare la intenzione di rimettere la querela rispetto ad un reato il cui regime di procedibilità è mutato molti anni fa, appare intempestiva e come tale non accoglibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. La legge 18 dicembre 2020 n.176 ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 inserendo, dopo l'art. 23, l'art. 23-bis contenente "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19". Tale disposizione, applicabile ancora al caso di specie, era precedentemente contenuta nell'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020 n.149, intervenuto per dettare una specifica disciplina per i procedimenti di appello. L'art 23-bis prevede che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte d'appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l'imputato manifesti la volontà di comparire. In mancanza di suddetta richiesta, la trattazione si svolge essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare, essendo previsto il deposito da parte del pubblico ministero delle proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza. Le conclusioni del pubblico ministero devono essere trasmesse alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, ma si prevede anche la possibilità dell'utilizzo di sistemi alternativi dopo che questi saranno individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Le conclusioni del pubblico ministero devono essere immediatamente tramesse alla cancelleria, per via telematica, alle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'art.24 del medesimo decreto. La disciplina del procedimento cartolare in appello riproduce quella già prevista per il giudizio di legittimità, ferme restando le peculiarità del primo rispetto al secondo (ad esempio, per la ipotesi della rinnovazione della istruzione dibattimentale, per la quale la disciplina del procedimento cartolare non trova applicazione). 2.2. Dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che le conclusioni del pubblico ministero, depositate in data 30 agosto 2022, siano state tempestivamente comunicate alla difesa in data 31 agosto 2022; né nei cinque giorni antecedenti l'udienza, la difesa ha eccepito eventuali nullità. Conseguentemente alcuna nullità di natura procedurale risulta essersi verificata dinanzi alla Corte territoriale. 3. Il secondo motivo risulta generico e manifestamente infondato. Limitandosi a riprodurre le censure proposte con l'atto di appello, la difesa non si confronta con la sentenza impugnata la quale, con motivazione esente da vizi logici, ha esaustivamente argomentato in relazione alla attendibilità della persona offesa e al tenore della minaccia. Il motivo offre una versione alternativa alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata quanto al turbamento provocato nella persona offesa, a seguito della intimidazione derivata dalla minaccia rivoltale (turbamento peraltro riscontrato anche dalla testimonianza della psicologa Sozzo) e non si confronta con i principi fissati da questa Corte in tema di attendibilità della persona offesa secondo cui in tema di valutazione della prava testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609). 4. Quanto, infine, all'ultimo rilievo della difesa contenuto nella richiesta di rinvio depositata in data 19 giugno 2023 relativo alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, va rilevato che il termine di prescrizione è maturato in data 4 marzo 2023, successivamente alla pronunzia della sentenza di appello. Tuttavia, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce in radice la instaurazione del rapporto processuale con la conseguente irrilevanza delle cause estintive verificatesi successivamente alla pronuncia impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 -dep 2016-, Ricci, Rv. 266818). 5. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so