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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 37124/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21179-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 733/2019 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano, i germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione dei defunti genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], si costituiva [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur aderendo alla domanda proposta, in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l’acquisto per usucapione di un terreno caduto in successione.

Il Tribunale adito con la sentenza non definitiva n. 534 del 19/6/2008 accoglieva la domanda di usucapione e rimetteva la causa in istruttoria per la divisione degli altri beni.

All’esito della CTU, il Tribunale con la sentenza definitiva n. 617 del 17 dicembre 2012 approvava il progetto di divisione redatto dal CTU, che prevedeva l ‘assegnazione di quote in natura con l’obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di versare un conguaglio a favore dei germani al fine di perequare le differenze di valore delle quote.

Quanto ai frutti, reputava che per gli immobili urbani vi era stato un godimento frazionato da parte di ognuno dei Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -3- fratelli che non aveva generato alcun obbligo di rendiconto, a differenza del terreno invece goduto in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA] che era, quindi, tenuto a versare agli altri condividenti la quota parte dei frutti prodotti dal bene.

La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 733 del 29 aprile 2019, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo motivo di appello che investiva la mancata inclusione nella divisione di alcuni beni caduti in successione e l’omessa considerazione della donazione di una somma di denaro effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza osservava che lo stesso appellante nella comparsa di risposta in primo grado aveva chiesto lo scioglimento della comunione dei beni indicati dal fratello in citazione, senza indicare la presenza di altri beni immobili.

Pertanto, la divisione non poteva estendersi ad alcuni beni che erano poi pervenuti nella successione della madre, a seguito di una pronuncia del Tribunale di Avezzano del 2010, trattandosi di beni che non erano compresi nella domanda originaria.

Inoltre, la sentenza di appello evidenziava che anche il giudizio di scioglimento delle comunioni è assoggettato al regime delle preclusioni, non potendosi pervenire alla formazione delle quote sulla base della configurazione del Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -4- patrimonio non prospettata nei t ermini segnati per la fissazione del thema decidendum.

Per quanto invece concerneva la somma da portare in collazione, la sentenza rilevava che l’affermazione della ricezione della somma era contenuta in uno scritto di [OSCURATO:PERSONA], che non risultava veicolato nelle forme prescritte per lo svolgimento dell’attività processuale, sicché non se ne poteva tenere conto ai fini della decisione.

In relazione al secondo motivo di gravame, che investiva la stima degli immobili, la Corte distrettuale rilevava che la stima dei terreni assegnati all’appellante era frutto di un supplemento di CTU che teneva conto dell’intervenuto mutamento di destinazione urbanistica, avendo qui n di adeguato il valore dei beni al reale valore di mercato, senza che lo stesso appellante avesse avanzato analoga richiesta quanto ai beni assegnati agli altri condividenti.

Andava poi disatteso il terzo motivo di appello con il quale si contestava la decisione di derogare al criterio legale del sorteggio, e ciò in quanto, stante la riconosciuta possibilità per il giudice di derogare con valutazione discrezionale alla previsione di cui all’art. 729 c.c., tale deroga nel caso di specie era giustificata dall’esigenza di assicurare tendenzialmente che ognuno dei condividenti divenisse assegnatario propriod e i beni dei quali già godeva in via di fatto.

Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -5- Infine, nessun fondamento aveva il mezzo di gravame in ordine alla determinazione dei frutti dovuti reciprocamente, atteso che, una volta verificato il godimento sostanzialmente paritetico dei fabbricati, tale da escludereche sussistesse un obbligo di corresponsione dei frutti da parte dei condividenti, residuava il godimento esclusivo di un terreno da parte del solo appellante che legittimava quindi la sua condanna al versamento della quota parte dei frutti goduti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c, o, in subordine, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., quanto alla corretta valutazione della formazione del progetto di divisione.

Si sostiene che dalle indagini peritali era emerso che i beni fossero comodamente divisibili e che, a tal fine, con il motivo di appello si era chiesto di addivenire alla formazione delle quote in maniera tale da elidere la necessità del versamento di un conguaglio in denaro.

Si deduce che tale profilo era stato del tutto omesso dalla sentenza gravata, trascurandosi la possibilità di poter assegnare un bene al germano [OSCURATO:PERSONA], in maniera tale da escludere la differenza di valore delle quote, ovvero la Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -6- diversa possibilità di distaccare una porzione di terreno dalla maggiore consistenza assegnatagli, sempre al fine di tacitare le pretese del fratello.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, anche a voler superare l’evidente difetto di specificità del motivo, nella parte in cui lamenta l’erronea composizionedelle quote per la non corretta distribuzione dei beni tra le stesse, senza però in alcun modo riferire con sufficiente precisione su quale fosse l’effettiva consistenza del progetto approvato e dei beni dei quali si dibatteva in sede divisionale, occorre rilevare che nella fattispecie si verte in una ipotesi di c.d.

“doppia conforme” (avendo il giudice di appello confermato la decisione di prime cure sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione di primo grado) resa in un giudizio di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012 (infatti l’atto di appello risulta notificato in data 27/9/2012) con la conseguente applicazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al novellato n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.

Né appare configurabile il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione , quale delineato a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass.

SS.

UU. nn. 8053 ed 8054 del 2014), non ricorrendo alcuna delle anomalie (“mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -7- tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile") che possano determinare la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. (rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione).

3. I l secondo motivo di ricorso denuncia la violazio ne dell’art. 729 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ovvero, in subordine, la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

Si lamenta che con l’atto di appello si era denunciata l’assenza di una valida giustificazione per la deroga al criterio del sorteggio per l’assegnazione delle quote ai condividenti e la Corte aveva disatteso il mezzo di gravame, limitandosi a fare riferimento, con una motivazione sostanzialmente apparente, alla necessità di assecondare il pregresso godimento dei beni, che però non era stato riconosciuto dalle parti ma costituiva frutto di una deduzione del CTU.

Riaffermata anche in relazione a tale motivo di ricorso l‘inammissibilità ex art. 348 - ter , ultimo comma, c.p.c. della denuncia del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., ed esclusa la possibilità di ravvisare un vizio della sentenza per motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria, come precisato dai precedenti sopra richiamati, va altresì esclusa la dedotta violazione di legge.

Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -8- Occorre, in primo lu ogo, ribadire che nella fattispecie non si verte in materia di beni non comodamente divisibili, per i quali opera la disciplina di cui all’art. 720 c.c., ma ci si trova al cospetto di un’ipotesi in cui il giudice di merito ha ritenuto che, in presenza di comunisti che vantano identiche quote ideali, fosse possibile addivenire all’approvazione di un progetto di comoda divisione in natura, con la formazione di quote omogenee che prevedevano una differenza di valore, suscettibile di rimedio con la corresponsione di un conguaglio in denaro.

Mentre nell’ipotesi di bene non comodamente divisibile l’istanza di attribuzione del bene assume carattere vincolante per il giudice, il quale, essendo la vendita l’extrema ratio, deve accedere alla relativa richiesta, dovendo poi valutare quale debba essere preferita nell’ipotesi di concorrenti richieste, viceversa in caso di divisione in natura, e per l’ipotesi di quote identiche , è lo stesso legislatore che ha predeterminato il criterio di attribuzione delle quote, individuandolo nel sorteggio, il che esclude che assuma rilevanzail fatto segnalato a pag. 13 del ricorso che nessuno dei condividenti avesse richiesto l’attribuzione specifica di beni particolari.

Quanto, invece, proprio alla correttezza della decisione di derogare al criterio di cui all’art. 729 c.c., vale ricordare che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4426/2017) il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -9- c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte (conf.

Cass. n. 3461/2013 e Cass. n. 11857/2021).

Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, ha esposto ragioni che legittimavano la deroga alla previsione di cui all’art. 729 c.c., il che esclude, come già detto, che ricorra un’ipotesi di difetto di motivazione tale da trasmodare nel vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. 4.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.726 c.c. nonché la violazione dell’art. 791 c.c. (rectius c.p.c.).

Si lamenta che la Corte d’Appello, conformemente al Tribunale, ha limitato la divisione ai soli beni relitti quali individuati dalle parti nei loro scritti difensivi.

Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -10- La norma di cui all’art. 726 c.c. impone, invece, di dover procedere alla stima dell’intera massa, e quindi anche di quei beni che eventualmente sopravvengano nel corso del giudizio, come appunto avrebbe dovuto ritenersi – avuto riguardo al caso di specie - per quelli attribuiti al patrimonio della comune genitrice a seguito del verbale di estrazione a sorte emesso dal Tribunale di Avezzano dopo la sentenza n. 669/1999.

Si sostiene che deve escludersi per la sua peculiare natura che il giudizio di scioglimento delle comunioni sia assoggettalo al regime delle preclusioni, palesandosi quindi illegittima la decisione assunta dal giudice di appello.

Il motivo è infondato.

Rileva il collegio che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 573/2011 e Cass. n. 6931/2016), il principio dell'universalità delladivisione ereditaria non è assoluto ed indero gabile, potendosi anche procedere ad unadivisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, condivisione dell'intero asse (conf.

Cass. n. 5869/2016, nonché in motivazione Cass.

S.U. n. 25021/2019, al fine di affermare il principio secondo cui, in presenza di beni Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -11- ereditari incommerciabili perché abusivi, la divisione deve essere limitata ai beni urbanisticamente commerciabili e ciò anche in assenza di una concorde richiesta delle parti condividenti).

La sentenza impugnata ha puntualmente evidenziato che lo stesso ricorrente, nel costituirsi in primo grad o, a veva aderito alla domanda di divisione dei beni caduti in successione, come indicati dall’attore, senza peritarsi di richiedere l’estensione della divisione a beni diversi, atteggiamento processuale quindi che rende legittima la divisione dei beni in questione, ancorché non esaustivi della massa ereditaria.

Con riguardo, invece, alla deduzione dell’esistenza di altri beni, avvenuta, a quanto si ricava dalla sentenza e senza che sul punto il motivo ne contesti l’affermazione, allorché erano già maturate le preclusioni in tema di fissazione del thema decidendum, del pari incensurabile si palesa la decisione richiamata che ha fatto riferimento alla necessità di dover tener conto del regime delle preclusioni, e dell’impossibilità quindi di estendere il giudizio a beni inizialmente non indicati dalle parti.

Va richiamato il principio di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 28272/2018) secondo cui nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -12- e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto dellepreclusioni previste dal codice di rito (dandosi in tal modo continuità ai principi affermati da Cass.

S.U. n. 14109/2006, alla stregua della quale, in tema di giudizio di divisione ereditaria, le caratteristiche del relativo procedimento - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del "de cuius", e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso; in senso conforme v., successivamente, anche Cass. n. 29372/2011).

Il principio riguardante la natura unitaria del giudizio di divisione va riferito all'intera comunione ereditaria che venga sciolta nei modi e nelle forme di legge, ma non si estende alle ipotesi di divisione di singoli beni ereditari, nelle quali non venga fatta alcuna questione che possa in qualsiasi modo incidere circa la divisione degli altri beni ereditari, e, in particolare, circa l'eventuale appartenenza ad alcune parti, o altro titolo diverso da quello ereditario, di taluni beni apparentemente rientranti nell'eredità.

In tal caso ciascuna divisione, anche se collegata con la successiva, ha una propria autonomia processuale, Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -13- mentre sul piano del diritto sostanziale, ai fini dell’efficacia preclusiva di eventuali giudicati, assume rilievo il contenuto delle domande espresso nel "petitum" effettivamente richiesto nei diversi giudizi (Cass. n. 139 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 5.Nulla a disporre in punto di spese, non avendo le parti intimate svolto difese in questa fase.

6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21179-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 733/2019 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano, i germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione dei defunti genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], si costituiva [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur aderendo alla domanda proposta, in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l’acquisto per usucapione di un terreno caduto in successione. Il Tribunale adito con la sentenza non definitiva n. 534 del 19/6/2008 accoglieva la domanda di usucapione e rimetteva la causa in istruttoria per la divisione degli altri beni. All’esito della CTU, il Tribunale con la sentenza definitiva n. 617 del 17 dicembre 2012 approvava il progetto di divisione redatto dal CTU, che prevedeva l ‘assegnazione di quote in natura con l’obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di versare un conguaglio a favore dei germani al fine di perequare le differenze di valore delle quote. Quanto ai frutti, reputava che per gli immobili urbani vi era stato un godimento frazionato da parte di ognuno dei Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -3- fratelli che non aveva generato alcun obbligo di rendiconto, a differenza del terreno invece goduto in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA] che era, quindi, tenuto a versare agli altri condividenti la quota parte dei frutti prodotti dal bene. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 733 del 29 aprile 2019, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo motivo di appello che investiva la mancata inclusione nella divisione di alcuni beni caduti in successione e l’omessa considerazione della donazione di una somma di denaro effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza osservava che lo stesso appellante nella comparsa di risposta in primo grado aveva chiesto lo scioglimento della comunione dei beni indicati dal fratello in citazione, senza indicare la presenza di altri beni immobili. Pertanto, la divisione non poteva estendersi ad alcuni beni che erano poi pervenuti nella successione della madre, a seguito di una pronuncia del Tribunale di Avezzano del 2010, trattandosi di beni che non erano compresi nella domanda originaria. Inoltre, la sentenza di appello evidenziava che anche il giudizio di scioglimento delle comunioni è assoggettato al regime delle preclusioni, non potendosi pervenire alla formazione delle quote sulla base della configurazione del Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -4- patrimonio non prospettata nei t ermini segnati per la fissazione del thema decidendum. Per quanto invece concerneva la somma da portare in collazione, la sentenza rilevava che l’affermazione della ricezione della somma era contenuta in uno scritto di [OSCURATO:PERSONA], che non risultava veicolato nelle forme prescritte per lo svolgimento dell’attività processuale, sicché non se ne poteva tenere conto ai fini della decisione. In relazione al secondo motivo di gravame, che investiva la stima degli immobili, la Corte distrettuale rilevava che la stima dei terreni assegnati all’appellante era frutto di un supplemento di CTU che teneva conto dell’intervenuto mutamento di destinazione urbanistica, avendo qui n di adeguato il valore dei beni al reale valore di mercato, senza che lo stesso appellante avesse avanzato analoga richiesta quanto ai beni assegnati agli altri condividenti. Andava poi disatteso il terzo motivo di appello con il quale si contestava la decisione di derogare al criterio legale del sorteggio, e ciò in quanto, stante la riconosciuta possibilità per il giudice di derogare con valutazione discrezionale alla previsione di cui all’art. 729 c.c., tale deroga nel caso di specie era giustificata dall’esigenza di assicurare tendenzialmente che ognuno dei condividenti divenisse assegnatario propriod e i beni dei quali già godeva in via di fatto. Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -5- Infine, nessun fondamento aveva il mezzo di gravame in ordine alla determinazione dei frutti dovuti reciprocamente, atteso che, una volta verificato il godimento sostanzialmente paritetico dei fabbricati, tale da escludereche sussistesse un obbligo di corresponsione dei frutti da parte dei condividenti, residuava il godimento esclusivo di un terreno da parte del solo appellante che legittimava quindi la sua condanna al versamento della quota parte dei frutti goduti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c, o, in subordine, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., quanto alla corretta valutazione della formazione del progetto di divisione. Si sostiene che dalle indagini peritali era emerso che i beni fossero comodamente divisibili e che, a tal fine, con il motivo di appello si era chiesto di addivenire alla formazione delle quote in maniera tale da elidere la necessità del versamento di un conguaglio in denaro. Si deduce che tale profilo era stato del tutto omesso dalla sentenza gravata, trascurandosi la possibilità di poter assegnare un bene al germano [OSCURATO:PERSONA], in maniera tale da escludere la differenza di valore delle quote, ovvero la Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -6- diversa possibilità di distaccare una porzione di terreno dalla maggiore consistenza assegnatagli, sempre al fine di tacitare le pretese del fratello. Il motivo è inammissibile. Infatti, anche a voler superare l’evidente difetto di specificità del motivo, nella parte in cui lamenta l’erronea composizionedelle quote per la non corretta distribuzione dei beni tra le stesse, senza però in alcun modo riferire con sufficiente precisione su quale fosse l’effettiva consistenza del progetto approvato e dei beni dei quali si dibatteva in sede divisionale, occorre rilevare che nella fattispecie si verte in una ipotesi di c.d. “doppia conforme” (avendo il giudice di appello confermato la decisione di prime cure sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione di primo grado) resa in un giudizio di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012 (infatti l’atto di appello risulta notificato in data 27/9/2012) con la conseguente applicazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al novellato n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Né appare configurabile il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione , quale delineato a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. nn. 8053 ed 8054 del 2014), non ricorrendo alcuna delle anomalie (“mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -7- tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile") che possano determinare la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. (rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione). 3. I l secondo motivo di ricorso denuncia la violazio ne dell’art. 729 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ovvero, in subordine, la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. Si lamenta che con l’atto di appello si era denunciata l’assenza di una valida giustificazione per la deroga al criterio del sorteggio per l’assegnazione delle quote ai condividenti e la Corte aveva disatteso il mezzo di gravame, limitandosi a fare riferimento, con una motivazione sostanzialmente apparente, alla necessità di assecondare il pregresso godimento dei beni, che però non era stato riconosciuto dalle parti ma costituiva frutto di una deduzione del CTU. Riaffermata anche in relazione a tale motivo di ricorso l‘inammissibilità ex art. 348 - ter , ultimo comma, c.p.c. della denuncia del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., ed esclusa la possibilità di ravvisare un vizio della sentenza per motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria, come precisato dai precedenti sopra richiamati, va altresì esclusa la dedotta violazione di legge. Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -8- Occorre, in primo lu ogo, ribadire che nella fattispecie non si verte in materia di beni non comodamente divisibili, per i quali opera la disciplina di cui all’art. 720 c.c., ma ci si trova al cospetto di un’ipotesi in cui il giudice di merito ha ritenuto che, in presenza di comunisti che vantano identiche quote ideali, fosse possibile addivenire all’approvazione di un progetto di comoda divisione in natura, con la formazione di quote omogenee che prevedevano una differenza di valore, suscettibile di rimedio con la corresponsione di un conguaglio in denaro. Mentre nell’ipotesi di bene non comodamente divisibile l’istanza di attribuzione del bene assume carattere vincolante per il giudice, il quale, essendo la vendita l’extrema ratio, deve accedere alla relativa richiesta, dovendo poi valutare quale debba essere preferita nell’ipotesi di concorrenti richieste, viceversa in caso di divisione in natura, e per l’ipotesi di quote identiche , è lo stesso legislatore che ha predeterminato il criterio di attribuzione delle quote, individuandolo nel sorteggio, il che esclude che assuma rilevanzail fatto segnalato a pag. 13 del ricorso che nessuno dei condividenti avesse richiesto l’attribuzione specifica di beni particolari. Quanto, invece, proprio alla correttezza della decisione di derogare al criterio di cui all’art. 729 c.c., vale ricordare che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4426/2017) il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -9- c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte (conf. Cass. n. 3461/2013 e Cass. n. 11857/2021). Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, ha esposto ragioni che legittimavano la deroga alla previsione di cui all’art. 729 c.c., il che esclude, come già detto, che ricorra un’ipotesi di difetto di motivazione tale da trasmodare nel vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. 4.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.726 c.c. nonché la violazione dell’art. 791 c.c. (rectius c.p.c.). Si lamenta che la Corte d’Appello, conformemente al Tribunale, ha limitato la divisione ai soli beni relitti quali individuati dalle parti nei loro scritti difensivi. Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -10- La norma di cui all’art. 726 c.c. impone, invece, di dover procedere alla stima dell’intera massa, e quindi anche di quei beni che eventualmente sopravvengano nel corso del giudizio, come appunto avrebbe dovuto ritenersi – avuto riguardo al caso di specie - per quelli attribuiti al patrimonio della comune genitrice a seguito del verbale di estrazione a sorte emesso dal Tribunale di Avezzano dopo la sentenza n. 669/1999. Si sostiene che deve escludersi per la sua peculiare natura che il giudizio di scioglimento delle comunioni sia assoggettalo al regime delle preclusioni, palesandosi quindi illegittima la decisione assunta dal giudice di appello. Il motivo è infondato. Rileva il collegio che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 573/2011 e Cass. n. 6931/2016), il principio dell'universalità delladivisione ereditaria non è assoluto ed indero gabile, potendosi anche procedere ad unadivisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, condivisione dell'intero asse (conf. Cass. n. 5869/2016, nonché in motivazione Cass. S.U. n. 25021/2019, al fine di affermare il principio secondo cui, in presenza di beni Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -11- ereditari incommerciabili perché abusivi, la divisione deve essere limitata ai beni urbanisticamente commerciabili e ciò anche in assenza di una concorde richiesta delle parti condividenti). La sentenza impugnata ha puntualmente evidenziato che lo stesso ricorrente, nel costituirsi in primo grad o, a veva aderito alla domanda di divisione dei beni caduti in successione, come indicati dall’attore, senza peritarsi di richiedere l’estensione della divisione a beni diversi, atteggiamento processuale quindi che rende legittima la divisione dei beni in questione, ancorché non esaustivi della massa ereditaria. Con riguardo, invece, alla deduzione dell’esistenza di altri beni, avvenuta, a quanto si ricava dalla sentenza e senza che sul punto il motivo ne contesti l’affermazione, allorché erano già maturate le preclusioni in tema di fissazione del thema decidendum, del pari incensurabile si palesa la decisione richiamata che ha fatto riferimento alla necessità di dover tener conto del regime delle preclusioni, e dell’impossibilità quindi di estendere il giudizio a beni inizialmente non indicati dalle parti. Va richiamato il principio di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 28272/2018) secondo cui nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -12- e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto dellepreclusioni previste dal codice di rito (dandosi in tal modo continuità ai principi affermati da Cass. S.U. n. 14109/2006, alla stregua della quale, in tema di giudizio di divisione ereditaria, le caratteristiche del relativo procedimento - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del "de cuius", e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso; in senso conforme v., successivamente, anche Cass. n. 29372/2011). Il principio riguardante la natura unitaria del giudizio di divisione va riferito all'intera comunione ereditaria che venga sciolta nei modi e nelle forme di legge, ma non si estende alle ipotesi di divisione di singoli beni ereditari, nelle quali non venga fatta alcuna questione che possa in qualsiasi modo incidere circa la divisione degli altri beni ereditari, e, in particolare, circa l'eventuale appartenenza ad alcune parti, o altro titolo diverso da quello ereditario, di taluni beni apparentemente rientranti nell'eredità. In tal caso ciascuna divisione, anche se collegata con la successiva, ha una propria autonomia processuale, Ric. 2019 n. 21179 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -13- mentre sul piano del diritto sostanziale, ai fini dell’efficacia preclusiva di eventuali giudicati, assume rilievo il contenuto delle domande espresso nel "petitum" effettivamente richiesto nei diversi giudizi (Cass. n. 139 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 5.Nulla a disporre in punto di spese, non avendo le parti intimate svolto difese in questa fase. 6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 37124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris