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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20328/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale.

Deduce violazione degli artt. 354 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., dell'art. 186, commi 2, 2-bis, 2-sexies cod. strada in relazione all'art. 186, comma 5, cod. strada, inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo essenziale che l'atto di impugnazione si confronti puntualmente (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Corte a mente dei quali, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4 , n. 27107 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280047; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, dep. 2018, Morrone, Rv. 272334).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidentè [OSCURATO:PERSONA] ella Ferranti A:bts, ot.n••••• [OSCURATO:PERSONA] CANCLLEFil 2 5 O' 2 oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce violazione degli artt. 354 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., dell'art. 186, commi 2, 2-bis, 2-sexies cod. strada in relazione all'art. 186, comma 5, cod. strada, inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo essenziale che l'atto di impugnazione si confronti puntualmente (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Corte a mente dei quali, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4 , n. 27107 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280047; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, dep. 2018, Morrone, Rv. 272334). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidentè [OSCURATO:PERSONA] ella Ferranti A:bts, ot.n••••• [OSCURATO:PERSONA] CANCLLEFil 2 5 O' 2 oggi,
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