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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24683/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 settembre 2021„ la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa, ad esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Napoli il 12 marzo 2021, con la quale gli imputati erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, senza autorizzazione, in concorso tra loro detenevano, occultandola all'interno di una autovettura, sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana al fine di cederla a terzi.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, separati ricorsi per cassazione.

2.1. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si deducono due motivi di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e di motivazione circa: a) la mancata riqualificazione della condotta delittuosa nell'ipotesi di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; b) l'illegittimità della confisca delle somme di denaro sequestrate in occasione dell'arresto del ricorrente.

2.2. La sentenza è stata impugnata, altresì, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che ha affidato il suo ricorso ad un'unica doglianza con cui ci si duole del difetto di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Con riguardo al primo motivo, le censure difensive rappresentano la mera ripetizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici territoriali, nonché del tutto sganciati da critiche alla motivazione della sentenza impugnata.

La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di crìtica, le argomentazioni svolte dalla Corte di appello, la quale respinge con considerazioni lineari e conformi a logica la richiesta di riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità, a fronte di una valutazione complessiva del fatto, avuto riguardo alla diversa tipologia di stupefacente rinvenuto (cocaina, hashish e marijuana), ai quantitativi di droga sequestrati e alla predisposizione di mezzi utilizzati per la cessione di dette sostanze in luogo appartato, con ausilio di telefoni e con suddivisione di ruoli.

1.2. Parimenti inammissibile è la seconda censura, in quanto fondata su mere indimostrate asserzioni, che non richiamano puntualmente gli atti di causa, riferendosi genericamente a pretese violazioni di legge e carenze motivazionali della sentenza di secondo grado in punto di giudizio di confisca delle somme di denaro sequestrate al ricorrente nel momento in cui veniva tratto in arresto.

Ad ogni modo, la doglianza è anche inammissibile perché basata SU censure che non risultano proposte con l'atto d'appello; con la conseguenza che la Corte di secondo grado non aveva alcun onere di fornire una motivazione sul punto.

2. Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], poiché basato su generiche asserzioni difensive aventi ad oggetto profili sui quali la motivazione del provvedimento impugnato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente.

La sentenza della Corte d'appello reca, infatti, una motivazione adeguata laddove, non rilevando cause di non punibilità, ritiene la congruità del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente a fronte della gravità del fatto di reato accertato.

3. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 settembre 2021„ la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa, ad esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Napoli il 12 marzo 2021, con la quale gli imputati erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, senza autorizzazione, in concorso tra loro detenevano, occultandola all'interno di una autovettura, sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana al fine di cederla a terzi. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, separati ricorsi per cassazione. 2.1. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si deducono due motivi di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e di motivazione circa: a) la mancata riqualificazione della condotta delittuosa nell'ipotesi di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; b) l'illegittimità della confisca delle somme di denaro sequestrate in occasione dell'arresto del ricorrente. 2.2. La sentenza è stata impugnata, altresì, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che ha affidato il suo ricorso ad un'unica doglianza con cui ci si duole del difetto di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Con riguardo al primo motivo, le censure difensive rappresentano la mera ripetizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici territoriali, nonché del tutto sganciati da critiche alla motivazione della sentenza impugnata. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di crìtica, le argomentazioni svolte dalla Corte di appello, la quale respinge con considerazioni lineari e conformi a logica la richiesta di riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità, a fronte di una valutazione complessiva del fatto, avuto riguardo alla diversa tipologia di stupefacente rinvenuto (cocaina, hashish e marijuana), ai quantitativi di droga sequestrati e alla predisposizione di mezzi utilizzati per la cessione di dette sostanze in luogo appartato, con ausilio di telefoni e con suddivisione di ruoli. 1.2. Parimenti inammissibile è la seconda censura, in quanto fondata su mere indimostrate asserzioni, che non richiamano puntualmente gli atti di causa, riferendosi genericamente a pretese violazioni di legge e carenze motivazionali della sentenza di secondo grado in punto di giudizio di confisca delle somme di denaro sequestrate al ricorrente nel momento in cui veniva tratto in arresto. Ad ogni modo, la doglianza è anche inammissibile perché basata SU censure che non risultano proposte con l'atto d'appello; con la conseguenza che la Corte di secondo grado non aveva alcun onere di fornire una motivazione sul punto. 2. Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], poiché basato su generiche asserzioni difensive aventi ad oggetto profili sui quali la motivazione del provvedimento impugnato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. La sentenza della Corte d'appello reca, infatti, una motivazione adeguata laddove, non rilevando cause di non punibilità, ritiene la congruità del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente a fronte della gravità del fatto di reato accertato. 3. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co
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