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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32135/2026

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lla Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio dimotivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta di riciclaggio inquella di ricettazione, è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nellamera reiterazione delle medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 2); che il motivo non siconfronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sitraduce, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio dimotivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta di riciclaggio inquella di ricettazione, è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nellamera reiterazione delle medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 2); che il motivo non siconfronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sitraduce, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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