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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 50322/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]/MIA: - RI '3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Torino, in quanto con l'atto di impugnazione non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. e, in via gradata, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma.

Espone il difensore, in primo luogo, che il 22 maggio 2023, ore 17.11, era stata trasmessa la richiesta di elezione di domicilio, sicché era stato assolto l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

In secondo luogo, il difensore chiede di sollevare questione di legittimità costituzione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 in relazione ai medesimi parametri costituzionali.

Dopo aver evidenziato la rilevanza costituzionale del diritto di impugnazione, come desumibile dagli artt. 24, 27, comma 2, e 111 Cost. cod. proc. pen., rappresenta il difensore il mancato rispetto del principio di parità delle parti, posto che la prevista limitazione dell'autonoma facoltà di appello del difensore dell'imputato determinerebbe un'evidente asimmetria con il potere di impugnazione riconosciuto al pubblico ministero, sia alla parte civile, la quale vede tuttora riconosciuto il suo diritto all'impugnazione sulla base di una procura speciale rilasciata anche prima della sentenza da impugnare.

Argomenta il difensore che la norma censurata finisce per azzerare il significato della facoltà di impugnazione del difensore, introducendo una asserita inammissibilità per ragioni formali, che interrompe la libera estrinsecazione del ruolo difensivo, non potendo ammettersi alcuna forma di preminenza sul diritto di difesa di eventuali esigenze attinenti alla riduzione del carico giudiziale, come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2022.

Del resto, osserva il difensore, l'imputato appellante ha già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento, sicché non si ravvisa l'esigenza di alcun ulteriore adempimento in sede di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Si osserva, in primo luogo, che, nella vicenda in esame, è pacifico che il difensore, con l'atto di appello, non aveva depositato la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione, prescritta, a pena di inammissibilità dell'impugnazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Invero, per espresso dettato normativo, tale dichiarazione deve essere depositata "con l'atto d'impugnazione", e, quindi, almeno contestualmente al deposito di tale atto; è perciò irrilevante, ai fini del rispetto della disposizione in esame, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio successivo a quello dell'atto di impugnazione, ancorché prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio.

2. La dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. è manifestamente infondata.

Pur in assenza di una espressa motivazione in punto di rilevanza, è di palmare evidenza che, ove venisse caducata la norma in esame - applicabile nel giudizio a quo ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui, ai fini qui di interesse, la disposizione in questione si applica "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto", come nella vicenda in esame - l'appello sarebbe ammissibile e perciò scrutinabile nel merito.

Tuttavia, la norma censurata non pare configgere con i parametri costituzionali evocati dal ricorrente.

3. In attuazione del puntuale criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega conferita con I. 27 settembre 2021, n. 134 — («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione») -, il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La norma in esame si coordina perfettamente sia il novellato l'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater", sia con il pure modificato art. 164 (rubricato "Durata del domicilio dichiarato o eletto"), secondo cui "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1"; in particolare, sostituendo l'inciso contenuto nella previgente formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen. - in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento -, la nuova disposizione ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.

4. Ciò chiarito, ad avviso del Collegio la disposizione censurata non appare lesiva né del principio del principio di parità delle parti, né dei diritti della difesa (in senso analogo, cfr. Sez.

VI, n. 43718 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione, e Sez.

IV, n. 44630 del 10/10/2023, non massimata).

5. Si osserva, in primo luogo, che la disposizione censurata, laddove impone l'indicazione di un domicilio che renda più agevole notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione, in maniera del tutto ragionevole, nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero, in quanto non sussiste alcun dubbio in ordine al luogo in cui effettuare le notifiche alla parte pubblica, individuato secondo le disposizioni del vigente sistema processuale.

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la parte civile; invero, a norma dell'art. 100, comma 5, cod. proc. pen. il domicilio della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria si intende "per ogni effetto processuale" eletto presso il difensore e, presso il difensore, deve essere eseguita la notificazione, a norma dell'art. 154, comma 4.

6. Nemmeno pare sussistente la violazione dei diritti di difesa e, in particolare, del diritto di proporre appello.

Premesso che, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001) - anche se, a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con I. 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con I. 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi -, in ogni caso è dirimente osservare che la norma censurata non prevede affatto un restringimento della facoltà di proporre appello, bensì persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni funzionali all'instaurazione del contraddittorio.

L'onere imposto alla parte impugnante, da adempiere, si badi, contestualmente del deposito dell'atto di impugnazione, appare perciò espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, considerato che l'appello viene celebrato a richiesta dell'impugnante, il che conduce ad escludere che esso limiti "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, previsto dall'art. 6, par. 1, Carta EDU, "in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza" (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c.

Italia).

7. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna`ili ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]/MIA: - RI '3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Torino, in quanto con l'atto di impugnazione non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. e, in via gradata, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma. Espone il difensore, in primo luogo, che il 22 maggio 2023, ore 17.11, era stata trasmessa la richiesta di elezione di domicilio, sicché era stato assolto l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. In secondo luogo, il difensore chiede di sollevare questione di legittimità costituzione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 in relazione ai medesimi parametri costituzionali. Dopo aver evidenziato la rilevanza costituzionale del diritto di impugnazione, come desumibile dagli artt. 24, 27, comma 2, e 111 Cost. cod. proc. pen., rappresenta il difensore il mancato rispetto del principio di parità delle parti, posto che la prevista limitazione dell'autonoma facoltà di appello del difensore dell'imputato determinerebbe un'evidente asimmetria con il potere di impugnazione riconosciuto al pubblico ministero, sia alla parte civile, la quale vede tuttora riconosciuto il suo diritto all'impugnazione sulla base di una procura speciale rilasciata anche prima della sentenza da impugnare. Argomenta il difensore che la norma censurata finisce per azzerare il significato della facoltà di impugnazione del difensore, introducendo una asserita inammissibilità per ragioni formali, che interrompe la libera estrinsecazione del ruolo difensivo, non potendo ammettersi alcuna forma di preminenza sul diritto di difesa di eventuali esigenze attinenti alla riduzione del carico giudiziale, come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2022. Del resto, osserva il difensore, l'imputato appellante ha già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento, sicché non si ravvisa l'esigenza di alcun ulteriore adempimento in sede di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Si osserva, in primo luogo, che, nella vicenda in esame, è pacifico che il difensore, con l'atto di appello, non aveva depositato la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione, prescritta, a pena di inammissibilità dell'impugnazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Invero, per espresso dettato normativo, tale dichiarazione deve essere depositata "con l'atto d'impugnazione", e, quindi, almeno contestualmente al deposito di tale atto; è perciò irrilevante, ai fini del rispetto della disposizione in esame, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio successivo a quello dell'atto di impugnazione, ancorché prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. 2. La dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. è manifestamente infondata. Pur in assenza di una espressa motivazione in punto di rilevanza, è di palmare evidenza che, ove venisse caducata la norma in esame - applicabile nel giudizio a quo ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui, ai fini qui di interesse, la disposizione in questione si applica "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto", come nella vicenda in esame - l'appello sarebbe ammissibile e perciò scrutinabile nel merito. Tuttavia, la norma censurata non pare configgere con i parametri costituzionali evocati dal ricorrente. 3. In attuazione del puntuale criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega conferita con I. 27 settembre 2021, n. 134 — («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione») -, il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La norma in esame si coordina perfettamente sia il novellato l'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater", sia con il pure modificato art. 164 (rubricato "Durata del domicilio dichiarato o eletto"), secondo cui "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1"; in particolare, sostituendo l'inciso contenuto nella previgente formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen. - in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento -, la nuova disposizione ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. 4. Ciò chiarito, ad avviso del Collegio la disposizione censurata non appare lesiva né del principio del principio di parità delle parti, né dei diritti della difesa (in senso analogo, cfr. Sez. VI, n. 43718 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione, e Sez. IV, n. 44630 del 10/10/2023, non massimata). 5. Si osserva, in primo luogo, che la disposizione censurata, laddove impone l'indicazione di un domicilio che renda più agevole notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione, in maniera del tutto ragionevole, nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero, in quanto non sussiste alcun dubbio in ordine al luogo in cui effettuare le notifiche alla parte pubblica, individuato secondo le disposizioni del vigente sistema processuale. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la parte civile; invero, a norma dell'art. 100, comma 5, cod. proc. pen. il domicilio della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria si intende "per ogni effetto processuale" eletto presso il difensore e, presso il difensore, deve essere eseguita la notificazione, a norma dell'art. 154, comma 4. 6. Nemmeno pare sussistente la violazione dei diritti di difesa e, in particolare, del diritto di proporre appello. Premesso che, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001) - anche se, a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con I. 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con I. 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi -, in ogni caso è dirimente osservare che la norma censurata non prevede affatto un restringimento della facoltà di proporre appello, bensì persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni funzionali all'instaurazione del contraddittorio. L'onere imposto alla parte impugnante, da adempiere, si badi, contestualmente del deposito dell'atto di impugnazione, appare perciò espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, considerato che l'appello viene celebrato a richiesta dell'impugnante, il che conduce ad escludere che esso limiti "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, previsto dall'art. 6, par. 1, Carta EDU, "in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza" (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia). 7. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna`ili ricorrente al pagament
Decreto Cassazione n. 50322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris