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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 dicembre 2021

Cassazione n. 21845/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. Con sentenza emessa in data 12/12/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano ritenuti responsabili di plurimi episodi di detenzione e vendita di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Avvero la sentenza sopra indicata hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per ministero del comune difensore, articolando i seguenti motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] I) Nullità della sentenza impugnata per genericità e indeterminatezza delle imputazioni; violazione del diritto di difesa; manifesta illogicità della motivazione.

II) Violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

La Corte di merito avrebbe espresso una motivazione inadeguata ed insufficiente, mancando di fornire risposta alle doglianze difensive.

III) Erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R 309/90 [OSCURATO:PERSONA] I) Con riferimento al capo 209 della rubrica: violazione di legge, nullità della sentenza per genericità dell'imputazione, violazione del diritto di difesa; manifesta illogicità della imputazione; II) Omessa motivazione con riferimento ai capi d'imputazione da 209 a

215. III) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99, comma 4, cod. pen. 2.

Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità dei ricorsi.

3. I motivi di doglianza sono tutti manifestamente infondati, pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1 Comune ai ricorrenti è il primo motivo di doglianza, riguardante la genericità di tutti i numerosi capi d'imputazione elevati a loro carico nella contestazione.

La difesa rappresenta che l'eccezione fu già proposta all'udienza preliminare.

Il G.u.p. rigettò l'eccezione con ordinanza emessa il 24/2/2015 ed il P.M. provvide ad effettuare integrazioni per taluni capi d'imputazione, lasciando invariati gli altri.

La semplice lettura della parte descrittiva dei diversi episodi addebitati agli imputati avrebbe dovuto, secondo la prospettazione difensiva, indurre il giudice del dibattimento a dichiarare la nullità dell'imputazione.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta che i diversi episodi contestati al capo 209 della rubrica risultano assolutamente indeterminati, non essendo indicate la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti asseritannente cedute da Spinuso al [OSCURATO:PERSONA] per la successiva vendita.

Ebbene, con riferimento a tali censure, correttamente la Corte di merito ha osservato come l'eccezione d'indeterminatezza dei capi d'imputazione, già proposta in sede di udienza preliminare, dovesse essere riformulata innanzi al Tribunale nelle questioni preliminari, prima dell'apertura del dibattimento (art.491 cod. proc. pen.).

La generica enunciazione del fatto oggetto della imputazione, secondo consolidato orientamento di questa Corte, integra una ipotesi di nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, che resta sanata qualora non venga tempestivamente eccepita prima dell'apertura del dibattimento (così, ex multis, Sez. 5 n. 28512 del 14/05/2014, Rv. 262508).

Trattasi di principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito anche da Sez. 3 n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749 secondo cui "la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.".

Il rilievo ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore lagnanza proposta sul tema dai difensori.

4. Aspecifico è il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

La difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito, lamentando come essa non soddisfi i minimi requisiti richiesti di completezza e coerenza.

I giudici si sarebbero astenuti dall'analizzare i fatti, non offrendo giustificazione delle ragioni poste a fondamento del decisum.

La motivazione sarebbe, pertanto, soltanto apparente.

La censura non trova riscontro in atti ed è comunque genericamente formulata.

Nel motivo di doglianza non si indicano quali siano stati i profili dell'atto di appello trascurati dalla decisione impugnata e come l'asserita omessa pronuncia su tali aspetti si sia riverberata sulla tenuta logica della motivazione (cfr. Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161).

La sentenza, sebbene concisa, non è carente sotto il profilo motivazionale.

La Corte di merito dà conto delle ragioni del convincimento, fondate sull'inequivoco contenuto dei dialoghi intercettati "il cui linguaggio criptico non ha alcun senso compiuto nel contesto delle conversazioni se non come allusione allo stupefacente".

Affermazione, questa, che tiene conto del principio di diritto secondo cui la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti ben può essere desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate, anche nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, purchè si offra una rigorosa giustificazione (in tal senso, ex multis, Sez. 4 n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251).

Non trascurabile, sotto questo profilo, è la circostanza evidenziata in motivazione del sequestro di 2 kg. di cocaina in una delle abitazioni in uso allo Spinuso in data 31/3/2010.

L'episodio, precisa la Corte di merito, pur avendo formato oggetto di altro procedimento, era coevo ai fatti di cui al presente giudizio, costituendo un preciso elemento di riscontro alla validità della interpretazione delle conversazioni intercettate.

Con il terzo motivo di ricorso lo Spinuso si duole della motivazione espressa dai giudici in merito in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.pr 309/90.

Occorre richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui "ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della conseguente determinazione della pena da infliggere in concreto in misura proporzionale all'offesa, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto - in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa" (Sez. 6 n. 38606 del 08/02/2018, Rv. 273823); principio definitivamente sancito da Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076: "l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" Nella specie, il giudice di merito ha fatto buon governo dei richiamati principi, valutando tutti gli elementi risultanti dagli atti.

Con motivazione coerente e logica ha evidenziato come la fattispecie invocata non possa essere ravvisata nel presente caso, tenuto conto del diverso tipo di sostanza stupefacente illecitamente detenuta, della sistematicità e continuità delle condotte, dell'inserimento in circuiti criminali in grado di garantire stabili forniture di significativo rilievo.

5. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue.

Sulla doglianza riguardante la genericità della imputazione sub capo 209 si richiamano le considerazioni sopra svolte in ordine alla mancata formulazione dell'eccezione prima dell'apertura del dibattimento.

E' manifestamente infondata anche la censura che riguarda l'omessa motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputato quanto ai capi da 209 a 215; sul punto occorre rammentare come le due sentenze conformi di primo e secondo grado si integrino vicendevolmente, formando un unico complesso argomentativo, al quale occorre fare riferimento per valutare la completezza e congruità della motivazione della sentenza impugnata (ex multis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01).

Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Pertanto, in tal caso, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv.254107; Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, Rv.262423). 5.1 Con riferimento al terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va osservato come la Corte territoriale abbia correttamente adempiuto al proprio onere motivazionale, avendo congruamente argomentato in ordine alle ragioni poste a fondamento della ritenuta recidiva in modo rispettoso dei principi stabiliti in questa sede.

Il ricorrente sembra ignorare la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dall'imputato a fronte di un cospicuo numero di precedenti anche specifici.

Sul punto, la Corte di merito ha osservato: "La recidiva è stata correttamente contestata in quanto prima della commissione del primo dei reati di cui al presente giudizio -capo 209) fatto commesso il 23.12.2009-, l'imputato aveva già riportato condanne irrevocabili per reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 -di cui uno continuato-, riciclaggio in concorso e plurime rapine continuate in concorso, commessi tutti prima dei cinque anni dal precedente.

Successivamente alla commissione dei reati del presente giudizio -dal 23.12.2009 al 26.3.2010- commetteva ulteriori reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 in continuazione, nell'aprile 2016.

In primo luogo la commissione dei reati oggetto di questo procedimento si colloca in un crescente percorso deviante connotato di per sé dalla reiterata commissione di gravi reati e quindi risulta espressione di una maggior colpevolezza in quanto significativa manifestazione di una ulteriore volontà di violare la legge penale e contestuale insensibilità alle sanzioni della stessa.

Inoltre, la successiva ricaduta nei medesimi reati oggetto del presente giudizio avvenuta anche in un lasso di tempo temporalmente significativo da quelli che occupano, fondano un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato che, anche sotto tale profilo, giustifica la sussistenza della contestata recidiva, posto che il medesimo ha manifestato di non aver mai abbandonato la scelta deviante che ha connotato in modo assai significativo l'intera sua esistenza".

Trattasi di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (così, in motivazione, Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690-01).

E' quindi manifestamente priva di fondamento la critica difensiva manifestata nel ricorso.

6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 12/12/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano ritenuti responsabili di plurimi episodi di detenzione e vendita di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Avvero la sentenza sopra indicata hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per ministero del comune difensore, articolando i seguenti motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] I) Nullità della sentenza impugnata per genericità e indeterminatezza delle imputazioni; violazione del diritto di difesa; manifesta illogicità della motivazione. II) Violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. La Corte di merito avrebbe espresso una motivazione inadeguata ed insufficiente, mancando di fornire risposta alle doglianze difensive. III) Erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R 309/90 [OSCURATO:PERSONA] I) Con riferimento al capo 209 della rubrica: violazione di legge, nullità della sentenza per genericità dell'imputazione, violazione del diritto di difesa; manifesta illogicità della imputazione; II) Omessa motivazione con riferimento ai capi d'imputazione da 209 a 215. III) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99, comma 4, cod. pen. 2. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità dei ricorsi. 3. I motivi di doglianza sono tutti manifestamente infondati, pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1 Comune ai ricorrenti è il primo motivo di doglianza, riguardante la genericità di tutti i numerosi capi d'imputazione elevati a loro carico nella contestazione. La difesa rappresenta che l'eccezione fu già proposta all'udienza preliminare. Il G.u.p. rigettò l'eccezione con ordinanza emessa il 24/2/2015 ed il P.M. provvide ad effettuare integrazioni per taluni capi d'imputazione, lasciando invariati gli altri. La semplice lettura della parte descrittiva dei diversi episodi addebitati agli imputati avrebbe dovuto, secondo la prospettazione difensiva, indurre il giudice del dibattimento a dichiarare la nullità dell'imputazione. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta che i diversi episodi contestati al capo 209 della rubrica risultano assolutamente indeterminati, non essendo indicate la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti asseritannente cedute da Spinuso al [OSCURATO:PERSONA] per la successiva vendita. Ebbene, con riferimento a tali censure, correttamente la Corte di merito ha osservato come l'eccezione d'indeterminatezza dei capi d'imputazione, già proposta in sede di udienza preliminare, dovesse essere riformulata innanzi al Tribunale nelle questioni preliminari, prima dell'apertura del dibattimento (art.491 cod. proc. pen.). La generica enunciazione del fatto oggetto della imputazione, secondo consolidato orientamento di questa Corte, integra una ipotesi di nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, che resta sanata qualora non venga tempestivamente eccepita prima dell'apertura del dibattimento (così, ex multis, Sez. 5 n. 28512 del 14/05/2014, Rv. 262508). Trattasi di principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito anche da Sez. 3 n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749 secondo cui "la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.". Il rilievo ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore lagnanza proposta sul tema dai difensori. 4. Aspecifico è il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito, lamentando come essa non soddisfi i minimi requisiti richiesti di completezza e coerenza. I giudici si sarebbero astenuti dall'analizzare i fatti, non offrendo giustificazione delle ragioni poste a fondamento del decisum. La motivazione sarebbe, pertanto, soltanto apparente. La censura non trova riscontro in atti ed è comunque genericamente formulata. Nel motivo di doglianza non si indicano quali siano stati i profili dell'atto di appello trascurati dalla decisione impugnata e come l'asserita omessa pronuncia su tali aspetti si sia riverberata sulla tenuta logica della motivazione (cfr. Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161). La sentenza, sebbene concisa, non è carente sotto il profilo motivazionale. La Corte di merito dà conto delle ragioni del convincimento, fondate sull'inequivoco contenuto dei dialoghi intercettati "il cui linguaggio criptico non ha alcun senso compiuto nel contesto delle conversazioni se non come allusione allo stupefacente". Affermazione, questa, che tiene conto del principio di diritto secondo cui la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti ben può essere desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate, anche nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, purchè si offra una rigorosa giustificazione (in tal senso, ex multis, Sez. 4 n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251). Non trascurabile, sotto questo profilo, è la circostanza evidenziata in motivazione del sequestro di 2 kg. di cocaina in una delle abitazioni in uso allo Spinuso in data 31/3/2010. L'episodio, precisa la Corte di merito, pur avendo formato oggetto di altro procedimento, era coevo ai fatti di cui al presente giudizio, costituendo un preciso elemento di riscontro alla validità della interpretazione delle conversazioni intercettate. Con il terzo motivo di ricorso lo Spinuso si duole della motivazione espressa dai giudici in merito in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.pr 309/90. Occorre richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui "ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della conseguente determinazione della pena da infliggere in concreto in misura proporzionale all'offesa, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto - in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa" (Sez. 6 n. 38606 del 08/02/2018, Rv. 273823); principio definitivamente sancito da Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076: "l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" Nella specie, il giudice di merito ha fatto buon governo dei richiamati principi, valutando tutti gli elementi risultanti dagli atti. Con motivazione coerente e logica ha evidenziato come la fattispecie invocata non possa essere ravvisata nel presente caso, tenuto conto del diverso tipo di sostanza stupefacente illecitamente detenuta, della sistematicità e continuità delle condotte, dell'inserimento in circuiti criminali in grado di garantire stabili forniture di significativo rilievo. 5. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. Sulla doglianza riguardante la genericità della imputazione sub capo 209 si richiamano le considerazioni sopra svolte in ordine alla mancata formulazione dell'eccezione prima dell'apertura del dibattimento. E' manifestamente infondata anche la censura che riguarda l'omessa motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputato quanto ai capi da 209 a 215; sul punto occorre rammentare come le due sentenze conformi di primo e secondo grado si integrino vicendevolmente, formando un unico complesso argomentativo, al quale occorre fare riferimento per valutare la completezza e congruità della motivazione della sentenza impugnata (ex multis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Pertanto, in tal caso, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv.254107; Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, Rv.262423). 5.1 Con riferimento al terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va osservato come la Corte territoriale abbia correttamente adempiuto al proprio onere motivazionale, avendo congruamente argomentato in ordine alle ragioni poste a fondamento della ritenuta recidiva in modo rispettoso dei principi stabiliti in questa sede. Il ricorrente sembra ignorare la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dall'imputato a fronte di un cospicuo numero di precedenti anche specifici. Sul punto, la Corte di merito ha osservato: "La recidiva è stata correttamente contestata in quanto prima della commissione del primo dei reati di cui al presente giudizio -capo 209) fatto commesso il 23.12.2009-, l'imputato aveva già riportato condanne irrevocabili per reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 -di cui uno continuato-, riciclaggio in concorso e plurime rapine continuate in concorso, commessi tutti prima dei cinque anni dal precedente. Successivamente alla commissione dei reati del presente giudizio -dal 23.12.2009 al 26.3.2010- commetteva ulteriori reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 in continuazione, nell'aprile 2016. In primo luogo la commissione dei reati oggetto di questo procedimento si colloca in un crescente percorso deviante connotato di per sé dalla reiterata commissione di gravi reati e quindi risulta espressione di una maggior colpevolezza in quanto significativa manifestazione di una ulteriore volontà di violare la legge penale e contestuale insensibilità alle sanzioni della stessa. Inoltre, la successiva ricaduta nei medesimi reati oggetto del presente giudizio avvenuta anche in un lasso di tempo temporalmente significativo da quelli che occupano, fondano un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato che, anche sotto tale profilo, giustifica la sussistenza della contestata recidiva, posto che il medesimo ha manifestato di non aver mai abbandonato la scelta deviante che ha connotato in modo assai significativo l'intera sua esistenza". Trattasi di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (così, in motivazione, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690-01). E' quindi manifestamente priva di fondamento la critica difensiva manifestata nel ricorso. 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così d
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