Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 00906/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del giudizio di bilanciamento delle circostanze e del conseguente trattamento sanzionatorio, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 1), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, all'esito di una valutazione specifica e globale dei diversi profili ritenuti rilevanti al fine qui considerato, commisurando la pena sia alla obiettiva gravità del fatto accertato, sia alla personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico e, come tale, coerentemente ritenuto ostativo ad una valutazione di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / (y7,/ DEPCSrITATA ihz cmic,ELLERIA 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del giudizio di bilanciamento delle circostanze e del conseguente trattamento sanzionatorio, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 1), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, all'esito di una valutazione specifica e globale dei diversi profili ritenuti rilevanti al fine qui considerato, commisurando la pena sia alla obiettiva gravità del fatto accertato, sia alla personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico e, come tale, coerentemente ritenuto ostativo ad una valutazione di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / (y7,/ DEPCSrITATA ihz cmic,ELLERIA 13
Sentenza Cassazione n. 00906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris