Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 settembre 2024

Cassazione n. 45909/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che sia dichiarato che è "cessata la materia del contendere". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 5 luglio 2024, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di anni due e mesi cinque di reclusione.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la dichiarazione relativa all'attività lavorativa e non avrebbe evidenziato alcun elemento concreto ed effettivo circa le presunte frequentazioni con esponenti del clan Polverino.3.

In data 3 settembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. In data 2 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria una nota con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che è "cessata la materia del contendere" in quanto il Tribunale di sorveglianza ha iscritto un nuovo procedimento e fissato nuovamente udienza in ordine alla medesima richiesta di applicazione di misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il fatto che sia stato iscritto un nuovo procedimento relativo alla medesima richiesta, in assenza di una espressa rinuncia al ricorso, risulta priva di rilievo quanto alla definizione della presente fase, relativa all'impugnazione proposta avverso un provvedimento comunque emesso sul punto e tempestivamente impugnato.

2. Il ricorso è fondato.

3. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione t evidenziando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la dichiarazione relativa all'attività lavorativa e non avrebbe indicato alcun elemento concreto ed effettivo circa le presunte frequentazioni del ricorrente con esponenti del clan Polverino.

La censura è fondata.

Come anche evidenziato dal Procuratore generale, la motivazione del provvedimento impugnato è carente.

Pure a fronte della precisa e specifica istanza della difesa, infatti, il Tribunale ha completamente omesso di verificare quanto indicato in ordine alla disponibilità lavorativa e di motivare sul punto.

Sotto altro profilo, inoltre, la conclusione negativa si fonda sul mero e generico riferimento a contatti che il ricorrente avrebbe avuto con un personaggio legato a clan di camorra senza però indicare nulla di ulteriore, impedendo così alla difesa qualsivoglia tipo di controdeduzione in ordine a tale elemento.

Il provvedimento impugnato -nel quale non si rinviene una motivazione adeguata e coerente in ordine al giudizio prognostico che il Tribunale è tenuto a effettuare sulla base di elementi concreti e con preciso riferimento alla fattispecie cYLL- concreta tenendo conto di tutti gli elementi previsti dalla legge che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 01)- deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Nap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che sia dichiarato che è "cessata la materia del contendere". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 5 luglio 2024, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di anni due e mesi cinque di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la dichiarazione relativa all'attività lavorativa e non avrebbe evidenziato alcun elemento concreto ed effettivo circa le presunte frequentazioni con esponenti del clan Polverino.3. In data 3 settembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. In data 2 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria una nota con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che è "cessata la materia del contendere" in quanto il Tribunale di sorveglianza ha iscritto un nuovo procedimento e fissato nuovamente udienza in ordine alla medesima richiesta di applicazione di misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il fatto che sia stato iscritto un nuovo procedimento relativo alla medesima richiesta, in assenza di una espressa rinuncia al ricorso, risulta priva di rilievo quanto alla definizione della presente fase, relativa all'impugnazione proposta avverso un provvedimento comunque emesso sul punto e tempestivamente impugnato. 2. Il ricorso è fondato. 3. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione t evidenziando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la dichiarazione relativa all'attività lavorativa e non avrebbe indicato alcun elemento concreto ed effettivo circa le presunte frequentazioni del ricorrente con esponenti del clan Polverino. La censura è fondata. Come anche evidenziato dal Procuratore generale, la motivazione del provvedimento impugnato è carente. Pure a fronte della precisa e specifica istanza della difesa, infatti, il Tribunale ha completamente omesso di verificare quanto indicato in ordine alla disponibilità lavorativa e di motivare sul punto. Sotto altro profilo, inoltre, la conclusione negativa si fonda sul mero e generico riferimento a contatti che il ricorrente avrebbe avuto con un personaggio legato a clan di camorra senza però indicare nulla di ulteriore, impedendo così alla difesa qualsivoglia tipo di controdeduzione in ordine a tale elemento. Il provvedimento impugnato -nel quale non si rinviene una motivazione adeguata e coerente in ordine al giudizio prognostico che il Tribunale è tenuto a effettuare sulla base di elementi concreti e con preciso riferimento alla fattispecie cYLL- concreta tenendo conto di tutti gli elementi previsti dalla legge che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 01)- deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Nap
Sentenza Cassazione n. 45909/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris