Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 21107/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di [OSCURATO:PERSONA] presentata dal Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per il reato di omicidio commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo ricercato a seguito di mandato dì arresto emesso in data 7.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] di Wazirabad per detto reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando deducendo i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 649 cod. proc. peri., art. 50 della Carta di Nizza e art. 82 del T.F.U.E., essendo il ricorrente già stato giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Regno di Danimarca in relazione alla richiesta di estradizione della Repubblica Islamica del Pakistan per i medesimi fatti di cui all'attuale procedimento ed essendo la richiesta rifiutata in base alle informazioni acquisite in relazione al pericolo di sottoposizione dell'estradando a condizioni carcerarie inumane e degradanti.

2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen. in quanto, in assenza di accordo tra l'Italia e la Repubblica islamica del Pakistan non può essere applicata la ordinanza n.

VI del 2019 sulla esclusione della pena di morte invece prevista dall'art. 302 cod. pen. pakistano.

In ogni caso, non vi è alcun trattato internazionale che garantisca che l'estradando verrà condotto in carcere a Hafizabad e nessun approfondimento è stato operato dalla Corte di appello nonostante le risultanze del procedimento danese, prendendo per buone le indicazioni fornite dalla domanda di estradizione sia in relazione alle condizioni carcerarie che all'equo processo, anche in relazione alle denunce presentate alla udienza del 19/1/2024 che documentano la volontà persecutoria perpetrata dalla casta Awan onde ottenere !a proprietà di un vasto terreno del ricorrente.

Infine, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di appello si è limitata - in modo insufficiente - a recepire lo scarno rendiconto dei fatti intervenuti in data 26/12/2020 fornito dall'autorità pakistana.

3. E' pervenuta memoria della difesa a sostegno dell'accoglimento del ricorso con riguardo alle condizioni carcerarie nella Repubblica islamica del Pakistan e alla violazione degli artt. 3 e 6 della C.E.D.U. nonché alla ordinanza n.

VI del 2019 che, secondo i qualificati pareri acquisiti, troverebbe incerta applicazione presso i Tribunali pakistani.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Deve essere ribadito che, in tema di estradizione, il divieto di "bis in idem" internazionale opera solo in presenza di una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sulla responsabilità dello stesso individuo per il medesimo fatto di reato per il quale è stata avanzata la domanda estradizionale (Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021, Burca, Rv. 280720).

Non ricorrono, pertanto, le condizioni del dedotto bis in idem, non riguardando la decisione danese allegata dalla difesa (v. pg. 8 e sg. del ricorso) alcun giudizio di merito sul fatto, ma solo le ostative condizioni carcerarie pakistane e l'insufficienza di garanzie sul rispetto di un equo processo in quella nazione.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. La Corte di appello ha ritenuto decisiva la ordinanza presidenziale n.VI del 2019, che - secondo la decisione impugnata - emenda l'art. 302 cod. penale pakistano, per escludere con assoluta certezza che i fatti per i quali si procede possano essere puniti con la pena capitale, trattandosi di una disposizione normativa vincolante - e senza alcuna discrezionalità - per lo Stato richiedente ostativa alla irrogazione della pena di morte.

A tal riguardo, la richiesta estradizionale fa testualmente riferimento (par. 6.2.) al reato di «qatl-i-amd (omicidio) e all'art. 302, co. c) del codice penale pakistano letto con ordinanza n.

VI del 2019, Chiunque commette un omicidio soggetto alle disposizioni del presente titolo, è (c) punito con la reclusione della durata fino a 25 anni, secondo i dettami dell'Islam, il principio qisas non è applicabile (ndt diritto sancito dal Corano, di vendicare l'uccisione di un familiare)».

5.2. L'assunto sul quale si fonda la decisione impugnata non può essere condiviso, dovendosi ribadire il principio, espresso in caso analogo di estradizione richiesta dalla Repubblica islamica del Pakistan per il reato di omicidio volontario, da Sez. 6, n. 7553 del 11 aprile 2024, Abbas, n. m. secondo il quale «in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l'estradizione processuale in favore dello Stato estero quando il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte».

5.3. Invero, osta alla l'estradizione processuale del Cheema la disposizione dell'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. - novellata, a seguito della nota sentenza costituzionale n. 223 del 1996, con legge n. 149 del 21.7.2016 - non potendosi t dubitare della previsione, nell'ordinamento della Repubblica Islamica del Pakistan, della pena capitale per il reato di omicidio ascritto all'estradando e, al contempo, dell'assenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato, direttamente o per commutazione, una pena diversa da quella capitale.

5.4. In particolare, con riguardo alla ordinanza presidenziale n.

VI del 2019 la richiamata recentissima decisione di legittimità ha osservato che «nella pacifica assenza di una normativa pattizia vigente tra l'Italia e il Pakistan, lo Stato richiedente assume che la pena capitale per il reato di omicidio non potrà essere applicata, venendo in rilievo l'ipotesi di cui all'art. 302, lett, c), del codice penale pakistano con la correlativa pena massima di 25 anni, "letta con" la ordinanza presidenziale n.

VI del 2019, secondo i testo sopra riportato (v, par.

6.2. della domanda di estradizione).

Ritiene la Corte che tale disposizione, con ogni evidenza - al di là della sua interpretazione testuale e della sua inclusione o meno tra le condizioni di applicabilità del rapporto estradizionale in assenza di trattato fra gli Stati - non riguarda l'integrazione della fattispecie penale ascritta all'estradando, ma solo una condizione processuale che dall'esterno verrebbe ad incidere sulla sua applicabilità, rimanendo intatta, pertanto,- per il reato di omicidio volontario di cui all'ad. 302 del codice penale pakistano - la previsione della pena di morte e, con essa, la opponibilità della condizione ostativa all'estradizione processuale fissata dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen.

A fronte dell'attuale quadro normativo, l'ordinanza presidenziale del 2019 rientra sostanzialmente fra le "assicurazioni" dello Stato richiedente già dichiarate - in via generale - costituzionalmente incompatibili dal Giudice delle leggi e, comunque, esorbitanti dai limiti delle condizioni oggi richieste dell'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. per dare accesso alla domanda di estradizione processuale, in quanto finalizzate a sollecitare non consentite valutazioni discrezionali dell'Autorità giudiziaria e del Ministro della giustizia sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dallo Stato richiedente.

Il precedente meccanismo normativo, del resto, è stato ritenuto incostituzionale dal Giudice delle leggi perché in contrasto con il divieto della pena di morte sancito dall'ad. 27, comma 4, Cost.: divieto che, nella misura in cui è rivolto a garantire il bene essenziale della vita, deve essere inteso in modo assoluto, senza la possibilità di deroghe affidate a valutazioni discrezionali, sfruttando la formula delle "sufficienti assicurazioni" (Sez. 6, n. 33980 del 02/10/2006, Dvorkin, Rv. 234877).

Nel caso di specie, dunque, mancando una regolamentazione convenzionale in materia estradizionale tra l'Italia e il Paese richiedente, trova applicazione, ai sensi dell'ad. 696, comma 2, cit., il regime codicistico, regime che individua un limite assoluto alla concessione dell'estradizione per l'estero nel caso in cui il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente.».

6. La sussistenza della condizione ostativa legata alla previsione, nell'ordinamento dello Stato richiedente, della pena di morte per il reato di omicidio ascritto all'estradando e la inesistenza di una decisione irrevocabile che irroghi una pena diversa dalla pena capitale o la dichiari ineseguibile, ovvero la commuti in una pena diversa, in presenza del necessario, concorrente, rispetto dei diritti fondamentali della persona stabiliti dall'art. 698 comma 1, cit., determinano l'assorbimento di ogni altra questione e l'irrilevanza dei motivi non esaminati, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

7. Ai sensi dei combinato disposto agli artt. 704, comma 4 e 706, comma 2, cod. proc. peri. deve essere disposta la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza della Corte di appello di Milano del 20.2.2024.

8. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli adempimenti di cui agli artt.626 cod. proc. pen. e 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando non sussistenti le condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA].

Revoca la misura cautelare applicata all'estradando, di cui ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di [OSCURATO:PERSONA] presentata dal Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per il reato di omicidio commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo ricercato a seguito di mandato dì arresto emesso in data 7.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] di Wazirabad per detto reato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 649 cod. proc. peri., art. 50 della Carta di Nizza e art. 82 del T.F.U.E., essendo il ricorrente già stato giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Regno di Danimarca in relazione alla richiesta di estradizione della Repubblica Islamica del Pakistan per i medesimi fatti di cui all'attuale procedimento ed essendo la richiesta rifiutata in base alle informazioni acquisite in relazione al pericolo di sottoposizione dell'estradando a condizioni carcerarie inumane e degradanti. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen. in quanto, in assenza di accordo tra l'Italia e la Repubblica islamica del Pakistan non può essere applicata la ordinanza n. VI del 2019 sulla esclusione della pena di morte invece prevista dall'art. 302 cod. pen. pakistano. In ogni caso, non vi è alcun trattato internazionale che garantisca che l'estradando verrà condotto in carcere a Hafizabad e nessun approfondimento è stato operato dalla Corte di appello nonostante le risultanze del procedimento danese, prendendo per buone le indicazioni fornite dalla domanda di estradizione sia in relazione alle condizioni carcerarie che all'equo processo, anche in relazione alle denunce presentate alla udienza del 19/1/2024 che documentano la volontà persecutoria perpetrata dalla casta Awan onde ottenere !a proprietà di un vasto terreno del ricorrente. Infine, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di appello si è limitata - in modo insufficiente - a recepire lo scarno rendiconto dei fatti intervenuti in data 26/12/2020 fornito dall'autorità pakistana. 3. E' pervenuta memoria della difesa a sostegno dell'accoglimento del ricorso con riguardo alle condizioni carcerarie nella Repubblica islamica del Pakistan e alla violazione degli artt. 3 e 6 della C.E.D.U. nonché alla ordinanza n. VI del 2019 che, secondo i qualificati pareri acquisiti, troverebbe incerta applicazione presso i Tribunali pakistani.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve essere ribadito che, in tema di estradizione, il divieto di "bis in idem" internazionale opera solo in presenza di una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sulla responsabilità dello stesso individuo per il medesimo fatto di reato per il quale è stata avanzata la domanda estradizionale (Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021, Burca, Rv. 280720). Non ricorrono, pertanto, le condizioni del dedotto bis in idem, non riguardando la decisione danese allegata dalla difesa (v. pg. 8 e sg. del ricorso) alcun giudizio di merito sul fatto, ma solo le ostative condizioni carcerarie pakistane e l'insufficienza di garanzie sul rispetto di un equo processo in quella nazione. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. La Corte di appello ha ritenuto decisiva la ordinanza presidenziale n.VI del 2019, che - secondo la decisione impugnata - emenda l'art. 302 cod. penale pakistano, per escludere con assoluta certezza che i fatti per i quali si procede possano essere puniti con la pena capitale, trattandosi di una disposizione normativa vincolante - e senza alcuna discrezionalità - per lo Stato richiedente ostativa alla irrogazione della pena di morte. A tal riguardo, la richiesta estradizionale fa testualmente riferimento (par. 6.2.) al reato di «qatl-i-amd (omicidio) e all'art. 302, co. c) del codice penale pakistano letto con ordinanza n. VI del 2019, Chiunque commette un omicidio soggetto alle disposizioni del presente titolo, è (c) punito con la reclusione della durata fino a 25 anni, secondo i dettami dell'Islam, il principio qisas non è applicabile (ndt diritto sancito dal Corano, di vendicare l'uccisione di un familiare)». 5.2. L'assunto sul quale si fonda la decisione impugnata non può essere condiviso, dovendosi ribadire il principio, espresso in caso analogo di estradizione richiesta dalla Repubblica islamica del Pakistan per il reato di omicidio volontario, da Sez. 6, n. 7553 del 11 aprile 2024, Abbas, n. m. secondo il quale «in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l'estradizione processuale in favore dello Stato estero quando il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte». 5.3. Invero, osta alla l'estradizione processuale del Cheema la disposizione dell'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. - novellata, a seguito della nota sentenza costituzionale n. 223 del 1996, con legge n. 149 del 21.7.2016 - non potendosi t dubitare della previsione, nell'ordinamento della Repubblica Islamica del Pakistan, della pena capitale per il reato di omicidio ascritto all'estradando e, al contempo, dell'assenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato, direttamente o per commutazione, una pena diversa da quella capitale. 5.4. In particolare, con riguardo alla ordinanza presidenziale n. VI del 2019 la richiamata recentissima decisione di legittimità ha osservato che «nella pacifica assenza di una normativa pattizia vigente tra l'Italia e il Pakistan, lo Stato richiedente assume che la pena capitale per il reato di omicidio non potrà essere applicata, venendo in rilievo l'ipotesi di cui all'art. 302, lett, c), del codice penale pakistano con la correlativa pena massima di 25 anni, "letta con" la ordinanza presidenziale n. VI del 2019, secondo i testo sopra riportato (v, par. 6.2. della domanda di estradizione). Ritiene la Corte che tale disposizione, con ogni evidenza - al di là della sua interpretazione testuale e della sua inclusione o meno tra le condizioni di applicabilità del rapporto estradizionale in assenza di trattato fra gli Stati - non riguarda l'integrazione della fattispecie penale ascritta all'estradando, ma solo una condizione processuale che dall'esterno verrebbe ad incidere sulla sua applicabilità, rimanendo intatta, pertanto,- per il reato di omicidio volontario di cui all'ad. 302 del codice penale pakistano - la previsione della pena di morte e, con essa, la opponibilità della condizione ostativa all'estradizione processuale fissata dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. A fronte dell'attuale quadro normativo, l'ordinanza presidenziale del 2019 rientra sostanzialmente fra le "assicurazioni" dello Stato richiedente già dichiarate - in via generale - costituzionalmente incompatibili dal Giudice delle leggi e, comunque, esorbitanti dai limiti delle condizioni oggi richieste dell'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. per dare accesso alla domanda di estradizione processuale, in quanto finalizzate a sollecitare non consentite valutazioni discrezionali dell'Autorità giudiziaria e del Ministro della giustizia sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dallo Stato richiedente. Il precedente meccanismo normativo, del resto, è stato ritenuto incostituzionale dal Giudice delle leggi perché in contrasto con il divieto della pena di morte sancito dall'ad. 27, comma 4, Cost.: divieto che, nella misura in cui è rivolto a garantire il bene essenziale della vita, deve essere inteso in modo assoluto, senza la possibilità di deroghe affidate a valutazioni discrezionali, sfruttando la formula delle "sufficienti assicurazioni" (Sez. 6, n. 33980 del 02/10/2006, Dvorkin, Rv. 234877). Nel caso di specie, dunque, mancando una regolamentazione convenzionale in materia estradizionale tra l'Italia e il Paese richiedente, trova applicazione, ai sensi dell'ad. 696, comma 2, cit., il regime codicistico, regime che individua un limite assoluto alla concessione dell'estradizione per l'estero nel caso in cui il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente.». 6. La sussistenza della condizione ostativa legata alla previsione, nell'ordinamento dello Stato richiedente, della pena di morte per il reato di omicidio ascritto all'estradando e la inesistenza di una decisione irrevocabile che irroghi una pena diversa dalla pena capitale o la dichiari ineseguibile, ovvero la commuti in una pena diversa, in presenza del necessario, concorrente, rispetto dei diritti fondamentali della persona stabiliti dall'art. 698 comma 1, cit., determinano l'assorbimento di ogni altra questione e l'irrilevanza dei motivi non esaminati, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 7. Ai sensi dei combinato disposto agli artt. 704, comma 4 e 706, comma 2, cod. proc. peri. deve essere disposta la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza della Corte di appello di Milano del 20.2.2024. 8. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli adempimenti di cui agli artt.626 cod. proc. pen. e 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando non sussistenti le condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA]. Revoca la misura cautelare applicata all'estradando, di cui ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell
Sentenza Cassazione n. 21107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris