CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confer- mato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1° dicembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa ciascuno in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624 bis e 625, comma secondo, cod. pen. (perché, al fine di trarne profitto, dopo aver scardinato una porta blindata con l'ausilio di un cacciavite, si introducevano nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], compiendo atti idonei ed univocamente diretti a sottrarre beni mobili ivi presenti, non riuscendovi per il tempestivo intervento del personale di P.G.). 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in quanto basata solo su una valutazione parcellizzata delle prove, trascurando altri elementi di indagine o piste alternative. 2.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha posto a fondamento della propria decisione solo indizi, costituiti da circostanze del tutto illogiche e congetturali. 2.3. Violazione del diritto di difesa in relazione all'omessa traduzione della sen- tenza di condanna in lingua nota agli imputati. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. 2.5. Vizio di motivazione in ordine all'entità eccessiva della pena irrogata. 3. I ricorsi sono inammissibili. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione tra loro, va premesso che, secondo l'orientamento con- solidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se de- nuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddit- torietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valu- tazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza nessun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda indagata. Nel caso di specie, i ricorsi, formalmente diretti a denunciare la violazione di legge, l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico degli imputati per il reato loro ascritto, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che i giudici di merito, con valutazione conforme, giudicavano idonei a integrare il compendio probatorio. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col mate- riale probatorio, di cui i ricorrenti prospettano una lettura alternativa e sollecitano un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. Nella sentenza impugnata, infatti, sono stati logicamente evidenziati i plurimi e convergenti elementi probatori a carico degli imputati, quali l'esecuzione della con- dotta materiale a volti coperti, con impiego di torce, con effrazione della porta finestra t,' ( dell'abitazione della persona offesa a mezzo dei cacciaviti i dagli operanti di P.G. e il repentino tentativo di fuga. I ricorrenti deducono di non essere stati posti in condizione di esporre le ragioni della loro presenza sul posto, non confrontandosi con le argomentazioni della sen- tenza impugnata in cui, con motivazione lineare e coerente, è esaminata e confutata la tesi difensiva, secondo cui erano intenti a rintracciare una famiglia di connazionali. Sul punto, la Corte reggina ha sottolineato che gli imputati non avevano chiarito perché avevano forzato l'ingresso a mezzo di due cacciaviti e che non avevano fornito nessun elemento di riscontro alla spiegazione da loro fornita. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto cono- scenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283965; Sez. 2, n. 13697 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zhou, Rv. 266644). Nella fattispecie in esame il dato della non conoscenza della lingua italiana non risulta aver formato oggetto di precedente doglianza e, in ogni caso, non comporta nessun vizio della sentenza impugnata, ma incide solo sulla decorrenza del termine per impugnare. Ne consegue che la presentazione dei ricorsi in Cassazione entro il termine di legge consente di ritenere la carenza dell'interesse degli imputati a formu- lare tale doglianza. 5. In relazione al quarto e al quinto motivo di ricorso, inerenti entrambi al trat- tamento sanzionatorio, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Peraltro, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- GL verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha irrogato una pena non coincidente col minimo (ma comunque di entità non elevata), condividendo il com- plesso percorso argomentativo della sentenza di primo grado e sottolineando l'irrile- vanza del dato dell'incensuratezza alla luce della fotosegnalazione di entrambi gli imputati, di nazionalità georgiana, nonostante la loro presenza nel territorio da un breve periodo di tempo. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e sottolineando le ragioni dell'ininfluenza della situa- zione di marginalità sociale degli imputati. Trattandosi di pena notevolmente inferiore alla media edittale, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 6. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost., 13.6.2000, n.186), al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e