CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 45757/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 1-2 della motivazione della sentenza impugnata (ove, oltre ad indicare l'elemento oggettivo e soggettivo della ricettazione, si sottolinea come la tesi difensiva avente ad oggetto la configurabilità del delitto di truffa non sia supportata da alcun riscontro probatorio, concretizzandosi in una mera ricostruzione alternativa proposta dal difensore, nemmeno confermata da dichiarazioni confessorie), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.