CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46654/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e ìn diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa aggravata con contestazione di recidiva specifica già pronunciata dal Tribunale di Genova con sentenza 30 maggio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BURRI Angelo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena in quanto dal certificato penale risulta una sola condanna a pena detentiva sospesa non ostativa alla concessione del beneficio 3. Il ricorso è inammissibile. Infatti, la doglianza sollevata in sede di ricorso non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]