CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio degli atti alla Corte militare d'appello perché proceda al giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte militare d'appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona, impugnata dal Procuratore generale militare, ha assolto il Mar. Magg. [OSCURATO:PERSONA], in servizio all'epoca dei fatti presso il [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia di Bolzano, dalla contestazione di violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio aggravata di cui agli artt. 120 e 47, n. 2, cod. pen. mil. di pace perché il fatto non costituisce reato, così modificando la formula di insussistenza del fatto affermata in primo grado. Il reato originariamente ascrittogli/riferito alla violazione della cohsegna avuta relativa al punto 9 della pJbblicazione "Disciplinare sul presidio delle filiali della Banca d'Italia da parte dell'Arma dei Carabinieri" e successive modifiche e integrazioni nella parte in cui regolava "il servizio di vigilanza", è consistito nel non aver -e4). 2•• 2- 2.2t9 , avvisat01 custode della Filiale, la Centrale operativa e il Comandante del Nucleo del fatto, pregiudicante la sicurezza dei militari, di non poter uscire dalla Filiale a fine turno e di aver sbloccato i sistemi di allarme in assenza di imminente pericolo, con l'aggravante di essere un militare rivestito di un grado. Per come ricostruito dai giudici di merito, il ricorrente, trovatosi quale Comandante di fatto del Nucleo per assenza del titolare in licenza e irreperibilità del superiore facente funzioni - coimputato nel medesimo processo che avrebbe dovuto prendere servizio la mattina in cui si sono svolti i fatti oggetto d'imputazione - pife si presentò alla Filiale ove era atteso con un'ora di ritardo. [OSCURATO:PERSONA]. Amato, avendo rilevato che detto superiore non si era presentato in servizio all'orario previsto di sabato mattina e non avendo reperito la chiave (necessaria per l'apertura del portone della Filiale, chiusa per il fine settimana, per consentire l'uscita dei militari smontanti e l'ingresso di quelli entranti in turno) presso il [OSCURATO:PERSONA], ove il superiore non l'aveva riconsegnata la sera prima a causa di contingenti situazioni di maltempo, ritenne, per risolvere il problema, di procedere alla disattivazione del sistema d'allarme al fine di consentire il previsto cambio turno dei militari, predisponendo un ulteriore controllo attraverso i monitor affidato a un collega a ciò comandato per prevenire eventuali pericoli. La Corte militare d'appello ha assolto l'Amato, modificando la formula da "il fatto non sussiste' a "il fatto non costituisce reato", poiché ha ritenuto che le consegne, rappresentate dal cd. disciplinare, con allegati e integrazioni, ove erano esplicate le condotte imposte ai Militari nell'ordinaria vigilanza ovvero nei casi di emergenza e pericolo non fossero così contraddittorie da poter ritenere insussistente il fatto così come contestato. In particolare, i giudici di secondo grado hanno rilevato che la prova relativa all'elemento psicologico riconducibile all'imputato fosse dubbia. Ciò perché la violazione del disciplinare, relativa alla procedura posta in essere dall'imputato di disinserire l'allarme della porta da basso per consentire il cambio turno, ancorché vietata - poiché ritenuta in astratto pericolosa - gli era sembrata la soluzione migliore per superare l'impasse, dopo aver cercato inutilmente di seguire tutte le indicazioni previste. La condotta tenuta dall'Amato, quindi, è stata ritenuta non conforme alle prescrizioni ma, allo stesso tempo, non sostenuta dal dolo tipico del reato contestato, tenuto conto anche del fatto che non vi era stato alcun allarme o situazione di emergenza se non l'impossibilità di effettuare il cambio della guardia in un giorno (sabato) in cui non era previsto l'accesso di personale o pubblico. La stessa sentenza impugnata, peraltro, dà atto del fatto che anche molti colleghi dell'imputato, sentiti come testimoni, hanno riferito come la regolamentazione delle consegne non fosse stata loro chiaramente spiegata. Tale circostanza avrebbe così contribuito a confondere l'imputato sulla corretta soluzione da mettere in pratica per risolvere la situazione venutasi a creare. 2. Avverso detto provvedimento il Mar. Magg. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo dedotto si denuncia violazione di legge per l'inosservanza di una norma processuale, con riferimento all'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 581, lett. b), cod. proc. pen., sul giudizio di ammissibilità dell'appello del Procuratore generale militare. La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame proposto dal Procuratore generale militare perché egli si sarebbe limitato a dedurre il vizio logico giuridico del percorso motivazionale richiamando astrattamente e genericamente le risultanze probator.e, senza alcuna indicazione specifica delle prove che sarebbero state erroneamente valutate. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione per mancanza, illogicità e contraddittorietà della stessa e travisamento della prova in relazione al requisito della consegna di cui all'art. 120 cod. pen. mil . di pace. Si ritiene che la motivazione sia carente e in contrasto con le testimonianze acquisite che, invece, avrebbero dimostrato l'indisponibilità delle consegne, delle disposizioni e la non conoscenza delle stesse da parte dei militari, nonché l'equivocità e la loro inapplicabilità nel caso concreto verificatosi. La Corte d'appello militare non ha individuato specificamente il documento contenente il precetto violato e non ha argomentato circa l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, di detta disposizione. Si aggiunge che la Corte cost. con la sentenza n. 163 del 2000 ha chiarito che la consegna è diretta a tutelare il servizio militare e non la relativa disciplina, che il reato può essere commesso solo dal militare comandato a un determinato servizio assicurandogli i mezzi per eseguirlo e che la consegna deve essere precisa dovendo "determinare interamente e tassativamente il comportamento dei militare in servizio". 2.3. Con il terzo motivo si denuncia il difetto di motivazione per mancanza, illogicità e contraddittorietà della stessa e travisamento della prova, con errata applicazione dell'art. 120 cod. pen. mil . di pace in riferimento all'insussistenza deIC sete elemento soggettivo. Si ritiene che la motivazione non abbia individuato la norma che l'imputato avrebbe violato e si ribadisce come il Comandante del Nucleo, in un caso simile di smarrimento della chiave, per far accedere i militari avesse agito con le medesime modalità. 3. Il Procuratore generale militare ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale militare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo proposto risulta infondato. 1.1. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come non sussista il contestato difetto di aspecificità dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale militare. Premesso che "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01), si rileva che, con l'impugnazione proposta, la Parte pubblica ha indicato, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, quali fossero i punti della sentenza oggetto d'impugnazione con le ragioni per le quali non erano da ritenere condivisibili, richiedendo peraltro specificamente anche la rinnovazione istruttoria della testimonianza resa del Direttore della Filiale nonché di altri ulteriori testi che la Corte vorrà escutere. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono, invece fondati e meritevoli di accoglimento. 2.1. Rispetto al secondo motivo di ricorso, va considerato che "per la configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 120 cod. pen. mil . pace è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l'osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l'efficienza di determinati servizi militari" (Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 280212 - 01) e che "per la configurazione del reato di violata consegna è necessaria l'esistenza di una consegna precisa, che determini tassativamente e senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del militare di servizio e che l'amministrazione militare abbia assicurato i mezzi per l'esecuzione della consegna" (Sez. 1, n. 8713 del 15/07/1993, Rv. 195070 - 01). Con riguardo al caso in esame la sentenza impugnata non ha chiarito in modo c quale sia stata la disposizione effettivamente violata rispetto all'"emergenza verificatasi" e se questa fosse stata concretamente conoscibile dall'interessato, limitandosi a valorizzare la disattivazione del sistema d'allarme in assenza di imminente pericolo. Allo stesso modo non è stato chiarito se fosse prevista e conosciuta la condotta da tenere, in caso di indisponibilità della chiave, per consentire il cambio turno dei militari a ciò comandati, salvo dare l'avviso al custode, della cui assenza in quel periodo si è dato atto, al Comandante del Nucleo, che, di fatto, era l'imputato stesso in assenza del titolare in licenza e del facente funzioni irreperibile ovvero l'avviso alla Centrale operativa (presso il Comando provinciale), ove l'imputato ha inviato un sottoposto a ricercare la chiave. La stessa sentenza ha, poi, definito impreciso il richiamo al punto 9 del documento indicato nel capo d'imputazione poiché relativo "alle casistiche relative alla distribuzione delle chiavi da parte del Direttore", incorrendo, così, in un'ulteriore incongruenza motivazionale. 3. Rispetto al terzo motivo, ancora, deve rilevarsi come nella sentenza impugnata non è stata tenuta in considerazione la circostanza dedotta, quale consegna attraverso comando orale, relativa al "precedente specifico" in cui il Comandante titolare del Nucleo, in un'analoga situazione di irreperibilità della chiave, aveva disposto l'accesso dalla "zona 2", disattivando il relativo allarme. 2. Le lacune e incongruenze rilevate impongono l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio, in cui dovranno essere sanati i vizi evidenziati alla luce dei principi enunciati. P.Q.M.