CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto dei ricorsi, come da requisitoria già depositata;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame diTribunale di Siena del 26/01/2026, che aveva disposto la misura cautelare dellacustodia in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed XXXXXXXXXXXX, ritenendolegravemente rispettivamente indiziate dei delitti indicati nella provvisoriaincolpazione sub A), B), C), D) ed F) (la prima) e dei reati sussunti ai capi A), B),C) e D) della rubrica (la seconda). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dunque, sono indagateper i seguenti reati:A) per il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 575 cod. pen. perché, inconcorso tra loro, cagionavano la morte di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, lesomministravano benzodiazepine, riducendola in stato di impotenza, leiniettavano o tentavano di iniettarle in vena - a mezzo di una siringa che leavevano infilato nel braccio destro - una sostanza venefica non identificata e chenon lasciava tracce e, infine, le premevano un cuscino, non identificato, sul volto,soffocandola fino a provocarne la morte. Aggravanti come di seguito contestate:- ex art. 576 comma 1 n. 1 cod. pen., per aver commesso il fatto col concorso ditaluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'art. 61 cod. pen., avendocommesso il reato di omicidio per eseguire la rapina di cui al capo B);- ex art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen., per aver commesso il fatto conpremeditazione, consistita nella ferma risoluzione di rapinare e uccidere laXXXXXXXX, risoluzione perdurante - senza soluzione di continuità - per unapprezzabile lasso di tempo, almeno dal 1° agosto 2024 al 7 agosto 2024,periodo durante il quale insorgeva in loro il proposito criminoso, preordinavano epianificavano i delitti attraverso plurime ricerche on line su come uccidere conveleni o con benzodiazepine, siringhe di aria e/o candeggina e sulle quotazionidell'oro presso i [OSCURATO:PERSONA]; infine, attuavano i delitti di rapina e di omicidio esuccessivamente, in attuazione del piano spartitorio dei proventi illeciti,commettevano i delitti di autoriciclaggio, ascritto sub C) e di indebito utilizzo distrumenti di pagamento, di cui al capo D);- ex art. 577 comma 2 cod. pen. (quanto alla sola [OSCURATO:PERSONA]) per aver commessoil fatto contro un affine in linea retta, essendo [OSCURATO:PERSONA] la nonna di suomarito XXXXXXXXXXXXXXXXXX;B) per il delitto di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., perché - in concorso tra loro,al fine di procurarsi un ingiusto profitto e mediante violenza consistita nelcompimento dell'atto omicidiario di cui al capo A) - s'impossessavano di cosemobili altrui (segnatamente, di collane e anelli, nonché di un orologio d’oro e diuna somma di denaro in contanti), sottraendole a [OSCURATO:PERSONA], la quale ledeteneva. Fatto aggravato:- ex art. 628 comma 3, n. 2 cod. pen., per essere stato commesso ponendo lavittima in stato d'incapacità di volere o di agire, mediante somministrazione distupefacenti del tipo benzodiazepine;- ex art. 628 comma 3, n. 3-bis) cod. pen., per essere stato il fatto commessonei luoghi di cui all'art. 624-bis cod. pen. e, precisamente, nell'abitazione diX X X X X X X X X X X X X X , s i t a i n X X X X X X X X X X i n X X X X X X X , a lX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ;- ex art. 628 comma 3, n. 3-quinquies) cod. pen., per essere stato il fattocommesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne e, precisamente, diXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data XXXXXXXX;C) per il delitto di cui agli artt. 110, 648-ter.1 cod. pen., perché - in concorso traloro e avendo commesso il delitto di rapina di cui al capo B) - impiegavano inda ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa deglistessi;D) per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 493-ter c.p., perché, in concorso traloro, la [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente morale, al fine di trarne profittonella logica spartitoria dei proventi illeciti di cui al delitto indicato al capo B), conpiù azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,indebitamente utilizzavano, non essendone titolari, la carta postamat attiva sulc/c postale intestato a [OSCURATO:PERSONA];E) per il delitto di cui all'art. 367 cod. pen.esecutive di un medesimo disegno criminoso - incolpava di reati XXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXX, che ella sapeva innocenti (avendoli commessi lei), simulava acarico degli stessi le tracce di reati e determinava, con il proprio inganno, suomarito XXXXXXXXXXXXXXXXXX a presentare denuncia-querela, dalla qualescaturiva un procedimento penale trattato separatamente.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv.entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge,carenza e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova,quanto alla attualità del pericolo di reiterazione.Il Tribunale del riesame ha desunto la pericolosità della [OSCURATO:PERSONA],dall’aver ella tentato – prima del fatto omicidiario – di truffare la XXXXXXXX, nonriuscendo però a entrare in possesso del suo PIN postale; i Giudici non si sonoperò confrontati con l’eccezione difensiva, volta a dimostrare l’assenza diriscontri estrinseci, rispetto alla dichiarazione resa dalla coindagataXXXXXXXXXXXXX (la XXXXXXXX, peraltro, non aveva mai denunciato di aversubito un tentativo di truffa, ad opera di soggetti che avessero provato adaccaparrarsi tale dato personale).Travisante è poi l’ordinanza impugnata, nella parte in cui desume ilpericolo di reiterazione, dal presunto modus vivendi truffaldino, che sarebbestato adottato dalla ricorrente nei riguardi di terzi soggetti.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606 comma 1lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio della motivazione, inpunto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato. Da questopunto di vista, non sono stati adeguatamente considerati lo stato diincensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] e le sue dignitose condizioni personali e familiari(gode di pensione di invalidità, mentre il marito è regolarmente stipendiato;inoltre, fruisce di un alloggio stabile).2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606 comma 1lett. c) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 291 comma 1-quater e292 comma 3-bis cod. proc. pen., stante la nullità delle ordinanze emesse dalGiudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame, in ragione dellacarenza e/o manifesta illogicità della motivazione afferente all’eccezione dinullità, riproposta nell’atto introduttivo del riesame. Non essendo stata ravvisatal’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., sarebbe stato doverosodisporre l’interrogatorio preventivo dell’indagata, ai sensi dell’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen., profilandosi quindi, in assenza del compimento di tale2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio ex art. 606 comma 1lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.,per violazione di legge e vizio della motivazione in punto di scelta della misura.La difesa aveva rimarcato come – a meno di voler ipotizzare una serialitàomicidiaria – il rischio di recidiva fosse del tutto insussistente. Oltre al cd. temposilente e alle condizioni soggettive dell’indagata, infatti, sarebbe stato necessarioconsiderare come ogni attività eventualmente necessaria alla reiterazionepotesse essere scongiurata anche attraverso l’applicazione degli arrestidomiciliari con braccialetto elettronico (sarebbe venuta meno, in tal modo, ognicapacità di movimento e ogni possibilità di operare sul web o sui conti correnti).3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMossi, articolando quattro motivi, che vengono di seguito enunciati, entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza.3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione ex art. 606 comma 1lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, quantoall’art. 274 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen., in ragione della carenza deirequisiti della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato edi inquinamento probatorio. Non si sono considerati i dati rappresentati daltempo trascorso tra il fatto, le indagini e il provvedimento cautelare; laXXXXXXX, poi, non ha alcuna possibilità di manipolare prove, visto che questeneanche sono emerse. Nessun elemento consentiva, inoltre, di considerare laricorrente alla stregua di una incallita delinquente3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione ex art. 606 comma 1 lett.b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, quantoall’art. 275 comma 4 cod. proc. pen., stante il mancato rispetto del divietoassoluto di disporre la custodia cautelare in carcere, nei confronti di madre diprole di età non superiore ad anni sei, convivente con la stessa. Impropriamenteil Tribunale del riesame ha considerato la [OSCURATO:PERSONA] non in grado di allevare lafiglia; trattasi, infatti, di persona sposata, che ha una stabile attività lavorativa eche è incensurata.3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione ex art. 606 comma 1lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, quantoall’art. 63 cod. proc. pen., stante la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sededi sommarie informazioni testimoniali, in data 23/01/2025, da [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima è stata ascoltata, in detta sede, in veste di indagata di reatoconnesso, senza però ricevere gli avvisi ex art. 63 cod. proc. pen., cosa cherende inutilizzabili le dichiarazioni da ella rese.4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.5. Gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], hannopresentato – in vista dell’udienza – una memoria di replica, a mezzo della quale,riportandosi alle argomentazioni esposte nell’atto di impugnazione, hannoricordato anzitutto come l’indagata sia madre di una minore convivente. Hannoricordato, poi, trattarsi di persona incensurata, avversando anche la mancataconsiderazione del cd. tempo silente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, che contengono anche doglianze inammissibili, sono nelcomplesso infondati.2. Giova premettere, in diritto, che in materia di provvedimenti delibertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione dellecondizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari edall’adeguatezza delle misure poiché - sia nell’uno che nell’altro caso - si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità, pertanto,rimane circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato al fine diverificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, lacorrettezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e,dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni, rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n.18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885).Da quanto sopra discende che:a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di provarientrano fra i compiti istituzionali del giudice di merito, sfuggendo entrambe acensure in sede di legittimità, se adeguatamente motivate ed immuni da errorilogico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, secorrettamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversainterpretazione del materiale probatorio;b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche conriferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti - ovvero diassenza di esigenze cautelari - è ammissibile solo se la censura riportal’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovverol’allegazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione del provvedimento,secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio dilegittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti, sia quelleche si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate evalorizzate dal giudice di merito (si veda, fra tante, Sez. 3, n. 40873 del21.10.2010, Merja, Rv 248698).3. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo unprovvedimento di riesame relativo a misura cautelare emessa per i reati diomicidio pluriaggravato, rapina e altro: [OSCURATO:PERSONA] ed XXXXXXXXXXXXavrebbero ucciso l’anziana [OSCURATO:PERSONA] per un movente economico (siprecisa che la XXXXXXXX era zia di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, marito dellaXXXXXXX; la [OSCURATO:PERSONA] è una persona conosciuta dalla prima mediante ricerca online e che ha condiviso il proposito omicidiario della [OSCURATO:PERSONA]). La XXXXXXXXsarebbe stata uccisa – stando all’ipotesi accusatoria - mediante iniezione dibenzodiazepine e altro.4. Il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXaggredisce il profilo della gravità indiziaria.4.1. Non vi sarebbe anzitutto certezza, in ipotesi difensiva, circa lasussistenza di un fatto omicidiario e, inoltre, nulla consentirebbe di ricondurretale gesto delittuoso proprio alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non può essere collocata sulluogo dei fatti, al momento della morte della XXXXXXXX. L’indagata - aggiungela difesa - ha documentalmente dimostrato la trasparenza del comportamento daella sempre tenuto, nei confronti della deceduta. Si sostiene essere inverosimile,dunque, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte alla realizzazione dell’omicidio, attesoche – nel corso della medesima giornata – ella ha sia effettuato la vendita deigioielli, sia disposto i bonifici bancari in favore della [OSCURATO:PERSONA] (segno evidente dicome la ricorrente non fosse a conoscenza dell’avvenuto decesso della donna).Non vi sarebbe certezza, infine, nemmeno quanto all’orario preciso dellamorte (sostiene la difesa, sul punto specifico, che la ricorrente si trovasse allavoro, al momento del decesso della XXXXXXXX, laddove la dinamicadell’assassinio, come descritta in rubrica, postulerebbe la necessaria presenza sulposto).4.2. Contrariamente all’assunto difensivo, nell’avversata decisione vi èuna ricostruzione ampia, lineare e coerente, in ordine al compendio indiziariogravante sulla ricorrente.Gli elementi emersi a carico dell’indagata, infatti, sono molteplici e dieterogenea genesi, ma comunque tutti tra loro perfettamente collimanti e sonoesposti dal Tribunale del riesame conformemente ai canoni della logica, senzaincorrere nella pur minima forma di contraddittorietà. In particolare, si sottolineanell’impugnata ordinanza la sicura presenza in loco in casa della vittima, nellasso di tempo in cui si colloca l’assassinio. Si evidenzia poi come la XXXXXXXabbia fornito un falso alibi e si ricorda la presenza di una sua traccia biologica,sul cuscino che si trovava accanto al cadavere.Non manca di r icordare, i l Tr ibunale del r iesame, comeXXXXXXXXXXXXX - persona unitamente alla quale l’indagata avrebbe, inpassato, posto in essere una tentata truffa in danno proprio della XXXXXXXX,abbia affermato di aver appreso dalla [OSCURATO:PERSONA] della riconducibilità allaXXXXXXX dell’omicidio. Si aggiunge la dichiarazione resa da un soggetto, circasospetti nutriti dalla XXXXXXXX nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Si è acquisita,inoltre, la dichiarazione di un falegname, al quale la XXXXXXXX aveva chiesto dicambiarle la serratura di casa, dicendosi impaurita.Prosegue l’ordinanza impugnata, ricordando come la [OSCURATO:PERSONA] abbiaeffettuato ricerche in internet su veleni letali, nei giorni precedenti l’omicidio; èstata rinvenuta, inoltre, una sua traccia biologica sul volante dell’autovetturadella vittima, che ella nel pomeriggio dell’omicidio aveva provveduto a spostare.Non è nemmeno tutto, visto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata ripresa dalle telecamere diun negozio “[OSCURATO:PERSONA]” sito in XXXXXXXXXX, nel pomeriggio dell’omicidio,laddove aveva venduto i gioielli sottratti alla XXXXXXXX, provvedendo poiall’invio alla [OSCURATO:PERSONA] di parte della somma ottenuta. Si evidenzia anche,nell’ordinanza impugnata, come la ricorrente abbia tentato di sviare le indagini enon abbia esitato a calunniato i due stranieri nominati in parte narrativa,accusandoli falsamente dell’omicidio (rectius, inducendo il marito ad accusarli).Per finire, segnala il Tribunale del riesame come siano versatenell’incarto processuale intercettazioni telefoniche e ambientali di univocasignificazione [qui non è superfluo ricordare come l’interpretazione del contenutodelle conversazioni costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, laddove talevalutazione sia motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime diesperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01)].4.3. La censura difensiva, in definitiva, è inammissibile, in quantopalesemente finalizzata alla mera rivisitazione di questioni di merito,adeguatamente affrontate nell’ordinanza impugnata, senza confronto adeguatocon le ragioni poste a fondamento dello stesso. È noto, però, come siaradicalmente inammissibile ogni doglianza che verta su questioni di puro fatto,tese a sottoporre al giudice di legittimità una diversa valutazione delle proveraccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, letterae), cod. proc. pen., con limiti non aggirabili, ovviamente, col mero richiamo aviolazioni normative di cui agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04): salvo non emergano omissioni,contraddizioni o illogicità manifeste e, naturalmente, decisive. Queste ultime, inquanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza, peressere la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessatrascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 4,n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).5. Scaturiscono da una matrice comune e ben si prestano, quindi, a unaagevole trattazione unitaria i primi due motivi del ricorso relativo alla posizionedella [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo dell’impugnazione presentato nell’interessedella [OSCURATO:PERSONA]; tali doglianze aggrediscono la ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari, incentrandosi in particolare sui profili dell’attualità e concretezza delpericolo di reiterazione.L’iter motivazionale seguito dal Tribunale del riesame è - ad onta dellecontrarie osservazioni difensive - puntuale, dettagliato e privo di aporieconcettuali e, pertanto, non merita alcuna censura in sede di legittimità, anche inconsiderazione della natura marcatamente reiterativa e fattuale delle obiezionisussunte negli atti di impugnazione.5.1. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], infatti, nell’ordinanza impugnata vienesottolineata la natura particolarmente efferata del gesto delittuoso posto inessere, evidenziandosene tanto la turpe causale (ritenuta essere di naturaesclusivamente economica), quanto le modalità attuative, sintomo di unadistorta attitudine al crimine (viene ricordato, infatti, il rilevante dato delreperimento causale della complice). Non si trascura, peraltro, la valenza dellaspregiudicata condotta successivamente serbata, concretizzatasi nella venditadei beni sottratti alla defunta presso un esercizio commerciale, a ulterioredimostrazione della totale assenza di remore o forme pur larvate di resipiscenza.5.2. Per ciò che inerisce alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame trae lasussistenza delle necessarie esigenze cautelari, parimenti, dal moventeeconomico e dalle spregiudicate modalità di adesione al progetto criminoso. Sievidenzia, inoltre, la condotta anche processualmente inaffidabile dell’indagata,la quale non ha mostrato tentennamenti nel mentire circa il suo stato digravidanza, ad ulteriore riprova di una lucida propensione al crimine.6. Con il terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXX si deduce la nullità dell’ordinanza di custodia cautelare edell ’ordinanza ora impugnata, a causa del mancato espletamentodell’interrogatorio preventivo. È sufficiente, allora, ricordare come si proceda inrelazione al delitto di omicidio pluriaggravato, dovendosi pertanto fareriferimento al dettato degli artt. 291 comma 1-quater e 407 comma 2 lett. a) n.2) cod. proc. pen., al ricorrere di ravvisate esigenze inerenti alla possibilereiterazione della condotta criminosa.Per ciò che riguarda alcune delle contestazioni riportate in rubrica, ineffetti, l’espletamento dell’interrogatorio preventivo non sarebbe statonecessario; sono però ineccepibili, sul punto, i richiami giurisprudenzialicontenuti nell’ordinanza (si veda Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis,Rv. 287774 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di misure cautelari personali, ilgiudice, a fronte della contestazione di una pluralità di reati, taluno soltanto deiquali consenta la non effettuazione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291,comma 1-quater, cod. proc. pen., non può procedere separatamente perciascuno di essi, ma è tenuto a provvedere avuto riguardo alla complessivadomanda cautelare, sicché deve effettuare l'interrogatorio successivo, ex art.294 cod. proc. pen., in relazione a tutti i reati ritenuti configurabili, alla streguadella propria valutazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, allaconfigurabilità di circostanze e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e diesigenze cautelari, stante la natura speciale di tale ultima disposizione e, quindi,la sua portata derogatrice rispetto alla regola generale dell'interrogatorioanticipato››; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionataSez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, V., Rv. 288044 – 01, secondo cui: ‹‹In tema dimisure cautelari personali, la regola generale dell'interrogatorio di garanziapreventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trovaapplicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelareriguardante una pluralità di reati tra loro connessi, per taluno dei quali siaprevista una deroga, dovendosi riconoscere prevalenza al più grave reatoritenuto a ciò ostativo dal legislatore, in funzione della prevalente esigenza dimantenere riservata l'iniziativa cautelare unitaria››).Per concludere, trattasi di una doglianza da rigettare.7. Il quarto motivo del ricorso concernente la posizione della XXXXXXXafferisce alla scelta della misura, invocando la difesa la concessione della menoafflittiva misura degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialettoelettronico.Ad onta delle obiezioni difensive, però, il provvedimento impugnatocontiene una motivata valutazione, in punto di inadeguatezza di tale, menosevero, presidio cautelare. Il Tribunale del riesame, infatti, valorizza in tal sensola gravissima natura del fatto commesso e la causale meramente economica chene ha sorretto la realizzazione; una situazione che è stata giudicata atta arendere necessaria l’adozione della più rigorosa forma di tutela, venendo inrilievo un pericolo di commissione di condotte di analoga natura non altrimentifronteggiabile. A fronte di tale valutazione, la difesa non riesce ad oltrepassare lostadio della critica meramente oppositiva, così rendendo infondato il motivo.8. Mediante il terzo motivo formulato nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], ladifesa si duole della asserita violazione del divieto di disporre la custodia incarcere, al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 275 comma 4 cod. proc.pen. cod. proc. pen., per essere l’indagata madre di una bambina di età inferioread anni sei. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, però, è presente nelprovvedimento impugnato una struttura motivazionale che – anche quanto allospecifico aspetto – è lineare e congruente e che merita, quindi, di restare alriparo da qualsivoglia stigma, nel giudizio di legittimità.Il Tribunale del riesame, infatti, ha evidenziato come l’indagata non sisia fatta scrupolo alcuno di sottrarre alla figlia una figura di riferimento, quale labisnonna. È stato poi indicato il movente economico, che presentaintrinsecamente una connotazione egoistica e vile: secondo i Giudici del merito,infatti, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essersi viepiù allarmata, per aver appresodell’intenzione (riferita da [OSCURATO:PERSONA]) della XXXXXXXX, di modificare ilproprio testamento e di lasciare la propria eredità non più al nipote XXXXXXXXXX(marito dell’indagata), bensì alla bisnipote (figlia della stessa), con ilconsequenziale intervento del giudice tutelare e con la prevedibile impossibilità –per la [OSCURATO:PERSONA] stessa - di manovrare il denaro a proprio piacimento. Almovente economico, poi, il Tribunale del riesame ha saldato la naturaparticolarmente abietta della condotta tenuta dall’indagata, in fase attuativa delproposito omicidiario (una condotta sostanziatasi nel reperimento di unacomplice in maniera casuale, addirittura all’esito di ricerca effettuata on line).Risulta ampiamente argomentata, in definitiva, la sussistenza diesigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da rendere la misura più several'unica adeguata alla pericolosità della ricorrente, nonostante la presenza diprole.9. Con il quarto motivo del ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX, si lamenta l’inutilizzabilità anche erga alios della dichiarazioneaccusatoria resa da [OSCURATO:PERSONA]. Come sopra già esposto, trattasi dellapersona in concorso con la quale le ricorrenti avrebbero tentato di truffare, inpassato, l’anziana XXXXXXXX e che afferma che la [OSCURATO:PERSONA] - nel corso di unaconversazione intrattenuta su Skype - le avrebbe mostrato un cartello, sul qualesarebbe stata testualmente scritta la frase “XXXXXX ha ucciso la vecchia”.L’inutilizzabilità deriverebbe – in ipotesi difensiva - dall’esser stata ascoltata laXXXXXX quale persona informata dei fatti (non come indagata di reatoconnesso), in assenza degli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., pur procedendosigià a suo carico separatamente per la suddetta truffa (risalente a due mesiaddietro).9.1. In primo luogo, il motivo pecca sotto il profilo dell’autosufficienza,sarebbe concretizzata la lamentata violazione. Ciò rende impossibile avere lacertezza che il verbale stesso sia stato interrotto o meno; ancor più a monte, ladifesa non chiarisce quale sia stato, precisamente, il tenore esatto delleaffermazioni della XXXXXX.9.2. La base logico-giuridica da cui muove l’ordinanza, peraltro, non vienedecisivamente contrastata dalla asserita presenza dell’errore denunciato dalricorrente.Giova infatti osservare come - laddove venga dedotta l'invalidità, o ancheil travisamento di un atto di rilevanza probatoria - non basti invocarel'espunzione delle relative risultanze, dall'orizzonte cognitivo e valutativo delgiudice, essendo ben possibile che l’elemento probatorio illegittimamenteassunto, ovvero erroneamente percepito, non infirmi in maniera irreversibile lasaldezza logica dell'impianto giustificativo, posto a sostegno del decisum,residuando comunque argomentazioni di inconfutabile spessore concettuale.L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un determinato elemento,dunque, non determina ipso facto l'automatica caducazione della decisione,dovendosi, in ogni caso, sottoporre quest’ultima alla c.d. "prova di resistenza", inmodo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali benpotrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il raggiungimento delmedesimo esito. Spetta allora al ricorrente argomentare adeguatamente, circal'incidenza dell'errore percettivo sulla solidità dell’impianto decisorio.Nel caso in disamina, la doglianza è sostanzialmente restata fine a séstessa, assumendo così – del tutto impropriamente - un tenore autoreferenzialeed immediatamente decisivo e finendo per perdere la pur minima attitudinedisarticolante, rispetto alla tenuta del provvedimento impugnato.10. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto deiricorsi; segue ex lege la condanna delle ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertàdelle ricorrenti, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellaCancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Ricorrendone lecondizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1,del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.