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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02863/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24679/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fato; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non dedotto specificamente in appello, e, quanto al secondo, perchè meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24679/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fato; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non dedotto specificamente in appello, e, quanto al secondo, perchè meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.