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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 30802/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/2026 del Tribunale di sorveglianza di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli harespinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzionedomiciliare e semilibertà, formulate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di dueanni di reclusione, inflitta in relazione alla condanna per due ipotesi diricettazione, risalenti agli anni 2007 e 2012, indicate nel provvedimento diesecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli il15 maggio 2018 per la pena complessiva di due anni di reclusione.A sostegno della decisione ha evidenziato i numerosi carichi pendenti per ireati di cui agli artt. 648, 648-bis e 640 cod. pen., per la commissione dei quali ilcondannato aveva utilizzato svariati alias, la recente segnalazione (12 maggio2025) per i reati di sostituzione di persona, falsa attestazione a pubblico ufficiale,possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi, infine, l’assenza diun’attività lavorativa lecita e/o di percorsi di reinserimento sociale.Tanto ha ritenuto sufficiente a delineare un’inclinazione a delinqueresistematica e abituale e, conseguentemente, un giudizio prognostico negativo inordine al pericolo di recidiva indispensabile per la concessione delle misurealternative.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv.Chianese, e lo affida a un unico, articolato motivo, con cui formalmente lamentaviolazione di legge in relazione agli artt. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)e 678 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, ma, sostanzialmente,denuncia l’apparenza della motivazione posta a base del provvedimento, anchecon riferimento al diniego della detenzione domiciliare e della semilibertà (p. 8del ricorso).Evidenzia, invero, l’avvenuta allegazione all’originaria istanza di misurealternative della dichiarazione di disponibilità rilasciata dal legale rappresentantepro tempore della società “[OSCURATO:PERSONA]” alla sua assunzione elamenta che, nonostante la richiesta formulata dal Giudice specializzatoriguardante le informazioni relative anche all’offerta lavorativa, la decisionereiettiva è stata adottata nonostante la relazione redatta dal personale dellalocale Questura nulla indicasse al riguardo.

Sarebbe stata, inoltre, del tuttonegletta la disponibilità, documentata all’udienza del 10 ottobre 2025,dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] O. Carm.

O.n.l.u.s. allo svolgimento di un serviziodi volontariato, in aggiunta all’attività lavorativa già indicata.Del pari illogica sarebbe la prognosi di recidiva, siccome fondata sui solicarichi pendenti e in contrasto con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ilMagistrato di sorveglianza di Napoli aveva escluso la delinquenza abituale delcondannato in occasione della valutazione della richiesta di applicazione di unamisura di sicurezza, valorizzando il dato che le condotte criminose risalivano a unarco temporale precedente all’ultimo decennio di vita.Denuncia, infine, come assertivo e generico il riferimento alla denuncia12.5.2025, privo di alcun riscontro concreto riguardante la condotta commessa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 25 marzo 2026, ha prospettato l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.1.

Questa Corte ha chiarito, con orientamento consolidato e condiviso dalCollegio, che «In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, ilgiudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, suirisultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esamescientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con precisoriferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti glielementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigettodell'istanza» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 –01.

Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze diaffidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo diadeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenzaaccordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito deiprogressi riscontrati nel corso del trattamento).1.1.

Quanto all’affidamento in prova, l'art. 47, comma 2, Ord. pen.consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possaritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo cheegli commetta altri reati».

Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale,l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna alcarcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione dellapersonalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibileformulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esitodella misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).

In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza diquesta Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessionedella misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in sensonegativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e iprecedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del30/10/2019, M., Rv. 277924).

In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, lanatura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione devecostituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv.213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi dellapersonalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può maiprescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato edai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dellaponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e dellaprevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n.31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Si è inoltre precisato che, fra gliindicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoveratil'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruitàdella condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buonaprospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, ScuottoGiuseppina, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (dep. 2024), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285855 –01).Pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui èstata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione delcomportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciatala condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzionedella sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediantela misura alternativa richiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (dep.2024), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285855 – 01).In ogni caso, non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep.10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).

Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività dicarattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere dicompiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur nonprescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto)e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioninegative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (suquesto specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iterfinalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misurealternative alla detenzione.

1.2. Quanto alla detenzione domiciliare, la stessa non può essereesclusa sulla sola considerazione che, all'esito delle valutazioni sullameritevolezza del beneficio, si riscontri la persistenza di un tasso di pericolositàsociale del condannato, sempre che lo stato detentivo, anche se domiciliare, e lealtre prescrizioni siano idonee a contenere il rischio di recidiva (Sez. 1, n. 14962del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 – 01) e analoghi principi valgono per lasemilibertà, essendo demandato al giudice di compiere una valutazione nonrigidamente predeterminata, di cui è tenuto a render conto nella motivazione delprovvedimento, in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso deltrattamento, ferma la necessità che ricorra il presupposto del limite di pena daespiare e le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società. (Sez. 1,n. 49 del 11/12/2020 (dep. 2021), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280211 – 01).2.

Degli esposti principi il giudice specializzato – quanto all’affidamento inprova e alla detenzione domiciliare – non ha fatto corretta applicazione e ha resouna motivazione manifestamente illogica laddove, trascurando del tutto leallegazioni difensive in punto di disponibilità all’assunzione e allo svolgimento direinserimento sociale, concentrando in via pressocché esclusiva la suaPesaro che, tuttavia, è del tutto priva dell’indicazione dell’epoca di commissionedei reati.

Il Tribunale, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul soloelemento dei reati commessi e dei risalenti carichi pendenti, facendo di essi unaconsiderazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senzaconsiderazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione dellapersonalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condottasanzionata e senza fare una congrua valutazione delle risultanze indicate nelleallegazioni difensive e senza attendere la completa istruttoria dell’Autorità diPubblica sicurezza cui aveva demandato i controlli sull’attività lavorativa.A tale ultimo proposito, osserva il Collegio che – se è ben vero che ilTribunale ha ampia discrezionalità sul se esercitare i propri poteri officiosi – èaltrettanto innegabile che, ove li abbia motivatamente esercitati, debbaper le quali li abbia ritenuti non più necessari; ciò che nel caso in esame ilGiudice specializzato non ha fatto.3.

A diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla richiesta misura dellasemilibertà, certamente non concedibile stante l’assenza dei presupposti di cuiall’art. 50 Ord. pen. e che il cui diniego il ricorrente ha avversato sologenericamente, nella sola parte conclusiva dell’impugnazione, interamenteincentrata sulla motivazione riguardante l’affidamento in prova e la detenzionedomiciliare.4.

L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamenteall'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame che, libero negliesiti, sia ossequiante dei suindicati principi.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle misure dell'affidamento inprova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, con rinvio per nuvogiudizio su tali punti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 del Tribunale di sorveglianza di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli harespinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzionedomiciliare e semilibertà, formulate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di dueanni di reclusione, inflitta in relazione alla condanna per due ipotesi diricettazione, risalenti agli anni 2007 e 2012, indicate nel provvedimento diesecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli il15 maggio 2018 per la pena complessiva di due anni di reclusione.A sostegno della decisione ha evidenziato i numerosi carichi pendenti per ireati di cui agli artt. 648, 648-bis e 640 cod. pen., per la commissione dei quali ilcondannato aveva utilizzato svariati alias, la recente segnalazione (12 maggio2025) per i reati di sostituzione di persona, falsa attestazione a pubblico ufficiale,possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi, infine, l’assenza diun’attività lavorativa lecita e/o di percorsi di reinserimento sociale.Tanto ha ritenuto sufficiente a delineare un’inclinazione a delinqueresistematica e abituale e, conseguentemente, un giudizio prognostico negativo inordine al pericolo di recidiva indispensabile per la concessione delle misurealternative.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv.Chianese, e lo affida a un unico, articolato motivo, con cui formalmente lamentaviolazione di legge in relazione agli artt. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)e 678 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, ma, sostanzialmente,denuncia l’apparenza della motivazione posta a base del provvedimento, anchecon riferimento al diniego della detenzione domiciliare e della semilibertà (p. 8del ricorso).Evidenzia, invero, l’avvenuta allegazione all’originaria istanza di misurealternative della dichiarazione di disponibilità rilasciata dal legale rappresentantepro tempore della società “[OSCURATO:PERSONA]” alla sua assunzione elamenta che, nonostante la richiesta formulata dal Giudice specializzatoriguardante le informazioni relative anche all’offerta lavorativa, la decisionereiettiva è stata adottata nonostante la relazione redatta dal personale dellalocale Questura nulla indicasse al riguardo. Sarebbe stata, inoltre, del tuttonegletta la disponibilità, documentata all’udienza del 10 ottobre 2025,dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] O. Carm. O.n.l.u.s. allo svolgimento di un serviziodi volontariato, in aggiunta all’attività lavorativa già indicata.Del pari illogica sarebbe la prognosi di recidiva, siccome fondata sui solicarichi pendenti e in contrasto con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ilMagistrato di sorveglianza di Napoli aveva escluso la delinquenza abituale delcondannato in occasione della valutazione della richiesta di applicazione di unamisura di sicurezza, valorizzando il dato che le condotte criminose risalivano a unarco temporale precedente all’ultimo decennio di vita.Denuncia, infine, come assertivo e generico il riferimento alla denuncia12.5.2025, privo di alcun riscontro concreto riguardante la condotta commessa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 25 marzo 2026, ha prospettato l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.1. Questa Corte ha chiarito, con orientamento consolidato e condiviso dalCollegio, che «In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, ilgiudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, suirisultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esamescientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con precisoriferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti glielementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigettodell'istanza» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 –01. Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze diaffidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo diadeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenzaaccordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito deiprogressi riscontrati nel corso del trattamento).1.1. Quanto all’affidamento in prova, l'art. 47, comma 2, Ord. pen.consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possaritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo cheegli commetta altri reati».      Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale,l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna alcarcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione dellapersonalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibileformulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esitodella misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).       In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza diquesta Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessionedella misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in sensonegativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e iprecedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del30/10/2019, M., Rv. 277924).      In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, lanatura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione devecostituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv.213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi dellapersonalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può maiprescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato edai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dellaponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e dellaprevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n.31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).  Si è inoltre precisato che, fra gliindicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoveratil'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruitàdella condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buonaprospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, ScuottoGiuseppina, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (dep. 2024), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285855 –01).Pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui èstata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione delcomportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciatala condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzionedella sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediantela misura alternativa richiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (dep.2024), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285855 – 01).In ogni caso, non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep.10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).       Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività dicarattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere dicompiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur nonprescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto)e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioninegative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (suquesto specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iterfinalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misurealternative alla detenzione.      1.2. Quanto alla detenzione domiciliare, la stessa non può essereesclusa sulla sola considerazione che, all'esito delle valutazioni sullameritevolezza del beneficio, si riscontri la persistenza di un tasso di pericolositàsociale del condannato, sempre che lo stato detentivo, anche se domiciliare, e lealtre prescrizioni siano idonee a contenere il rischio di recidiva (Sez. 1, n. 14962del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 – 01) e analoghi principi valgono per lasemilibertà, essendo demandato al giudice di compiere una valutazione nonrigidamente predeterminata, di cui è tenuto a render conto nella motivazione delprovvedimento, in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso deltrattamento, ferma la necessità che ricorra il presupposto del limite di pena daespiare e le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società. (Sez. 1,n. 49 del 11/12/2020 (dep. 2021), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280211 – 01).2. Degli esposti principi il giudice specializzato – quanto all’affidamento inprova e alla detenzione domiciliare – non ha fatto corretta applicazione e ha resouna motivazione manifestamente illogica laddove, trascurando del tutto leallegazioni difensive in punto di disponibilità all’assunzione e allo svolgimento direinserimento sociale, concentrando in via pressocché esclusiva la suaPesaro che, tuttavia, è del tutto priva dell’indicazione dell’epoca di commissionedei reati. Il Tribunale, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul soloelemento dei reati commessi e dei risalenti carichi pendenti, facendo di essi unaconsiderazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senzaconsiderazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione dellapersonalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condottasanzionata e senza fare una congrua valutazione delle risultanze indicate nelleallegazioni difensive e senza attendere la completa istruttoria dell’Autorità diPubblica sicurezza cui aveva demandato i controlli sull’attività lavorativa.A tale ultimo proposito, osserva il Collegio che – se è ben vero che ilTribunale ha ampia discrezionalità sul se esercitare i propri poteri officiosi – èaltrettanto innegabile che, ove li abbia motivatamente esercitati, debbaper le quali li abbia ritenuti non più necessari; ciò che nel caso in esame ilGiudice specializzato non ha fatto.3. A diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla richiesta misura dellasemilibertà, certamente non concedibile stante l’assenza dei presupposti di cuiall’art. 50 Ord. pen. e che il cui diniego il ricorrente ha avversato sologenericamente, nella sola parte conclusiva dell’impugnazione, interamenteincentrata sulla motivazione riguardante l’affidamento in prova e la detenzionedomiciliare.4. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamenteall'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame che, libero negliesiti, sia ossequiante dei suindicati principi.     P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle misure dell'affidamento inprova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, con rinvio per nuvogiudizio su tali punti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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