CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 34893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del GIP del TRIBUNALE di Bergamo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 9 ottobre 2025 - all'esito di giudizio abbreviato — il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c),d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Serina il 19 maggio 2024) e lo ha condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di mesi tre di arresto ed C 650 di ammenda sostituita col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.186, comma 9 bis, del medesimo decreto. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la confisca dell'autovettura che l'imputato conduceva in stato di ebbrezza (risultata essere di proprietà dello stesso) precisando che, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, avrebbero potuto essere adottati i provvedimenti previsti dall'art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione,deducendo violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada e chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Con memoria del 18 maggio 2026, il difensore dell'imputato, preso atto del contenuto del ricorso, ha chiesto che la sanzione amministrativa accessoria fosse applicata nella misura minima prevista dalla legge. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte , chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 5. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada all'accertamento del reato «consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni». Non v'è dubbio, pertanto, che nel caso di specie il Tribunale avrebbe dovuto disporre questa sanzione determinandone la durata. Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del 2reato, potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione e potrà essere revocata la confisca (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, rv.271040; Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903). 6. La determinazione della durata della sospensione della patente di guida implica una valutazione di merito. Nel caso di specie, pertanto, non può trovare applicazione l'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Bergamo — ufficio G.i.p., persona fisica diversa — che dovrà determinare la durata di tale sanzione amministrativa accessoria sospendendone l'efficacia fino alla conclusione del lavoro di pubblica utilità e alla valutazione dell'esito del suo svolgimento. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.MLu ia,Vi ale Emanuele IO i a Ivo n'PO3r.:',ATC) [OSCURATO:PERSONA] nzi nariiudiziario lanfran Catenazzo 3