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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00600/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 16 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Trani, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie del 6 dicembre 2018, di sua condanna, anche agli effetti civili, per il delitto ex art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. All' uopo, tramite il difensore, denuncia, con un solo motivo, anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'illogicità e la contraddit- torietà della motivazione rassegnata dal Tribunale, sotto il profilo del travisa- mento del fatto e del travisamento delle prove, segnatamente con riguardo al contenuto della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], all'attendibilità dei testi escussi e al diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).

Tanto comporta l'inammissibilità delle formulate censure anche laddove è dedotto il travisamento della prova e l'im- motivato diniego della riapertura dell'istruttoria dibattimentale, non essendo state indicate, vieppiù in presenza di una doppia conforme sull'affermazione di responsabilità, evidenze dimostrative dotate di spiccata decisività, atte a disar- ticolare la tenuta della motivazione censurata (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), tali non potendosi considerare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per come cristallizzate in querela, alla stregua di quanto ritenuto dal decidente di merito (pag. 4, ultimo capoverso sentenza impugnata).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. i P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4,, P l&-Mmn Am1AAA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 16 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Trani, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie del 6 dicembre 2018, di sua condanna, anche agli effetti civili, per il delitto ex art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. All' uopo, tramite il difensore, denuncia, con un solo motivo, anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'illogicità e la contraddit- torietà della motivazione rassegnata dal Tribunale, sotto il profilo del travisa- mento del fatto e del travisamento delle prove, segnatamente con riguardo al contenuto della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], all'attendibilità dei testi escussi e al diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Tanto comporta l'inammissibilità delle formulate censure anche laddove è dedotto il travisamento della prova e l'im- motivato diniego della riapertura dell'istruttoria dibattimentale, non essendo state indicate, vieppiù in presenza di una doppia conforme sull'affermazione di responsabilità, evidenze dimostrative dotate di spiccata decisività, atte a disar- ticolare la tenuta della motivazione censurata (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), tali non potendosi considerare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per come cristallizzate in querela, alla stregua di quanto ritenuto dal decidente di merito (pag. 4, ultimo capoverso sentenza impugnata). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. i P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4,, P l&-Mmn Am1AAA
Sentenza Cassazione n. 00600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris