CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Como che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in concorso di bottiglie di liquore all'interno di esercizio com- merciale, condannandolo alla pena di giustizia„ 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità rilevando la inidoneità indiziaria degli elementi posti a fondamento del riconoscimento del contributo offeto, quale concorrente nella condotta di impossessamento delle bottiglie. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito. Il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato le ragioni per cui ha inteso ravvisare il concorso nel reato in capo al [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dell'azione sinergica rappresentata dal prelevamento delle bottiglie e dalla elimi- nazione dei dispositivi antitaccheggio, bottiglie che poi erano state occultate dal GERONIMI, alla presenza del prevenuto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 D E POSITAT A