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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38887/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 9 settembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2013; fatti commessi in Napoli il 31 dicembre 2014.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, oltre che del tutto generico, riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagine 4-5), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le modalità dell'offesa e la gravità del contegno tenuto dall'imputato, con riferimento al danno rilevante cagionato all'Erario, mentre in ordine alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, la gravità del contegno, le conseguenze che ne sono conseguite e l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, a fronte di un trattamento sanzionatorio inferiore alla media edittale e di un apparato argomentativo non irrazionale, né frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Rilevato, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 9 settembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2013; fatti commessi in Napoli il 31 dicembre 2014. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, oltre che del tutto generico, riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagine 4-5), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le modalità dell'offesa e la gravità del contegno tenuto dall'imputato, con riferimento al danno rilevante cagionato all'Erario, mentre in ordine alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, la gravità del contegno, le conseguenze che ne sono conseguite e l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, a fronte di un trattamento sanzionatorio inferiore alla media edittale e di un apparato argomentativo non irrazionale, né frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Rilevato, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 novemb
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