CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 27360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 01/07/1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] .lette le conclusioni del PG `zARitenuto in fatto 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha rigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo diretto per equivalente emesso dal Giudice per le indagni preliminari dello stesso Tribunale il 26 dicembre 2025, finalizzato alla confisca, di C 8.160.067,47, per il reato di cui all'art. 270bis cod. pen. Il sequestro è stato disposto ed eseguito a carico di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente, per una somma di 8.665 C in contanti, rinvenuta sulla sua persona; nonché per la somma in contanti di 60.740 C e tre lingottini d'oro rinvenuti nell'abitazione coniugale. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la somma in contanti di C 60.740 è il ricavato di una vendita del 5/9/2022 di un terreno di sua proprietà per l'importo di 33.000 dinari giordani, corrispondente al cambio attuale a 39.930 euro, e di una seconda operazione (di cui a un documento del 30/12/2025) relativa ad un altro suo terreno per l'importo di 20.000 dinari giordani, corrispondenti ad C 24.200. A questo proposito ha prodotto la traduzione giurata del contratto del 2022, che sarebbe stato sequestrato in originale durante la perquisizione, e di un'attestazione del 30/12/2025 relativa alla restituzione in suo favore, da parte della società Hacar, di una quota di partecipazione a una società operante nell'edilizia. Il Tribunale ha però rilevato che non v'è prova che il contratto di vendita del 2022 possa esser riferito a una parte del denaro contante custodito nella cassaforte dell'abitazione, sia per il notevole lasso di tempo trascorso da allora, sia perché la vendita è avvenuta in valuta diversa da quella del denaro oggetto di sequestro. Anche l'attestazione della restituzione di una somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe avvenuta, stando al documento prodotto, due anni prima, non prova la relazione tra quella vicenda e il denaro in contante oggetto di sequestro, non essendoci peraltro chiarezza in ordine alla provenienza del documento, della cui traduzione si è fatto carico il difensore. Entrambi i documenti non sono atti pubblici e dunque non fanno piena prova della rispettiva provenienza, della data, né delle dichiarazioni in essi contenute. Quanto ai lingottini d'oro, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le modalità della loro custodia, cioè nella cassaforte all'interno dello stesso cofanetto in cui erano custoditi i gioielli a lei già restituiti, dimostrano che erano e sono nella sua esclusiva appartenenza. Il Tribunale, di contro, ha rilevato che proprio il fatto che fossero custoditi nell'abitazione ove risiedeva l'indagato ne attesta la riconducibilità a lui. Il Tribunale ha quindi evidenziato che dall'indagine sono emersi elementi dimostrativi della costante disponibilità da parte degli indagati, tra cui il coniuge 1della [OSCURATO:PERSONA], di notevoli somme di denaro inviate per mezzo di alcune associazioni ad esponenti di Hamas. Ha quindi concluso che la disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una notevole somma di denaro in contanti quale quella rinvenuta è congrua alle condotte accertate. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha erroneamente applicato la disciplina civilistica in tema di documenti, negando l'idoneità probatoria della documentazione prodotta. Avrebbe dovuto, invece, applicare i criteri di valutazione della prova documentale previsti dall'articolo 192 c.p.p., per cui qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice e ha valore probatorio, anche se privo di certificazione ufficiale di conformità. Peraltro, ha travisato la prova, affermando erroneamente che il secondo documento è stato formato due giorni prima dell'esecuzione del sequestro: il vero è che la quietanza è stata formata e inviata su richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] tre giorni dopo il sequestro. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di carenza assoluta di motivazione. La difesa aveva presentato una richiesta subordinata di restituzione del 50% della somma sequestrata, sul presupposto che, trovandosi i beni nella casa coniugale, la proprietà dovesse intendersi comune e per quote di pari valore. La richiesta è stata rigettata senza motivazione, non potendosi considerare tale il rilievo che l'indagine ha dimostrato la disponibilità da parte degli indagati di notevoli somme di denaro. Anche in relazione ai lingottini la motivazione è assente, perché il Tribunale si è limitato a osservare che erano custoditi nell'abitazione di residenza del coniuge della [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare in alcun modo perché si esclude che essi appartenessero alla ricorrente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Non sussiste alcuna violazione di legge, in specie dell'art. 192 cod. proc. pen., di cui il Tribunale ha fatto corretta 2applicazione, esercitando il potere di autonoma valutazione critica dei documenti prodotti. Ha infatti dato conto dei criteri adottati e ha chiarito che i documenti prodotti dalla difesa, riconducibili alla categoria delle scritture private e pertanto acquisibili in sede processuale, non danno prova, nel caso di specie, dei fatti dedotti per fondare la pretesa restitutoria. Non consentono, infatti, secondo quanto argomentato dal Tribunale, di ricondurre i beni in sequestro alla proprietà esclusiva, o pro quota, della ricorrente, perché non danno certezza in ordine all'esistenza di un collegamento tra il denaro in sequestro e le vicende negoziali di cui intendono dare attestazione. Del tutto infondato è, poi, il lamentato travisamento della prova relativo alla data di esecuzione del sequestro (in riferimento alla data di formazione del secondo documento), data l'irrilevanza nel costrutto argomentativo dell'ordinanza di tale profilo, che non si prospetta in termini di decisività. 2.1. È poi infondato il motivo di carenza assoluta di motivazione. Il Tribunale ha argomentato in ordine alla impossibilità di riconoscere l'appartenenza esclusiva, o anche pro quota, del denaro e dei lingotti in capo alla ricorrente, facendo riferimento alle risultanze investigative da cui si trae che il coniuge della ricorrente, unitamente ad altri coindagati, dispone di rilevanti somme di denaro che ha indirizzato, tramite alcune associazioni, ad Hamas. Ciò rende di gran lunga più fondata l'ipotesi della appartenenza esclusiva di quanto in sequestro a lui invece che alla ricorrente, senza che possa opporsi, a fronte di risultanze investigative, la presunzione del tutto astratta di una comproprietà per quote pari. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MRorniutDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA]- _IARIO ILFUNziof 3