Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 82/1979
ECLI:IT:COST:1979:82
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA], che, con ricorso 4 marzo 1978, aveva
chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. - sua ex datrice di
lavoro - al pagamento della complessiva somma di lire 16.446.629 per
differenza di retribuzioni a vari titoli pretese, in dipendenza del
dedotto rapporto di lavoro, iniziato il 5 febbraio 1968 e terminato il
31 gennaio 1976, la convenuta oppose la prescrizione quinquennale, di
cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., per essere il dedotto rapporto di
lavoro soggetto alle leggi 604/1966 e 300/1970.
L'adito pretore di Parma, con ordinanza 14 aprile 1978, poi
notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n.278 del
4 ottobre 1978 (ord.356/1978), ha ritenuto rilevanti e non
manifestamente infondate 1) la questione di costituzionalità dell'art.
2948 n. 4 cod. civ., in riferimento all'art. 136 della Costituzione, in
quanto, successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale 10 giugno 1966 n. 63, consenta che la prescrizione
quinquennale del diritto alle retribuzioni decorra durante lo
svolgimento dei rapporti privati soggetti alla applicazione delle leggi
15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300 e 2) la questione di
costituzionalità, in riferimento all'art. 36, comma primo, della
Costituzione, dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto consenta che la
prevista prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione
decorra durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro privati soggetti
alla applicazione delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n.
300.
È pervenuta alla cancelleria della Corte documentazione attestante
il perfezionamento, attinto successivamente alla ordinanza di
rimessione, di conciliazione giudiziale.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
:
Vuoi la prima vuoi la seconda questione, per essere rilevanti,
suppongono, seppure in guisa delibatoria, accertata la applicabilità
al rapporto tra il Rampini e la [OSCURATO:SOCIETA]. delle leggi 604/1966 e
300/1970 con specifico riferimento all'articolo 11 della prima e
all'art. 35 della seconda e alla data di entrata in vigore dell'una e
dell'altra: accertamento, che, non avendo l'adito pretore effettuato,
renderebbe necessaria la restituzione degli atti. Senonché la
conciliazione giudiziale non consente al pretore di svolgere attività
processuale di sorta e, pertanto, debbonsi le prospettate questioni di
costituzionalità dichiararsi inammissibili dappoiché la loro
rilevanza più non può essere scrutinata dal giudice a quo e, quindi,
il sollevato incidente è da reputarsi tamquam non esset.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'articolo
2948 n. 4 cod. civ. in riferimento all'art. 136 della Costituzione,
sollevate con ordinanza 14 aprile 1978 dal pretore di Parma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere