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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28366/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] R-1 i\f/DJ2,1 avverso 1~er:cui del 06/02/2024 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ciznyTheillnlitIllizato chiede e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Lecce confermava l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della massima misura in relazione alla riconosciuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'articolo 416-ter cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: '

2.1. violazione di legge (art. 416-ter cod. pen.) e vizio di motivazione: si contestava integralmente il compendio indiziario posto a fondamento del rigetto del riesame ritenendo che gli elementi raccolti non avessero sufficiente capacità dimostrativa; segnatamente si criticava la rilevanza della "messa a disposizione" del gruppo Sudoso dei buoni pasto forniti dalla "[OSCURATO:PERSONA]" presieduta da [OSCURATO:PERSONA] e del generico ringraziamento da parte del ricorrente per l'elezione della figlia [OSCURATO:PERSONA].

Si deduceva che Giorgio • Simeone non aveva un interesse proprio, ma solo indiretto, in qualità di padre della candidata, e che non erano emersi gravi elementi indiziari in ordine alla connotazione mafiosa dell'associazione posto che nessuno degli associati stato condannato per il reato previsto dall'articolo 416-bis cod. pen..

2.2. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta • di una rivalutazione delle emergenze indiziarie senza l'indicazione né di fratture logiche decisive del compendio motivazionale, né di travisamenti - altrettanto decisivi - degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza; l'attività richiesta non è compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale,_partendo dalla incontestata sussistenza tSJ del clan facente capo alla famiglia Sudoso (~stat-a(in modo generico con il ricorso) offriva un'esaustiva e persuasiva motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al concorso nel reato di scambio elettorale politico mafioso.

Emergeva che il 17 agosto 2021 [OSCURATO:PERSONA] concludeva l'accordo elettorale mafioso con [OSCURATO:PERSONA] che veniva eletto unitamente a [OSCURATO:PERSONA], figlia del ricorrente.

Il Tribunale rilevava, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente messo a disposizione del clan i buoni pasto della Onlus che presiedeva, per retribuire gli elettori; e che lo stesso aveva ringraziato espressamente [OSCURATO:PERSONA] per sostegno che il clan aveva fornito alla figlia (pagg. 9 e 13 e ss. dell'ordinanza impugnata).

Si tratta di una motivazione coerente con gli oneri motivazionali gravanti sui giudici della cautela, che - allo stato degli atti - non si presta a nessuna censura in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] R-1 i\f/DJ2,1 avverso 1~er:cui del 06/02/2024 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ciznyTheillnlitIllizato chiede e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Lecce confermava l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della massima misura in relazione alla riconosciuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'articolo 416-ter cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: ' 2.1. violazione di legge (art. 416-ter cod. pen.) e vizio di motivazione: si contestava integralmente il compendio indiziario posto a fondamento del rigetto del riesame ritenendo che gli elementi raccolti non avessero sufficiente capacità dimostrativa; segnatamente si criticava la rilevanza della "messa a disposizione" del gruppo Sudoso dei buoni pasto forniti dalla "[OSCURATO:PERSONA]" presieduta da [OSCURATO:PERSONA] e del generico ringraziamento da parte del ricorrente per l'elezione della figlia [OSCURATO:PERSONA]. Si deduceva che Giorgio • Simeone non aveva un interesse proprio, ma solo indiretto, in qualità di padre della candidata, e che non erano emersi gravi elementi indiziari in ordine alla connotazione mafiosa dell'associazione posto che nessuno degli associati stato condannato per il reato previsto dall'articolo 416-bis cod. pen.. 2.2. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta • di una rivalutazione delle emergenze indiziarie senza l'indicazione né di fratture logiche decisive del compendio motivazionale, né di travisamenti - altrettanto decisivi - degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza; l'attività richiesta non è compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale,_partendo dalla incontestata sussistenza tSJ del clan facente capo alla famiglia Sudoso (~stat-a(in modo generico con il ricorso) offriva un'esaustiva e persuasiva motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al concorso nel reato di scambio elettorale politico mafioso. Emergeva che il 17 agosto 2021 [OSCURATO:PERSONA] concludeva l'accordo elettorale mafioso con [OSCURATO:PERSONA] che veniva eletto unitamente a [OSCURATO:PERSONA], figlia del ricorrente. Il Tribunale rilevava, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente messo a disposizione del clan i buoni pasto della Onlus che presiedeva, per retribuire gli elettori; e che lo stesso aveva ringraziato espressamente [OSCURATO:PERSONA] per sostegno che il clan aveva fornito alla figlia (pagg. 9 e 13 e ss. dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con gli oneri motivazionali gravanti sui giudici della cautela, che - allo stato degli atti - non si presta a nessuna censura in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno
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