CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43202/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4136/20 in data 19/02/2021 della Corte di appello di Torino, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di estorsione aggravata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - confermava la pena del primo giudice escludendo l'aggravante ex art. 629, comma 2, cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione degli artt. 69, comma 2 e 133 cod. pen. in merito alla determinazione della sanzione inflitta, non ndotta rispetto a quella irrogata in primo grado, a fronte dell'esclusione della circostanza aggravante, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Evidenzia il Collegio come il giudice di primo grado abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., peraltro non riducendo la pena nella misura massima consentita (che avrebbe determinato l'applicazione di una pena pari ad anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 533 di multa), bensì operando una riduzione in misura inferiore a quanto astrattamente previsto (con l'irrogazione della pena finale, già diminuita per il rito, di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa). 3. Insegna la giurisprudenza che, nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, pur avendo escluso la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, lascia inalterata la pena complessiva determinata in primo grado, a nulla rilevando il fatto che, in quella sede, non era stato quantificato l'aumento di pena stabilito per le predette circostanze (Sez. 6, n. 23356 del 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259953, nella quale, nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che l'irrogazione per il reato base di una pena superiore ai minimi edittali, da parte del giudice di primo grado, implicava che lo stesso avesse tenuto conto delle circostanze poi escluse in appello). 4. Nella fattispecie, il giudice di appello, nell'applicare la diminuente per le attenuanti generiche valutate come prevalenti in una misura non corrispondente al massimo consentito, ha finito per considerare, in modo implicito, l'aggravante esclusa, con consequenziale valutazione di maggiore gravità della condotta:circostanza che ha indotto il giudice a determinare una pena necessariamente superiore a quella che sarebbe stata quantificata in virtù della sussistenza delle sole circostanze attenuanti generiche, statuizione ingiustificatamente conservata dalla Corte territoriale. 5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Consegue la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilit