CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1965
Cassazione n. 47167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1965 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia del 7 novembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto in realtà diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita ,in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha affermato di ritenere congrua ed insuscettibile di riduzione la pena inflitta, già prossima al minimo edittale, non essendo rilevante il comportamento collaborativo da lui tenuto, in quanto discendente da un obbligo giuridico, mentre il ricorrente non indicato nel ricorsi quali ulteriori elementi sarebbero stati trascurati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de