CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso n. 20381-2012 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf SLVSFN70860H501R, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 95, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 35/14/2012 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 25.01.2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 dicembre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 35/14/12, depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 25.01.2012, con la quale, in riforma della decisione del giudice di primo grado, era stata rigettata l'impugnazione della società avverso gli atti di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva determinato RGN 20381/2012 Consi iére r71. Federici gli imponibili della contribuente ai fini Irpef relativamente agli anni 2003 e 2004. Il contenzioso traeva origine da una segnalazione della GdF a seguito della quale l'ufficio aveva riscontrato che la Silvestri, pur non svolgendo alcuna attività, risultava titolare di un conto corrente bancario su cui erano eseguiti versamenti, e collegati titoli, dividendi, nonché redditi di fabbricati. Erano dunque seguiti gli accertamenti sui due anni d'imposta. Nel contenzioso che era seguito la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto parzialmente i motivi di ricorso della contribuente, confermando i soli redditi di fabbricati con la sentenza n. 235/47/2010. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza ora al vaglio della Corte, aveva accolto l'appello della Agenzia, rigettando integralmente il ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la pronuncia con tre motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, erroneamente invocando il d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ma volendo riferirsi alla definizione agevolata regolata dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in I. 1 dicembre 2016, n. 225. Nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Il contribuente, al di là dell'erroneo riferimento alla definizione delle liti fiscali ai sensi del d.l. n. 50 del 2017, mai attivata, ha fruito della disciplina agevolata regolata dal d.l. n. 193 del 2016. La documentazione depositata è riferita infatti alla definizione dei carichi fiscali riconducibili alle cartelle di pagamento e, come ha chiarito l'Agenzia delle entrate a mezzo della propria difesa con memoria depositata il 4 novembre 2021, le cartelle emesse e notificate alla contribuente, contenenti l'iscrizione a ruolo dell'intera maggiore pretesa portata negli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2003 e 2004, sono state integralmente saldate dalla contribuente «con effetto irreversibile in virtù dell'intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al DL n. 193/2016». RGN 20381/2012 ConsiOil&e r I. Federici L Deve dunque accogliersi l'istanza, espressamente presentata da entrambe le parti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a