CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]' Salvatore avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania in data 22.7.2024 ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 13.10.2022; Premesso che, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., il termine processuale stabilito a giorni, il quale scada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo; Rilevato che il Tribunale di Catania aveva fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado il termine di quarantacinque giorni, che dunque sarebbe venuto a scadenza domenica 27.11.2022, sicché, ai sensi della disposizione sopra citata, il termine stesso era da intendersi prorogato di diritto al giorno successivo 28.11.2022; Considerato, pertanto, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Catania, l'atto di appello depositato il 12.1.2023 non era da intendersi tardivo, in quanto il termine, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di quarantacinque giorni per l'impugnazione - la cui decorrenza, ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., iniziava il 29.11.2022 - sarebbe scaduto il 13.1.2023; Ritenuto, quindi, che il ricorso sia fondato e che a ciò consegua l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per la intervenuta prescrizione del reato (una contravvenzione commessa il 15.2.2019), trattandosi di questione inerente all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che è rilevabile d'ufficio, non comportando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014, Armato, Rv. 259788 - 01; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467 - 01); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.