CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 22606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame, per quanto in questa sede di interesse, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 20 gennaio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta in relazione al reato di cui al capo a) (artt. 337, 339, comma 2 e 3, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il predetto imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 339 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo a. La Corte di appello ha rigettato l'istanza difensiva sull'erroneo presupposto che fossero contestate in fatto le ritenute aggravanti. Premesso che l'aggravante delle più di dieci persone - al pari di quella di più di cinque persone - per il contesto in cui è prevista, necessita implicitamente che le persone siano riunite, tale aggravante non può ritenersi contestata in fatto tramite la ipotesi concorsuale, qualitativamente diversa, facendo essa capo alla ricostruzione probatoria e, pertanto, esulando dai criteri di legittimità stabiliti da SU Sorge, implicando un momento valutativo. La ritenuta sussistenza delle aggravanti ha, poi, comportato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in assenza di conformità tra la ipotesi contestata - non aggravata - e quella per cui è intervenuta condanna. 2.2. Con il secondo motivo, contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte prima ritenuto il ricorrente "riunito" ai correi e, successivamente, ammettendo che egli abbia agito in un secondo momento, non durante gli scontri addebitati agli altri coimputati. 2.3. Con il terzo motivo mancanza della motivazione in ordine a quanto dedotto nella memoria difensiva sulla continuità interpretativa offerta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza sulla menzionata aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen., che esclude l'ipotesi alternativa sostenuta dalla sentenza impugnata. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il P.G. ha concluso come in epigrafe ed è pervenuta memoria di replica del difensore del ricorrente. 24. Sono pervenute conclusioni delle parti civili in data 27/05/2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi la tardività delle conclusioni nell'interesse delle parti civili, in quanto depositate oltre il termine previsto dall'art. 611, primo comma, cod. proc. pen., cosicché esse non possono trovare accesso in questa sede. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Quanto ai presupposti giuridici delle aggravanti di cui all'art. 339, comma 2 e 3 cod. pen., deve essere condiviso l'orientamento espresso dalla sentenza impugnata in ordine alla sufficienza - ai fini della loro ricorrenza - della partecipazione concorsuale di più di dieci persone, essendo lo specifico requisito della riunione dei correi riferito alla - distinta e diversa - ipotesi delle più di cinque persone armate. 3.2. Cosicché, generica è la censura sulla omessa contestazione in fatto del requisito della riunione delle persone, essendo sufficiente ai fini della ricorrenza A; della aggravante di cui all'art. 339, secondo comma , e, quindi, di quella d terzo comma dello stesso articolo, la correità di più di dieci persone, indubbiamente contestata in fatto, secondo il pacifico orientamento secondo il quale in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 - 01), ricorrendo, nella specie, la contestazione in fatto del concorso nel fatto di più di dieci persone, non rilevando la mancata identificazione degli ulteriori concorrenti, secondo l'indiscusso principio secondo il quale, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più di dieci persone, di cui all'art. 339, secondo comma, cod. pen., non rileva che alcune di esse siano rimaste non identificate (Sez. 6, n. 15546 del 15/06/1989, De, Rv. 182506). 3.3. Manifestamente infondata, in ogni caso, è la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al pieno contraddittorio assicurato sul punto. 4. Il secondo motivo è assorbito. 35. Il terzo motivo è manifestamente infondato in ragione della puntuale argomentazione ermeneutica adottata dalla sentenza sul punto. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _¦- -•"" [OSCURATO:PERSONA] 18G1U226 FuN O [OSCURATO:PERSONA] Dott, eppina Cirimele 4